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Bollettino Ufficiale n. 48 del 27 / 11 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2003, n. 50-10866

Disposizioni in merito al piano regionale di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi bovina


A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

- Visto il D.M. 15.12.95, n. 592 con le successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il risanamento degli allevamenti bovini e bufalini dalla tubercolosi;

- visto il D.M. 27.8.1994, n. 651 con le successive modificazioni ed integrazioni, che regolamenta il piano di eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

- visto il D.P.G.R. 1023 del 16.3.94 che dispone misure integrative inerenti il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina, dalla leucosi bovina enzootica e dalla brucellosi bovina, ovina e caprina;

- visto il D.Lgs. 22.5.99, n. 196 che in attuazione della Direttiva 97/12/CE, nel quadro della regolamentazione comunitaria degli scambi degli animali della specie bovina, disciplina le modalità di acquisizione delle qualifiche di allevamento e territorio ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi;

- considerato che il piano straordinario di eradicazione della tubercolosi bovina applicato con D.P.G.R. n. 20 del 5.3.01, con particolare riferimento alle province di Torino e Cuneo ha comportato risultati favorevoli in termini di accelerazione dei risultati;

- preso atto che gli interventi straordinari previsti dal D.P.G.R. 20/01 nelle province di Torino e Cuneo per la durata di due anni, sono stati completati nel 2003;

- considerato tuttavia che, per quanto riguarda la tubercolosi bovina, non sono ancora state acquisite le qualifiche comunitarie previste dal citato D. Lgs.196/99;

- visto il Regolamento CE 8.7.02, n.1226, con il quale il test del gamma interferone è stato approvato come prova supplementare volta ad individuare il maggior numero di animali contagiati o ammalati di tubercolosi bovina in un allevamento e considerato che il suo impiego è stato previsto nell’ambito del piano nazionale di eradicazione della tubercolosi 2003, approvato con Decisione 2002/943/CE del 28 novembre 2002;

- considerato necessario continuare ad utilizzare, oltre alla prova tubercolinica, anche il test del gamma interferone nelle circostanze in cui è indispensabile individuare e circoscrivere rapidamente il contagio per mantenere o acquisire la qualifica territoriale di ufficialmente indenne prevista dal D. Lgs. 196/99;

- visto il D.P.G.R. 10.9.99, n. 63 che dispone misure supplementari di sorveglianza per la profilassi della brucellosi bovina nelle aree a rischio;

- considerato che tutte le province della Regione Piemonte sono state dichiarate indenni da brucellosi sulla base della normativa nazionale con i provvedimenti di seguito riportati: D.M. 18.6.96 per le province di Alessandria, Biella e Vercelli; D.M. 17.6.97 per le province di Asti, Novara e Verbania; D.M. 9.9.98 per le province Cuneo e Torino;

- considerato che la situazione epidemiologica per brucellosi, in progressivo ulteriore miglioramento, fa prevedere il prossimo conseguimento dell’accreditamento comunitario;

- acquisite le valutazioni epidemiologiche dell’Osservatorio Regionale per le malattie del bestiame;

- sentiti i Servizi Veterinari delle ASL e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta;

- sentito il parere favorevole del Ministero della Salute;

si rende necessario adeguare le misure di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi applicate in Piemonte ed i protocolli di intervento adottati dai Servizi veterinari delle ASL alla più favorevole situazione epidemiologica, in aderenza alla regolamentazione comunitaria ed in armonia con le indicazioni del piano nazionale 2003, approvato dall’Unione Europea con Decisione 2002/943/CE del 28 novembre 2002.

Considerate le premesse esposte, la Giunta regionale all’unanimità,

delibera

- di approvare le disposizioni per l’eradicazione della tubercolosi e della brucellosi bovina da applicarsi in Piemonte ed i protocolli di intervento dei Servizi veterinari delle ASL secondo quanto riportato nell’allegato 1 per la tubercolosi bovina e nell’allegato 2 per la brucellosi bovina;

- di incaricare la Direzione di Sanità Pubblica della emanazione dei protocolli applicativi delle misure di cui all’allegato 1 per la tubercolosi bovina e all’allegato 2 per la brucellosi bovina.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) 1

Tubercolosi bovina

1) I Servizi veterinari delle ASL sottopongono a controllo diagnostico mediante il test del gamma interferone gli allevamenti a rischio per diffusione del contagio, e in particolare:

a) allevamenti da riproduzione oggetto di segnalazione di tubercolosi all’atto della macellazione;

b) allevamenti di origine di capi risultati infetti alla prova di compra-vendita a destino;

c) allevamenti da riproduzione epidemiologicamente correlati o a rischio perché della medesima proprietà o limitrofi ad altri allevamenti infetti da tubercolosi;

d) allevamenti risultati positivi per la ricerca di antitubercolari vietati o in cui i controlli sanitari sono stati ostacolati o si sospetta siano stati aggirati o alterati nei risultati;

e) ogni altro allevamento in cui il Servizio veterinario dell’ASL competente lo ritenga necessario per accelerare il programma di eradicazione locale.

2) Un bovino o bufalino sottoposto a controllo ufficiale è considerato infetto da tubercolosi bovina quando reagisce positivamente alle prove di cui al Decreto Ministeriale 592/95 o alla prova del gamma interferone di cui al Regolamento CE n. 1226/02, eseguita presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

3) Nei casi in cui in un allevamento siano constatate positività al test tubercolinico o al test del gamma interferone il Servizio veterinario dell’ASL competente applica le procedure di sospensione o revoca della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi previste dall’allegato A del Decreto Legislativo 196/99. In caso di positività agli esami post mortem si applicano le procedure di revoca. Le misure sono adottate in conformità ai protocolli applicativi emanati dalla Direzione Regionale di Sanità Pubblica.

4) In tutti i casi di revoca o sospensione della qualifica sanitaria si applicano le misure di profilassi previste dagli articoli 8, 9 e 10 del D.M. 592/95.

5) I capi risultati positivi al test del gamma interferone abbattuti con le procedure previste dal D.M. 592/95 e successive modifiche, sono indennizzati ai sensi della Legge 9.6.64, n. 615 e della Legge 31.3.76, n.124 e successive modifiche.

6) Negli allevamenti in cui uno o più accertamenti diagnostici dimostrino una presenza grave e persistente dell’infezione tubercolare il Servizio Veterinario dispone, su parere conforme della Direzione di Sanità Pubblica della Regione Piemonte e dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale per le profilassi pianificate delle malattie del bestiame, l’applicazione dell’abbattimento totale ai sensi dell’articolo 19, punto 3 del Decreto Ministeriale 592/95.

7) Negli allevamenti bovini per il solo ingrasso, ove le condizioni epidemiologiche lo rendano necessario, la Direzione Regionale di Sanità Pubblica, può disporre interventi diagnostici e misure di profilassi finalizzate all’eradicazione della tubercolosi ad integrazione di quanto disposto dal D.P.G.R. 1023/94.

Allegato (fare riferimento al file PDF) 2

Brucellosi bovina

1)  Nei casi in cui siano state constatate positività ai test ufficiali per la diagnosi della brucellosi bovina, il Servizio Veterinario della ASL competente applica le procedure di sospensione e revoca della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi previste dall’Allegato A del D.Lgs 196/99, conformemente ai protocolli applicativi emanati dalla Direzione Regionale di Sanità Pubblica.

2)  Nei casi di sospensione e revoca della qualifica sanitaria per brucellosi si applicano le misure di restrizione e di profilassi previste dagli articoli 9 e 11 del D.M. 27/08/1994, n. 651.

3)  Nei casi di sospensione della qualifica, l’abbattimento dei capi risultati positivi per brucellosi  può essere sospeso per consentire approfondimenti diagnostici, nel rispetto dei protocolli applicativi emanati dalla Direzione Regionale di Sanità Pubblica.