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Bollettino Ufficiale n. 47 del 20 / 11 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2003, n. 6-10766

Legge 17.2.1992, n. 179, VIII programma di edilizia residenziale agevolata, interventi non pervenuti all’apertura del cantiere entro il 30.6.2003. Rideterminazione della localizzazione degli interventi commissariati con D.P.G.R. n. 79 del 30.7.2003 ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i.

A relazione dell’Assessore Botta:

Vista la legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i., e la delibera CIPE 16.3.1994 con la quale sono stati ripartiti i fondi e individuati gli obiettivi del programma quadriennale 1992-95 per l’edilizia residenziale pubblica agevolata;

visti i Decreti del Ministero dei LL.PP. n. 1779 del 13.4.1995 e n. 3762 del 29.9.1997 con i quali sono stati messi a disposizione della Regione i finanziamenti;

vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 21-15138 del 26.9.1995, successivamente modificata con le deliberazioni n. 273-12410 del 30.7.1996 e n. 393-9131 del 19.6.1997, con le quali è stato approvato l’VIII programma di edilizia residenziale pubblica agevolata, quadriennio 1992-95;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 12-28366 del 18.10.1999 con la quale sono stati approvati i bandi di concorso relativi all’VIII programma di edilizia agevolata;

vista la legge regionale 15.3.2001, n. 5, (pubblicata sul 2° supplemento al n. 14 del BUR del 4.4.2001), avente titolo “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’)”, che al Capo III, Edilizia Residenziale Pubblica, artt. 89 e seguenti, disciplina le competenze in capo alla Regione, alla Provincia ed ai Comuni. In particolare l’art. 91, secondo comma, stabilisce, tra l’altro, che sono delegati ai Comuni le funzioni relative all’accertamento dei requisiti soggettivi dei beneficiari ed oggettivi degli interventi;

viste le Determinazioni Dirigenziali in data 14.02.2002, n. 19 e 20, con le quali si è approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari con l’attribuzione dei finanziamenti per il bando di concorso “Recupero” per l’ ambito di Torino Area Metropolitana e Torino Resto Provincia.

visto il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 30.05.2002, data di pubblicazione delle suddette determinazioni del 14.02.2002. Pertanto, ai sensi dell’art. 3 della legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i., i tredici mesi per addivenire all’inizio lavori ed apertura del cantiere sono scaduti il 30.06.2003;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-4667 del 3.12.2001 che ha stabilito ulteriori modalità e criteri per l’attuazione degli interventi;

vista la nota in data 6.12.2001, prot. n. 10474/18.2, con la quale la Regione ha fornito ai Comuni, in attuazione della L.R. n. 5 del 15.3.2001, le modalità operative per l’attuazione degli interventi e la relativa modulistica;

viste le note in data 29.5.2003 con le quali si è provveduto a richiedere ai soggetti attuatori l’aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi ai fini della successiva nomina del Commissario ad acta;

visto l’art. 3, comma 8 della legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i., che demanda al Presidente della Giunta Regionale la nomina del Commissario ad acta per gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata che non sono pervenuti all’inizio dei lavori entro il termine stabilito al fine di provvedere, ai sensi dell’art. 3, comma 8 bis della legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento, all’adempimento delle procedure necessarie per giungere alla consegna dei lavori ed apertura dei cantieri;

vista la D.G.R. n. 45-10028 del 21.07.2003 di diffida agli Enti Attuatori a provvedere, per quanto di loro competenza, ad adempiere all’inizio lavori nelle more di nomina del Commissario ad acta e cioè entro il 30.07.2003;

visto il D.P.G.R. n. 79 del 30.07.2003 con il quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge 17.2.1992, n. 179 e s.m.i., l’arch. Marco Trivellin, funzionario regionale della Direzione Edilizia, Settore Attuazione degli Interventi in Materia di Edilizia, Commissario ad acta per i programmi di intervento non pervenuti all’inizio dei lavori entro il 30.06.2003, o nelle more di nomina del Commissario ad acta;

Lo stato di attuazione degli interventi oggetto del commissariamento e le valutazioni finali del Commissario ad acta al termine del mandato sono sintetizzate nell’allegato “A” alla presente deliberazione. In tale allegato sono riportati gli interventi oggetto di commissariamentoper i quali, ai sensi dell’art. 3 comma 8 bis della legge 17.02.1992, n. 179 e s.m.i., è possibile riconfermare per ulteriori 10 mesi la localizzazione dell’intervento in quanto sono in corso le procedure per addivenire all’inizio lavori.

La Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di prendere atto dello stato di attuazione degli interventi oggetto del commissariamento e di riconfermare, considerato lo stato di attuazione delle procedure in atto, ai sensi dell’art. 3 comma 8 bis della legge 17.02.1992, n. 179 e s.m.i. la localizzazione degli interventi di edilizia residenziale agevolata, finanziati ai sensi della legge 17.02.1992, n. 179 e s.m.i, indicati nell’allegato “A” alla presente deliberazione per ulteriori 10 mesi. Tali interventi dovranno pervenire all’inizio lavori entro 10 mesi dalla data di adozione del presente provvedimento;

L’allegato “A” fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che sarà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e e dell’art. 14 del D.P.G:R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato