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Bollettino Ufficiale n. 48 del 27 / 11 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola

Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. c) del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R dell’estratto del seguente atto: determinazione n. 261 del 29/7/2003

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. di assentire al Comune di Montecrestese, con sede in Montecrestese (VB), Via Chiesa n. 1 (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, la concessione di derivazione d’acqua dal Lago Mattogno, in Comune di Montecrestese, nella misura di moduli massimi 0,03 (3 l/s) e medi 0,01 (1 l/s), per produrre sul salto di m. 160 la potenza nominale media di kW 1,57 presso l’Alpe Ratagina e dal Rio Lago, in Comune di Montecrestese, nella misura di moduli massimi 0,04 (4 l/s) e medi 0,013 (1,3 l/s), per produrre sul salto di m. 208 la potenza nominale media di kW 2,72 presso l’Alpe Mattogno, per una potenza nominale media complessiva di kW 4,29;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto e regolarmente sottoscritto in data 11/7/2003 (omissis);

3. di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto e di subordinare la stessa all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell’allegato disciplinare (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione sottoscritto in data 11/7/2003 (omissis)

Art. 8 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l’autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o protesta di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del corso d’acqua interessato, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se sia accertato in seguito.

Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazioni e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l’esercizio di essa (omissis).

Verbania, 17 novembre 2003

Il Dirigente
Mauro Proverbio