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Bollettino Ufficiale n. 47 del 20 / 11 / 2003

Comunicato dell’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura - Settore Sviluppo Produzioni Animali

Quote latte - Ruolo delle Associazioni Produttori - Diritto di prelazione

La Legge n. 119/03 “Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”, individua le Organizzazioni dei Produttori riconosciute ai sensi del D.Lgs n. 228/01 quale unica forma associativa di rappresentanza dei produttori di latte.

Tuttavia, con provvedimenti di legge successivi è stato prorogato al 30 Giugno 2004 il termine per la trasformazione da Associazione Produttori in Organizzazioni dei Produttori.

Pertanto, sia la Regione con propria Deliberazione di Giunta (n. 45 - 10861) del 3 Novembre 2003, sia il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali con propria nota (n. 1996) del 4 Novembre 2003, hanno chiarito che ai fini dell’applicazione della normativa sulle quote latte viene fatto riferimento alle Associazioni Produttori Latte riconosciute in mancanza delle Organizzazioni dei Produttori e comunque fino alla scadenza del termine per il riconoscimento di queste ultime.

La medesima nota ministeriale chiarisce altresì che, in conseguenza di quanto sopra evidenziato, in capo agli associati alle Associazioni Produttori Latte sussiste il diritto di prelazione sulle quote latte poste in vendita da altri soci della stessa Associazione (articolo 10, comma 14 della L. n. 119/03).

Di conseguenza tutti i contratti di vendita di quota devono essere stipulati in conformità all’articolo di legge sopra richiamato.