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Bollettino Ufficiale n. 47 del 20 / 11 / 2003

Codice 16.4
D.D. 26 settembre 2003, n. 157

Art. 10 l.r. 40 del 14 dicembre 1998. Fase di Verifica della procedura V.I.A. relativamente al progetto per la coltivazione di una cava di inerti sita in località Valterza del Comune di Asti, finalizzata alla realizzazione dei rilevati del collegamento autostradale Asti-Cuneo, presentato dalla Società Consortile a r.l. Isola

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Per le motivazioni espresse in premessa il progetto per l’ampliamento della cava sita in località “Valterza” del Comune di Asti, presentato ai sensi dell’art. 10 l.r. 40/1998 dalla Società consortile a r.l. Isola, con sede in Fano (PU), Via della Costituzione 10, non deve essere sottoposto alla Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 12 e 13, l.r. 40/1998, in quanto il progetto di coltivazione e di recupero ambientale non va a realizzare impatti rilevanti nei confronti delle componenti ambientali.

Tuttavia il progetto esecutivo, relativo all’istanza in oggetto, presentata ai sensi delle ll.rr. 69/1978, 45/1989 e 30/1999 e D.lgs. 490/1999, oltre a quanto richiesto dalla Circolare n. 21/LAP del 18 settembre 19995, deve approfondire necessariamente i seguenti argomenti:

1) sia progettata la regimazione delle acque specificando le modalità esecutive della struttura e valutando la potenzialità ricettiva del collettore finale ubicato lungo la strada Val Cossano (ex Val Foce); in particolare, la progettazione deve risultare funzionale al momento estrattivo e alla situazione finale; dovrà inoltre essere previsto un piano di manutenzione del collettore finale d’intesa con l’Amministrazione Comunale;

2) siano valutati gli impatti derivanti dal percorso individuato da cava a cantiere; in proposito si fa riferimento alla proposta alternativa ed in parte integrativa di quella contenuta in progetto, presentata dalla Ditta proponente nella riunione della Conferenza di Servizi del 24 settembre 2003; in sede di progetto definitivo dovranno essere progettati gli adeguamenti dei tratti stradali necessari ad un corretto utilizzo dei percorsi individuati;

3) il progetto di recupero ambientale, per quanto concerne l’area di scarpata (unità 2), dovrà prevedere anche la messa a dimora di specie arboree definitive per costituire un bosco di latifoglie;

4) siano analizzate i livelli di rumore e di polverosità in cava e lungo il percorso dei mezzi, proponendo inoltre un piano di monitoraggio;

5) sia approfondito con cartografia e relazione l’attuale uso del suolo;

6) nel caso in cui dal progetto definitivo emerga che i lavori possono alterare le condizioni di eventuali falde, sia proposto un eventuale piano di monitoraggio;

7) dal progetto definitivo sia escluso ogni intervento sia estrattivo sia pertinente all’attività sulla particella n. 24 del Foglio n. 88;

8) allo scopo di individuare la necessità di materiale connessa alla realizzazione del lotto 2 “Isola d’Asti - Motta” del 2º tronco del collegamento autostradale “Asti - Cuneo”, dovrà essere prevista una relazione in merito ai quantitativi occorrenti, suddivisi per tipologia di impiego e utilizzo, individuando anche le localizzazioni per il reperimento dei restanti volumi occorrenti e quantificando i materiali utilizzabili prodotti nei cantieri stradali afferenti al lotto funzionale citato.

La presente determinazione sarà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40.

Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto