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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 47

Codice 32.3
D.D. 26 settembre 2003, n. 232

Regolamento di iscrizione all’Albo regionale insegnanti l.r. 49/1991 di cui a D.P.G.R. n. 4/R del 17 febbraio 2003 - Dinieghi motivati alla concessione degli esoneri dalla frequenza al corso regionale di aggiornamento per la reiscrizione all’elenco riformato dell’Albo

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di approvare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/R del 17 febbraio 2003, per la reiscrizione all’elenco riformato dell’Albo insegnanti l.r. 49/1991, il diniego alla concessione ai 5 docenti di cui all’Allegato “A”, parte costitutiva e integrante della presente determinazione, dell’esonero dalla frequenza al corso regionale di aggiornamento, per le motivazioni illustrate nel medesimo allegato;

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’ammissione d’ufficio dei 5 insegnanti non esonerati, di cui all’Allegato “A”, al corso regionale di aggiornamento per la reiscrizione all’elenco riformato dell’Albo, secondo i criteri di cui all’articolo 8 comma 4) del regolamento;

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Ad avvenuta esecutività della presente determinazione, questa Direzione provvederà a comunicare in forma scritta agli insegnanti interessati la motivazione del mancato accoglimento dell’istanza di concessione dell’esonero nonchè la loro ammissione d’ufficio al corso regionale di aggiornamento per la reiscrizione all’elenco riformato dell’Albo.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di avvenuta notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori