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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 46

Codice 25.3
D.D. 6 ottobre 2003, n. 1521

Aut. Idr. 3801 per la realizzazione di un attraversamento in subalveo del Rivo del Molino (o rio Santena) in fraz. Airati del Comune di Chieri, e per la realizzazione di 6 manufatti di scarico, rispettivamente, sul rio Verde (Fraz. Appendini, Stuerda e Becchio), sul rio Secco (Fraz. Elia) e sul rio Valgorrera (Fraz. Torre Valgorrera) in Comune di Poirino, e sul rio della Verbia (Fraz. Vernone) in Comune di Marentino

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la SMAT S.p.A. ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità del manufatto di attraversamento e dei manufatti di scarico in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi delle strutture in c.a. di protezione e di sostegno delle tubazioni, per ognuna delle quali dovrà essere verificata, altresì, la profondità dei piani di posa delle fondazioni rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, al fine di prevenire l’insorgere di eventuali fenomeni di scalzamento e di erosione da parte della corrente;

3. dovrà essere previsto, per ciascun scarico, un adeguato scivolo antierosivo lungo il profilo di sponda naturale scoperto, spinto fino al fondo alveo e strutturalmente raccordato con il manufatto di immissione in c.a.; inoltre, in corrispondenza dello sbocco di ciascuna tubazione, dovrà essere prevista una idonea platea antierosiva di protezione del fondo alveo, estesa a tutta sezione, nonchè adeguatamente fondata e significativamente dimensionata in pianta rispetto all’area di immissione dello scarico;

4. relativamente al manufatto di scarico previsto in destra orografica del Rio Verde in località Stuerda nel Comune di Poirino, occorre che sia opportunamente riprofilato l’andamento della sponda, mediante modesti ed adeguati interventi di ricalibratura e di difesa a partire dalla spalla del ponte fino a raccordarsi lungo la nicchia di erosione esistente, al fine di ottenere il giusto ed adeguato inserimento morfologico del manufatto stesso lungo il profilo di sponda naturale, evitandone, di conseguenza, il posizionamento all’interno dell’alveo attivo; il manufatto di scarico, pertanto, dovrà essere raccordato a monte e a valle con il profilo di sponda naturale in modo da evitare ostacoli al libero deflusso della corrente, prevenendo l’insorgere di possibili fenomeni di rigurgito e di scalzamento della struttura;

5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

7. durante l’esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

9. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

10. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinari, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle di ciascun manufatto, che si renderanno necessarie, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

13. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

14. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico-ecc.), nonchè il parere sul progetto dell’opera fognaria, a norma della L.R. 18/1984 e ss.mm.ii., da parte del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche.

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere di che trattasi.

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi