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Bollettino Ufficiale n. 46 del 13 / 11 / 2003

Codice 26.4
D.D. 30 settembre 2003, n. 527

Lago Maggiore. Autorizzazione al traino di ciambella/paracadute con unità da diporto

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento regionale “Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore”, il motoscafo modello Glastron 177 SL dotato di motore Mercruiser (matricola 4-30n0009) della potenza di KW 96 di proprietà del Sig. Rainer Smurawe, volta ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare il traino di galleggiante forma anulare del diametro di m. 1,20 per n. 1 persona più galleggiante tipo banana della lunghezza di m. 3.30 per n. 3 persone.

L’attività di traino dovrà avvenire sotto la piena responsabilità del comandante l’unità da diporto, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice il mezzo trainato nonchè nel rispetto delle norme di legge in materia di sci nautico di cui all’articolo 4 del citato Regolamento Regionale.

In particolare:

E’ vietato l’esercizio del traino nello specchio d’acqua compreso tra l’Isola Bella e l’Isola Superiore e la riva antistante più prossima (lido di Carciano - Hotel Lido Palace).

Nell’esercizio del traino si osservino le seguenti norme:

- la pratica del traino è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto con tempo favorevole, sulle acque distanti almeno metri 150 sia da costa sia dalle isole;

- i conduttori delle unità siano assistiti da persone esperte nel nuoto;

- sulle unità, oltre al conducente ed all’accompagnatore esperto di nuoto, potrà essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell’imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computate anche le persone trainate;

- la partenza ed il rientro del mezzo trainato dovrà avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti e da imbarcazioni nonchè entro appositi corridoi di lancio concessi dal Settore regionale Navigazione Interna e merci oppure oltre 150 metri dalla costa;

- durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo trainante ed il mezzo trainato non dovrà mai essere inferiore a metri 12;

- l’unità da adibire al traino dovrà essere munita di dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonchè dovrà essere dotata di una adeguata cassetta di pronto soccorso e di salvagente per le persone trainate;

- la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti dell’autoscafo trainante non dovrà essere inferiore a metri 50;

- le persone trainate dovranno indossare i giubbotti di salvataggio

- la velocità massima raggiungibile dovrà essere quella prevista dalle norme tecniche del mezzo trainato e non può, comunque, superare 45 km/h (25 nodi circa);

- le unità adibite al traino dovranno essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;

- il conduttore dovrà avere con sè patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore installato sull’unità;

- è vietato ostacolare la rotta delle unità in servizio pubblico di linea;

- è vietato il traino contemporaneo di due mezzi.

La presente autorizzazione è valida sino al 31.12.2004.

La presente autorizzazione deve essere tenuta a bordo ed è valida solo per il periodo sopra indicato ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti