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Bollettino Ufficiale n. 47 del 20 / 11 / 2003
Codice 16.4
D.D. 26 settembre 2003, n. 156
L.r. 22.1.1978 n. 69 Coltivazione di cave e torbiere e l.r. 28/1990 e s.m.i.. Autorizzazione del progetto relativo al Completamento del progetto di coltivazione di cava finalizzato al ripristino ambientale ed alla costituzione di aree di interesse naturalistico in località Fontane dei Comuni di Faule (CN) e Pancalieri (TO), presentato dalla Società Fontane S.a.s. (seconda fase prevista dal progetto generale)
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1. La Società Fontane S.a.s. con sede in Pancalieri (TO) - Regione Fontane, è autorizzata ai sensi della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, alla prosecuzione dellattività estrattiva in località Fontane ed alla realizzazione degli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico previsti nella seconda fase quinquennale del progetto generale in oggetto, sino al 31 luglio 2008 tenuto conto della validità quinquennale dellautorizzazione ai sensi del D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (determina del responsabile dellarea tecnica del Comune di Faule n. 2237 del 1 agosto 2003).
2. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nellosservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.
3. La coltivazione ed il recupero devono inoltre essere attuati nellosservanza di tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 16 - 10450 del 22 settembre 2003 ai sensi dellart. 12 della l.r. 40/1998 con la quale lAmministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale e di incidenza in merito ai S.I.C. Confluenza Po-Varaita (IT1160013) e Confluenza Po-Pellice (IT1110015).
4. La ditta esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare a favore dellAmministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dellimporto di 1.915.500 Euro (unmilionenovecento quindicimilacinquecento) ai sensi dellart. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata alle Amministrazioni comunali di Faule e Pancalieri e allEnte di Gestione dellArea Protetta. La scadenza della fidejussione deve essere posticipata di 24 mesi rispetto al termine temporale previsto al punto 1. La suddetta fidejussione non potrà comunque essere estinta senza assenso scritto da parte del beneficiario e pertanto alla stessa non deve essere applicato quanto previsto dallart. 1957 del Codice Civile.
5. La cauzione di cui al precedente punto 4 è sostitutiva di quella attualmente in vigore, presentata in ottemperanza alla determinazione dirigenziale n. 134 del 11 novembre 1998;
6. Linosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, negli allegati A e B e nella deliberazione della Giunta Regionale n. 16 - 10450 del 22 settembre 2003 ai sensi dellart. 12 della l.r. 40/1998 costituisce motivo per lavvio della procedura di decadenza dellautorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.
7. La presente determinazione verrà inviata ai Comuni di Faule (CN) e Pancalieri (TO) e allEnte di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto cuneese, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.
8. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.
9. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto