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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 47
Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2003, n. 83-11039
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n° 89-9426 del 19 maggio 2003. Modifica della data di decorrenza dellesercizio delle funzioni di cui allart. 96, comma 1, lettera o) della L.R. 26 aprile 2000, n° 44, così come modificata dalla L.R. 15 marzo 2001, n°5 relativamente alle opere di cui alla legge 9 ottobre 2000, n° 285 (interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006)
A relazione del Vice Presidente Casoni e dellAssessore Racchelli
Vista la D.G.R. n. 89 - 9426 del 19 maggio 2003, con la quale la Giunta regionale, nelle more delladeguamento dei disposti della legge regionale 14 dicembre 1989 n. 74 al trasferimento di funzioni alle Comunità montane effettuato dallarticolo 96, comma 2 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, ha approvato il Regolamento regionale relativo alle procedure per lapprovazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per lammodernamento di impianti esistenti da parte delle Comunità montane, (art. 96, comma 1 lettera o) della l.r. 44/00), successivamente emanato con D.P.G.R. n. 7/R del 19.5.2003;
considerato che con tale provvedimento la Giunta regionale ha provveduto ulteriormente a fissare alla data del 19.5.2003 la data di decorrenza dellesercizio delle funzioni di cui allarticolo 96, comma 1, lettera o) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, così come modificata dalla legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, trasferite alle Comunità montane dallarticolo 96, comma 2 della stessa legge;
dato atto che il Regolamento approvato con il provvedimento deliberativo di cui sopra allarticolo 9, comma 1 nel definire il proprio ambito di applicabilità, fa espressamente salve le procedure e le competenze regionali già definite per le opere previste dalla legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006");
considerato che tale espressa riserva è stata introdotta al fine di rispettare le competenze specifiche e le modalità procedurali già delineate dalla normativa statale e di consentire losservanza delle scadenze temporali imposte dalla realizzazione dei prossimi Giochi olimpici;
rilevato che, in virtù di queste stesse esigenze, appare opportuno che tutte le competenze regionali in materia di impianti a fune già contemplate dalla legge regionale 14 dicembre 1989 n. 74 per ciò che riguarda le opere di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 rimangano in capo alla Regione fino alla conclusione dei relativi iter procedimentali;
dato atto che, nel fissare alla data del 19.5.2003 la data di decorrenza dellesercizio delle funzioni di cui allarticolo 96, comma 1, lettera o) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, così come modificata dalla legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, la D.G.R. n. 89 - 9426 del 19 maggio 2003 ha trasferito alle Comunità montane una serie di competenze (approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per lammodernamento di impianti esistenti, approvazione del regolamento di esercizio e del piano di soccorso; assenso alla nomina del direttore e del responsabile di esercizio; benestare per lapertura al pubblico esercizio degli impianti funiviari stessi) relative a tutte le tipologie di impianti ivi previste, senza distinguere tra le opere di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 e le altre opere;
ritenuta, pertanto, lopportunità di modificare ed integrare la D.G.R. n. 89 - 9426 del 19 maggio 2003 estendendo la riserva di competenza regionale anche a tale tipologia di funzioni, sulla base delle motivazioni sopra elencate, oltre che per esigenze di continuità amministrativa;
tutto ciò premesso;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
- Ferma restando ogni altra statuizione contenuta nel provvedimento, di modificare e integrare, sulla base delle motivazioni indicate in premessa, la D.G.R. n. 89 - 9426 del 19 maggio 2003 aggiungendo, al secondo punto del deliberato, dopo le parole: di fissare al 19.5.2003 la data di decorrenza dellesercizio delle funzioni di cui allarticolo 96, comma 1, lettera o) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, così come modificata dalla legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 trasferite alle Comunità montane dallarticolo 96, comma 2 della stessa legge le seguenti parole: Per le opere di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006), la decorrenza dellesercizio delle funzioni previste dallarticolo 96, comma 1, lettera o) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, così come modificata dalla legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, da trasferirsi alle Comunità montane in base a quanto previsto dallarticolo 96, comma 2 della stessa legge, è stabilita successivamente al rilascio del parere favorevole allapertura al pubblico esercizio degli impianti..
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)
Giunta regionale