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Bollettino Ufficiale n. 47 del 20 / 11 / 2003

Codice 14.2
D.D. 3 ottobre 2003, n. 758

Reg. CE 1257/99 - P.S.R. 2000-2006 della Regione Piemonte - Misura I Azione 2.d “Miglioramento della rete di viabilità forestale” - R.D. 3267/1923 e l.r. 45/1989 - Ditta: Comune di Vico Canavese. Comuni: Vico Canavese (località Pelle), Traversella (località Salamocca) (prov. TO) - Autorizzazione all’esecuzione degli interventi

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di approvare ai sensi e con le modalità previste dall’Azione i.2.d del PSR 2000-2006 della Regione Piemonte il progetto presentato dalla Ditta Comune di Vico Canavese per l’apertura del seguente tracciato di viabilità forestale: località Pelle e Salamocca Comuni di Vico Canavese e Traversella (Prov. TO) per un importo complessivo di spesa ammissibile a seguito di istruttoria di Euro 77.490,00 e un importo concedibile di Euro 61.992,00 corrispondente all’80% della spesa ammissibile, secondo quanto descritto nel verbale di istruttoria del 16.04.2003 redatto dal funzionario incaricato del Settore Gestione Attività Strumentali per l’Economia montana e le Foreste. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni tecnico-procedurali in esso riportate, l’Amministrazione Regionale potrà procedere alla revoca del contributo concesso;

2) di autorizzare ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, art. 6 gli interventi proposti in progetto da realizzarsi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico iscritta a catasto al Fg. 10, mappali 86, 83, 78, 82, 81, 80, 79, al Fg. 11, mappali 45, 59, 76, 66, 63, 53, 57, 50 del Comune di Vico Canavese, al Fg. 3, mappali 74, 73, 67, 65, 60, 53, 55 del Comune di Traversella, nell’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Dovranno essere integralmente rispettate le indicazioni evidenziate nella relazione geologica allegata al progetto presentato.

2. Nel corso dei lavori di apertura del tracciato dovranno essere effettuate delle verifiche di stabilità lungo le scarpate di neoformazione, sia in scavo che in riporto, al fine di valutare il loro equilibrio nella configurazione finale.

3. Gli scavi ed i riporti non oggetto di interventi di sostegno dovranno essere modellati in modo tale da creare un angolo di scarpa compatibile con le caratteristiche geotecniche dei materiali costituenti le scarpate.

4. Tutte le scarpate in detrito dovranno essere possibilmente inerbite.

5. Gli impluvi attraversati dal tracciato dovranno essere superati mediante guadi o ponti sommergibili atti a non alterare in maniera significativa il normale deflusso delle portate liquide e solide.

6. Eventuali sorgenti interessate dal tracciato dovranno essere captate ed opportunamente regimate.

7. Dovrà essere realizzato un sistema di canalizzazione delle acque superficiali lungo il tracciato, anche trasversalmente allo stesso, in modo tale che le stesse vangano frequentemente allontanate dalla sede stradale e convogliate in impluvi naturali.

8. L’apertura del tracciato in progetto dovrà essere realizzata in modo tale da evitare qualsiasi rotolamento di materiale verso valle.

9. Si ricordano, per un loro rigoroso rispetto, le prescrizioni del D.M. 11.3.88 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

Inoltre:

- i lavori dovranno essere ultimati entro il periodo di validità della Concessione Urbanistico Edilizia e comunque non oltre il 30/06/2005;

- è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori;

- si deroga dal versamento del deposito cauzionale previsto dall’articolo 8 della l.r. 45/1989 in quanto trattasi di opera pubblica finalizzata all’esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale;

- si deroga dal versamento del corrispettivo di rimboschimento previsto dall’articolo 9, comma 4, lettera b) della l.r. 45/89 in quanto trattasi di opera pubblica finalizzata all’esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale

- la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria, nei limiti e nei diritti che competono all’Amministrazione concedente. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti;

- eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

3) che in caso di inosservanza delle prescrizioni tecnico-procedurali riportate nel verbale di istruttoria redatto ai sensi dell’Azione i.2.d “Miglioramento della rete di viabilità forestale” o di quelle riportate al punto precedente l’Amministrazione Regionale potrà procedere alla revoca del contributo concesso;

4) che le eventuali varianti progettuali che venissero presentate da parte dei soggetti beneficiari possono essere approvate con semplice nota scritta dal Settore che effettua l’istruttoria purchè suddette varianti non alterino la natura degli interventi e siano conformi alle normative sui lavori pubblici;

5) che l’entità precisa del contributo concesso sarà stabilita a consuntivo in base all’esito delle verifiche finali dei lavori effettivamente realizzati e delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento, al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente responsabile
Franco Licini