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Bollettino Ufficiale n. 47 del 20 / 11 / 2003

Codice 14.7
D.D. 1 agosto 2003, n. 619

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Ditta: Comune di Sampeyre - Comune: Sampeyre (CN) - Tipo di intervento: autorizzazione al progetto “Infrastrutturazione dell’area sciabile S. Anna - Pian Camartin - II lotto funzionale”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Ditta Comune di Sampeyre, con sede in Sampeyre (CN) c/o Municipio, ad effettuare le trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto denominato “Infrastrutturazione dell’area sciabile S. Anna - Pian Camartin 2º lotto funzionale” in Comune di Sampeyre (CN) già soggetto a procedura di V.I.A. ex art. 10 L.R. 40/98. Il progetto prevede la realizzazione di una seggiovia biposto e della pista di discesa, da realizzarsi in modo strettamente compenetrato e integrato ai fini funzionali, su una superficie di mq 77.000, di cui boscati mq 50.000, sui terreni iscritti al N.C.T. ai Fogli n. 69-71-72-73 mappali vari in Comune di Sampeyre, Località S. Anna - Varisella - Pian Camartin come da documentazione allegata all’istanza.

L’autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

generali:

1. Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovrà precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all’abbattimento;

2. la data di inizio lavori dovrà essere comunicata in anticipo al Comando Stazione Forestale di Sampeyre;

3. per la realizzazione dell’impianto e della pista di discesa non dovranno essere realizzati tracciati ma si dovrà operare unicamente nell’ambito delle sezioni d’intervento definite in progetto;

4. tutte le superfici di scopertura dovranno essere inerbite con idrosemina entro la prima stagione utile successiva all’esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stazioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;

5. tutte le aree inerbite dorano essere interdette al pascolo con idonee recinzioni per almeno una stazione d’alpeggio dall’esecuzione dell’intervento;

6. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, o comunque senza procedere alla realizzazione di scavi non strettamente inerenti il progetto presentato per l’istanza;

impianto di risalita

1. la trincea per la posa di cavi e tubazioni sotto l’impianto dovrà essere aperta e ricolmata in modo continuativo; in ogni caso non dovranno risultare scavi aperti dopo il 31 ottobre di ogni anno;

2. nei tratti in cui l’impianto di risalita interseca il rio di S. Anna dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto indisturbata di 10 m tra i sostegni e le sponde del rio;

3. il materiale di risulta derivante dagli scavi dei plinti di fondazione dovrà essere sistemato sul posto;

4. tutti i terreni movimentati dovranno essere opportunamente compattati, inerbiti e dotati di canalette di sgrondo di adeguate dimensioni per il drenaggio delle acque superficiali;

5. nel corso degli scavi per la realizzazione dei plinti di fondazione delle stazioni dell’impianto e dei sostegni di linea dovrà essere verificata, a cura di un geologo professionista, la rispondenza della situazione stratigrafica e delle caratteristiche geotecniche dei terreni attraversati con il quadro geologico individuato nella relazione geologica allegata al progetto;

6. il geologico dovrà anche verificare l’eventuale presenza di ristagni d’acqua negli scavi per i plinti di fondazione o nelle loro vicinanze e predisporre conseguentemente la realizzazione di trincee drenanti profonde a monte, che permettano la bonifica delle aree d’imposta dei sostegni;

7. la realizzazione dell’argine di deviazione in terra rinforzata dovrà avvenire previa l’asportazione del terreno vegetale, la sua messa a dimora temporanea per il successivo reimpegno per favorire l’inerbimento delle superfici e la successiva predisposizione di un piano di fondazione a gradoni orizzontali;

8. fatta salva l’immunità dell’impianto dagli effetti derivanti da valanghe, grazie alla realizzazione del cuneo di deviazione in progetto, la gestione della pista di discesa in condizioni di sicurezza dovrà essere oggetto di un Piano per la gestione del rischio di valanga nella parte alta del tracciato, che tenga in conto anche l’eventuale effetto delle valanghe provenienti dal vallone del M. Cugulet e dell’anticima del M. Lubin, a cui il Direttore d’esercizio dovrà attenersi per la gestione dell’impianto in condizioni d’innevamento critiche;

pista di discesa

1. le acque di corrivazione raccolte dalla pista dovranno essere regimate mediante canalette trasversali con interasse massimo di 20 m; si suggerisce di prevedere il rinforzo del ciglio di valle delle canalette con tubolari in paglia o con andane di paglia fissate con rete di juta;

2. le palificate previste in progetto dovranno essere a doppia parete;

3. l’inclinazione della scarpata di valle del riporto nelle sezioni di progetto n. 7 e 12 deve essere ridotta a valori inferiori a 35º e che per la sezione n. 12 lo scarico del tubo previsto deve avvenire su una caditoia in massi per dissipare l’energia cinetica delle acque;

4. tutti i terreni movimentati dovranno essere opportunamente compattati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, inerbiti e dotati di canalette di sgrondo per il drenaggio delle acque superficiali con dimensionamento e distanziamento conforme a quanto previsto nella relazione di recupero ambientale;

5. gli attraversamenti dei corsi d’acqua previsti dal progetto dovranno essere soggetti, nel caso in cui interessino corsi d’acqua iscritti nell’elenco delle acque pubbliche, alla preventiva autorizzazione del competente Settore decentrato regionale delle O.O.P.P.;

6. in sede di redazione del progetto esecutivo della pista di discesa dovrà essere elaborato un Piano per la gestione del rischio di valanga nella parte alta del tracciato, che individui modalità di acquisizione di dati utili alla previsione locale del pericolo di valanghe e procedure di chiusura preventiva della pista da sci per la tutela della pubblica e privata incolumità, a cui il gestore dovrà attenersi in condizioni d’innevamento critiche predisponenti la caduta di valanghe.

I lavori dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data della presente determinazione.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 si deroga dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di opera di interesse pubblico.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonchè la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

In particolare è fatto salvo, per la definitiva fattibilità dell’opera, il parere espresso dalla Commissione Impianti a fune di cui alla L.R. 74/89.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Fulvio Mannino