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Bollettino Ufficiale n. 48 del 27 / 11 / 2003
Legge regionale 19 novembre 2003, n. 31
Celebrazione del VI centenario dellUniversità degli Studi di Torino
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita)
1. La Regione Piemonte, con riferimento alle finalita di cui alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 29 (Interventi per lUniversita e il Diritto allo Studio Universitario) e alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita e dei beni culturali), concorre alla celebrazione del VI centenario dellUniversita degli Studi di Torino, che cade nel 2004, mediante la partecipazione ad un programma triennale di interventi.
2. La partecipazione regionale al programma delle celebrazioni e finalizzata a sostenere iniziative nei seguenti settori di intervento:
a) sviluppo e qualificazione delle strutture universitarie, conservazione e allestimento di collezioni museali, valorizzazione del patrimonio storico - scientifico e bibliografico e sviluppo dei sistemi informativi;
b) incremento di strutture ricettive per lo sviluppo, nellambito del diritto allo studio, della mobilita internazionale degli studenti e per linterscambio scientifico di docenti e ricercatori;
c) organizzazione di iniziative che promuovano presso lAteneo lo sviluppo di progetti di ricerca e di formazione;
d) promozione di iniziative a favore della valorizzazione del piano di decentramento didattico nel Piemonte occidentale e dei programmi di internazionalizzazione avviati dallUniversita;
e) promozione di manifestazioni di carattere divulgativo-celebrativo.
Art. 2.
(Comitato regionale delle celebrazioni)
1. Per le iniziative di cui allarticolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e), è istituito il Comitato regionale delle celebrazioni del VI centenario dellUniversita degli Studi di Torino, di seguito denominato Comitato. Compito del Comitato è definire il programma delle celebrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e), armonizzandolo con altri eventuali programmi promossi a livello nazionale e locale.
2. Il Comitato è composto da:
a) Presidente della Regione Piemonte, che lo presiede;
b) Presidente della Provincia di Torino;
c) Sindaco della Citta di Torino;
d) Assessore alla Cultura della Regione Piemonte;
e) Rettore dellUniversita di Torino;
f) Presidente dellEnte per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU);
g) tre rappresentanti degli studenti dellUniversità degli Studi di Torino, di cui uno eletto dagli studenti presenti nel Consiglio di Amministrazione dellUniversità, uno eletto dagli studenti presenti nel Senato Accademico dellUniversità ed uno eletto dagli studenti dellUniversità presenti nel Consiglio di Amministrazione dellEDISU.
3. I componenti del Comitato possono designare a partecipare alle riunioni di lavoro persona da loro delegata.
4. Il Presidente della Regione Piemonte puo cooptare nel Comitato i rappresentanti di quei soggetti che hanno aderito al programma delle celebrazioni con finanziamenti significativi.
Art. 3.
(Modalita per lerogazione dei finanziamenti)
1. Il programma delle celebrazioni proposto dal Comitato e approvato dalla Giunta regionale. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva inoltre gli interventi di cui allarticolo 1, comma 2, lettere a) e b).
2. Il finanziamento a sostegno degli interventi di cui allarticolo 1, comma 2, lettera a), fissato in euro 3 milioni, e erogato allUniversita, secondo le modalita previste dalla convenzione sottoscritta tra Universita e Regione Piemonte, ai sensi della l.r. 29/1999.
3. Il finanziamento a sostegno degli interventi di cui allarticolo 1, comma 2, lettera b), fissato in euro 5 milioni, e erogato allEDISU, secondo le modalita previste dalla convenzione sottoscritta tra lEnte stesso e la Regione Piemonte, ai sensi della l.r. 29/1999.
4. Il finanziamento a sostegno delle iniziative di cui allarticolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e), fissato in euro 650 mila, e erogato allUniversita secondo le modalita che saranno definite, dintesa con il Rettore, con atto della struttura regionale competente per i Beni culturali.
Art. 4.
(Norma finanziaria)
1. I finanziamenti per gli interventi di cui allarticolo 1, comma 2, lettere a) e b) sono quantificati per lanno 2003 in euro 1 milione e ricompresi nellUnità previsionale di base (UPB) 31042 (Beni culturali Università ed istituti scientifici - Titolo II spese di investimento), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria. Per gli anni 2004 e 2005 alla spesa, quantificata rispettivamente in euro 3 milioni e in euro 4 milioni, si fa fronte ai sensi dellarticolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per lanno 2003) e dellarticolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
2. Per il finanziamento delle iniziative di cui allarticolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e), nellUPB 31041 (Beni culturali Università ed istituti scientifici - Titolo I spese correnti), si prevede lerogazione di contributi alle spese per manifestazioni celebrative del VI centenario dellUniversità degli Studi di Torino con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, pari ad euro 150 mila per lanno 2003. La relativa copertura finanziaria è reperita riducendo gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2003 allUPB 31991 (Beni culturali Direzione - Titolo I spese correnti) di euro 35 mila, allUPB 31031 (Beni culturali Musei e patrimonio culturale - Titolo I spese correnti) di euro 40 mila, allUPB S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta Direzione - Titolo I spese correnti) di euro 20 mila, allUPB 06011 (Comunicazioni istituzionali della Giunta Relazioni esterne della Giunta - Titolo I spese correnti) di euro 25 mila, allUPB 21991 (Turismo Sport Parchi Direzione - Titolo I spese correnti) di euro 30 mila.
3. Per lanno 2004 al finanziamento delle iniziative di cui allarticolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e), quantificato in euro 500 mila, si fa fronte ai sensi dellarticolo 30, comma 1, della l.r. 2/2003.
Art. 5.
(Urgenza)
1. La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 19 novembre 2003
p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 535.
- Presentato dalla Giunta regionale il 16 maggio 2003.
- Assegnato alla VI Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 22 maggio 2003.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 21 ottobre 2003 con relazione di Valerio Cattaneo.
- Approvato in Aula l11 novembre 2003 con 33 voti favorevoli , 2 astenuti.