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Bollettino Ufficiale n. 47 del 20 / 11 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2003, n. 15-10775

AA.SS.RR. - Procedimento regionale di verifica degli Atti Aziendali - Art.3 D.Lgs. n.502/1992 s.m.i.- D.G.R n. 80-1700 dell’11.12.2000. ASO CTO/CRF/M.Adelaide di Torino - Atto n. 341/DG/2003/DSA del 30.07.2003 “Approvazione Atto Aziendale Azienda sanitaria Ospedaliera CTO/CRF/M.Adelaide” integrato con atto n. 463/DG/2003/DSA del 23.09.2003. Formulazione di rilievi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di prendere atto dell’adozione, da parte del Direttore Generale ASO CTO/CRF/M.Adelaide di Torino, della deliberazione n. 341/DG/2003/DSA del 30.07.2003 avente ad oggetto “Approvazione Atto Aziendale Azienda Sanitaria Ospedaliera CTO/CRF/M.Adelaide” come integrata con la deliberazione n. 463/DG/2003/DSA del 23.09.2003;

* di formulare, ai sensi e per gli effetti di cui alla D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000, i seguenti rilievi:

- pur potendo rinviare la disciplina di dettaglio a specifico regolamento, l’Atto Aziendale, deve comunque prevedere, in materia di affidamento di contratti concernenti la fornitura di beni e servizi di importo inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria, criteri generali (D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000 all. A - par.1.2 - punto 9) quali, a titolo meramente esemplificativo ed in relazione all’importo della fornitura, idonee forme di pubblicità, opportunità di interpellare un adeguato numero di fornitori, dimostrazione dell’economicità dell’acquisto mediante specifica relazione del responsabile del procedimento ecc.;

- rilevato che il Dipartimento (funzionale) delle Mielolesioni, apparendo costituito esclusivamente dalla struttura semplice a valenza dipartimentale “Coordinamento unità spinale CRF” non risulta conforme alla definizione normativa di dipartimento ospedaliero (l.r.10/95 - art.21; l.r. 61/97 - all. A, par. 2.3; D.G.R 80-1700 dell’11.12.2000 - all. B, titolo I), si evidenzia che l’Atto Aziendale non esplicita le strutture organizzative e le modalità con cui vengono esercitate, nelle tre sedi ospedaliere, le funzioni Recupero e Rieducazione Funzionale di 2° livello e di 3° livello (Unità Spinale e Gravi Cerebrolesioni acquisite);

- in materia di disciplina dei controlli interni non sono espressamente richiamate le previsioni concernenti il Servizio Ispettivo di cui all’art. 1, comma 62, legge 662/96 s.m.i.;

- i posti previsti nella DOP in deroga alle previsioni di cui all’art. 34 L. 286/2002 potranno essere coperti solo a seguito dell’emanazione del relativo DPCM attuativo e conformemente alle conseguenti prescrizioni regionali; si osserva inoltre che per la SOC Tecnologie Biomediche la DOP prevede esclusivamente la figura del Dirigente responsabile;

- la realizzazione dei contenuti dell’Atto Aziendale concernenti l’assetto organizzativo, ed in particolare l’eventuale espansione o avvio di nuove attività, deve risultare compatibile con le risorse economiche assegnate all’Azienda in esito ai provvedimenti regionali di programmazione ed indirizzo;

* la comunicazione all’Azienda Sanitaria avverrà nei termini previsti dalla D.G.R. n. 80-1700 dell’11.12.2000 e con le modalità di cui alla D.D. 18/2001.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)