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Bollettino Ufficiale n. 47 del 20 / 11 / 2003

Codice 14.4
D.D. 10 ottobre 2003, n. 781

Legge regionale 09.08.1989, n. 45. Autorizzazione al Comune di Briga Alta (CN) per modificazione suolo necessaria alla realizzazione di interventi per il miglioramento di pascoli montani mediante apertura di una pista d’alpeggio in località “alpe Chiusetta” del Comune di Briga Alta

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n. 45, la Amministrazione comunale di Briga Alta (CN), ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione degli interventi di miglioramento di pascoli montani su una superficie di mq. 2300 (in aumento) di cui boscati mq 2300 sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio nº 97, mappali nº 6, 7, 8, 9, 10 e 15 del Comune di Briga Alta (CN), in località alpe Chiusetta a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. la data di inizio lavori dovrà essere comunicata in anticipo al Comando stazione forestale di Ormea che provvederà a verificarne l’andamento con cadenza quindicinale;

2. il piano viabile della pista dovrà avere una inclinazione trasversale del 2% verso l’interno del pendio e dovrà essere presente una cunetta laterale continua (con eccezione dei tornanti) al piede della scarpata di monte;

3. nei guadi previsti in progetto dovrà essere realizzata un’area di calma di lunghezza non inferiore a metri 2,00 a monte dell’imboccatura superiore del tubo;

4. le scarpate dovranno essere accuratamente raccordate al pendio circostante e dovranno essere inerbite mediante la semina di un idoneo miscuglio (idrosemina secondo le indicazioni del progetto) entro sei mesi dalla apertura del tracciato;

5. nel tornante presso la sezione nº 36 dovrà essere realizzata un’opera di sostegno della scarpata di monte in quanto la scarpata stessa supera abbondantemente i due metri di altezza e risulta scavata in materiali sciolti con pendenza superiore ai 35º; tale angolo di scarpa era considerato stabile nella relazione geologica a suo tempo presentata nel progetto originale;

6. i lavori dovranno essere terminati entro 24 mesi dalla data della presente determinazione.

Si deroga da quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1989, nº 45 in quanto trattasi di esclusiva valorizzazione agro - silvo - pastorale del territorio.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti con particolare riferimento alle autorizzazioni da ottenersi ai sensi del D.lgs. del 29.10.1999, nº 490, articolo 146 lettere c), d), g).

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il Direttore regionale
Nino Berger