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Bollettino Ufficiale n. 47 del 20 / 11 / 2003

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 5 novembre 2003, Prot. n. 13104/17.1

Comune di Vinovo Soc. Juventus Football Club S.p.A. - Richiesta di autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 114/98, della L.R. 28/99 e della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi seduta del 23.9.2003

(omissis)

delibera

1. di accogliere la richiesta di autorizzazione amministrativa della soc. Juventus Football Club S.p.A. per l’attivazione di un centro commerciale (tipologia G-CC1) con superficie di vendita di mq. 5990 ubicata nel Comune di Vinovo Via Stupinigi 182 Campi di Vinovo settore non alimentare, avente le seguenti caratteristiche:

a) superficie totale di vendita Mq. 5990 così ripartita:

1 grande struttura non alimentare G-SE1 mq. 3370

1 grande struttura non alimentare G-SE1 mq. 2620

b) superficie complessiva del centro mq. 9204 (comprensiva di gallerie, servizi, attività paracommerciali, etc.);

c) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di strutture distributive centro commerciale (G-CC1) di mq. 5990, che deve essere: non inferiore a mq. 11648 pari a posti auto n. 416 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell’art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999; in relazione alla superficie utile lorda ed al rispetto dell’art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i, lo standard dei parcheggi pubblici non deve essere inferiore alla SUL; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

d) aree carico-scarico merci mq. 1832

2. di prescrivere che l’autorizzazione amministrativa commerciale contenga l’obbligo del rispetto dei seguenti elementi

- Gli insediamenti commerciali potranno essere realizzati ed attivati solo nel caso in cui essi rispettino lo strumento urbanistico esecutivo esteso a tutta la localizzazione L2 che dovrà tra l’altro rispettare quanto indicato al punto c) della premessa della presente deliberazione della Conferenza dei Servizi;

- prima dell’apertura dei primo insediamento commerciale all’interno della localizzazione L2 siano realizzate e funzionanti tutte le opere di viabilità obbligatoriamente ed inderogabilmente previste, come da progetti da ultimo presentati, specificatamente di seguito elencate e contenute nei documenti allegati a ciascuna singola istanza di autorizzazione all’esame della Conferenza dei servizi:

- asse complanare di km 1,7, adiacente la tangenziale di Torino, con raccordi alla via Debouchè e due rotatorie;

- migliorie su via Debouchè che diventa un asse a tre corsie per senso di marcia con relativi raccordi e due rotatorie (la Debuchè 1 a due corsie con sottopasso e la Debuchè 2 a tre corsie)

- posizionamento della rotatoria Debuchè 2 da raccordare con il progetto ANAS di variante alla SS 23;

- asse Rottalunga di km 2 di collegamento tra la S.P. 140 e la S.P. 143 con tre rotatorie;

- asse Scarrone, in gran parte sul tracciato dell’attuale strada, di km 1 circa, in parte ad una ed in parte a due corsie per senso di marcia, con due rotatorie ed un sovrappasso della ferrovia;

- asse perimetrale est di mt 780, di collegamento tra l’asse Scarrone e l’asse Garino;

- asse Garino di mt 560 con sottopasso della ferrovia e due rotatorie;

- asse centrale di mt 670, a due corsie per senso di marcia, con una rotatoria;

- sottopasso della ferrovia lungo la S.P. 143 e rotatoria villaggio Dega;

- completamento dello svincolo “Debouchè” della tangenziale di Torino;

- interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto di S.P. 140

all’incrocio con l’asse Scarrone, e nel tratto compreso tra l’incrocio con la SP 143 e l’asse Garino;

- collegamento ciclopedonale con il parco di Stupinigi.

3. realizzazione del collegamento viario e ciclopedonale diretto con la stazione ferroviaria sulla linea Torino-Pinerolo quando quest’ultima sarà realizzata;

4. le superfici di vendita autorizzabili così come indicate al precedente punto 1);

5. la quantificazione dei parcheggi ai sensi dell’art. 25 della DCR 563-13414/99 così come indicate al precedente punto 1);

6. accessibilità dei parcheggi pubblici da pubblica via;

7. la viabilità pubblica di separazione tra i vari insediamenti commerciali,

8. completamento della fase di VIA che non potrà derogare dagli elementi prescrittivi relativi ai precedenti punti;

3) l’obbligatorietà dell’acquisizione dell’autorizzazione urbanistica regionale ai sensi dell’art. 26 della l.r. 56/77 che conterrà tutti gli elementi prescrittivi di cui al precedente punto 1 e 2; e tale autorizzazione potrà essere opportunamente inglobata nella procedura del VIA

4) di raccomandare, infine, in termini generali:

1. che gli accorgimenti progettuali dovranno essere tali da consentire un inserimento ambientale adeguato al delicato ambito di intervento

2. l’eventuale ridistribuzione della viabilità interna di accesso ai parcheggi e alle singole strutture commerciali scaturita dalla creazione dello spazio verde di mediazione tra ambito di intervento e Parco di Stupinigi dovrà essere riverificata in sede comunale fatte salve le capacità e le caratteristiche progettuali valutate dalla Conferenza dei Servizi.

5) di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d’uso.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Programmazione
ed interventi dei Settori Commerciali
Patrizia Vernoni