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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 46

Codice 25.3
D.D. 7 ottobre 2003, n. 1531

Autorizzazione idraulica n. 41/03 per l’esecuzione di lavori di sistemazione spondale e di fondo alveo del rio Paese e del rio Val Salice in Comune di Torino, località Strada Val Salice n. 6. Ditta: Gaudio Roberto e Volpe Laura

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Gaudio Roberto e Volpe Laura ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale e trasversali dell’alveo dei corsi d’acqua in argomento, in uno con i manufatti di difesa e le murature del fabbricato esistenti, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi delle strutture di fondazione, i cui piani di appoggio dovranno essere posti alle quote indicate nell’elaborato progettuale di TAV n. 3b denominato “Planimetria di progetti, sezioni trasversali e particolari costruttivi”;

3. il previsto muro in c.a. dovrà essere adeguatamente attestato a monte e a valle in corrispondenza dei manufatti esistenti, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente; lo stesso muro dovrà essere mantenuto ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano campagna;

4. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica al sifonamento della prevista soglia a corda molle in cls; lo stesso manufatto trasversale dovrà essere idoneamente fondato ed ancorato in sponda destra tenendo conto dell’esistente spigolo dei muri perimetrali del fabbricato ivi situato, nonchè del taglione in cls, del setto sottomuro in c.a. e della posa dei massi di cava di raccordo previsti; detto settore destro d’imposta della soglia, comunque, dovrà essere adeguatamente raccordato rispetto al profilo di sponda ed alle sezioni d’alveo attuali al fine di prevenire l’insorgere di possibili fenomeni di erosione e di aggiramento da parte della corrente nei riguardi dei manufatti ivi esistenti e/o previsti in progetto;

5. i massi costituenti la platea, nonchè il raccordo spigolo muro esistente-alveo, dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva nè lamellare: dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobiliati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

6. gli interventi di riprofilatura della gaveta dell’esistente briglia non dovranno comunque compromettere la stabilità del manufatto medesimo, garantendone, in ogni caso, la funzionalità idraulica;

7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti, unitamente al materiale di discarica ivi presente, dovrà essere asportato dall’alveo;

8. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

9. durante l’esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

10. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

11. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

12. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinari, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle di ciascun manufatto, che si renderanno necessarie, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

15. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

16. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico-ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi