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Bollettino Ufficiale n. 47 del 20 / 11 / 2003

Codice 16.4
D.D. 7 ottobre 2003, n. 164

L.R. 22.11.1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e ll.rr. 28/1990, 65/1995 e 38/1998. Autorizzazione per la prosecuzione ed ampliamento di una cava in località Provana nei Comuni di Carmagnola e Carignano (TO) esercita dalla Società Cave Provana S.p.A.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società Cave Provana S.p.A., con sede legale in Torino, Via Palmieri, 29, è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, alla prosecuzione dell’attività estrattiva in località Provana, sino al 31 dicembre 2006, limitatamente al primo lotto quinquennale che fa parte del progetto di riassetto definitivo dell’area della cava operante nella località citata.

2. Contestualmente ai lavori di coltivazione mineraria e di recupero ambientale relativi alla cava in località Provana, devono essere attuati anche i lavori di riqualificazione ambientale previsti nel primo quinquennio, dal “Progetto definitivo di sistemazione ambientale mediante attività estrattiva - Ambito 14 del Piano d’Area”, per le aree relative alla cava esaurita in località Garettino.

3. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell’allegato A, che comprende le prescrizioni approvate nella Conferenza di Servizi del 11 settembre 2003 e nell’allegato B, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

4. La ditta esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di di Euro 4.266.000 (quattromilioni-duecento-sessanta-seimila/00) ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata alle Amministrazioni comunali di Carignano e Carmagnola (TO) e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La scadenza della fidejussione deve essere posticipata di 24 mesi rispetto al termine temporale previsto al punto 1. La suddetta fidejussione non potrà comunque essere estinta senza assenso scritto da parte del beneficiario e pertanto alla stessa non deve essere applicato quanto previsto dall’art. 1957 del Codice Civile.

5. La cauzione di cui al precedente punto 4 è sostitutiva di quella attualmente in vigore, dell’importo di Euro 1.581.907,48.

6. Entro il 31 dicembre 2003 deve essere stipulata convenzione tra l’Ente di Gestione dell’Area Protetta e la Società Cave Provana S.p.A., secondo il testo allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n. 51-8022 del 16 dicembre 2002.

7. Entro il 31 dicembre 2003 devono essere realizzati ed ultimati tutti i lavori di riqualificazione ambientale previsti nel primo biennio, dal “Progetto definitivo di sistemazione ambientale mediante attività estrattiva - Ambito 14 del Piano d’Area”, per le aree relative alla cava esaurita in località Garettino già autorizzati e prescritti con la precedente autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 rilasciata con determinazioni dirigenziali n. 320 del 24 dicembre 2001 e n. 3 del 15 gennaio 2002.

8. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta, ai sensi dell’art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I. a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose o a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato (possibilità di esondazioni del fiume). L’atto liberatorio deve essere inviato ai Comuni di Carignano e Carmagnola, all’Amministrazione Regionale e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta.

9. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e negli allegati A e B o la mancata stipulazione della Convenzione di cui al punto 6 costituiscono motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

10. La presente determinazione verrà inviata ai Comuni di Carignano e Carmagnola (TO) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese”, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978, nonchè al Ministero dell’Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e art. 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349.

11. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

12. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto