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Bollettino Ufficiale n. 46 del 13 / 11 / 2003
Codice 26.4
D.D. 30 settembre 2003, n. 527
Lago Maggiore. Autorizzazione al traino di ciambella/paracadute con unità da diporto
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, per quanto di competenza, ai sensi dellarticolo 4 del Regolamento regionale Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore, il motoscafo modello Glastron 177 SL dotato di motore Mercruiser (matricola 4-30n0009) della potenza di KW 96 di proprietà del Sig. Rainer Smurawe, volta ad ottenere lautorizzazione ad effettuare il traino di galleggiante forma anulare del diametro di m. 1,20 per n. 1 persona più galleggiante tipo banana della lunghezza di m. 3.30 per n. 3 persone.
Lattività di traino dovrà avvenire sotto la piena responsabilità del comandante lunità da diporto, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice il mezzo trainato nonchè nel rispetto delle norme di legge in materia di sci nautico di cui allarticolo 4 del citato Regolamento Regionale.
In particolare:
E vietato lesercizio del traino nello specchio dacqua compreso tra lIsola Bella e lIsola Superiore e la riva antistante più prossima (lido di Carciano - Hotel Lido Palace).
Nellesercizio del traino si osservino le seguenti norme:
- la pratica del traino è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto con tempo favorevole, sulle acque distanti almeno metri 150 sia da costa sia dalle isole;
- i conduttori delle unità siano assistiti da persone esperte nel nuoto;
- sulle unità, oltre al conducente ed allaccompagnatore esperto di nuoto, potrà essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dellimbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computate anche le persone trainate;
- la partenza ed il rientro del mezzo trainato dovrà avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti e da imbarcazioni nonchè entro appositi corridoi di lancio concessi dal Settore regionale Navigazione Interna e merci oppure oltre 150 metri dalla costa;
- durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo trainante ed il mezzo trainato non dovrà mai essere inferiore a metri 12;
- lunità da adibire al traino dovrà essere munita di dispositivo per linversione della marcia e per la messa in folle del motore nonchè dovrà essere dotata di una adeguata cassetta di pronto soccorso e di salvagente per le persone trainate;
- la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti dellautoscafo trainante non dovrà essere inferiore a metri 50;
- le persone trainate dovranno indossare i giubbotti di salvataggio
- la velocità massima raggiungibile dovrà essere quella prevista dalle norme tecniche del mezzo trainato e non può, comunque, superare 45 km/h (25 nodi circa);
- le unità adibite al traino dovranno essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;
- il conduttore dovrà avere con sè patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore installato sullunità;
- è vietato ostacolare la rotta delle unità in servizio pubblico di linea;
- è vietato il traino contemporaneo di due mezzi.
La presente autorizzazione è valida sino al 31.12.2004.
La presente autorizzazione deve essere tenuta a bordo ed è valida solo per il periodo sopra indicato ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative.
Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti