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Bollettino Ufficiale n. 46 del 13 / 11 / 2003

Codice 26.4
D.D. 30 settembre 2003, n. 526

Lago Maggiore. Autorizzazione al traino di ciambella/paracadute con unità da diporto

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento regionale “Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore”, il motoscafo modello Calafuria dotato di motore Castoldi (matricola 992) della potenza di KW 20 di proprietà del Sig. Plank Urs, volta ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare il traino di galleggiante tipo ciambella.

L’attività di traino dovrà avvenire sotto la piena responsabilità del comandante l’unità da diporto, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice il mezzo trainato nonchè nel rispetto delle norme di legge in materia di sci nautico di cui all’articolo 4 del citato Regolamento Regionale.

In particolare:

E’ vietato l’esercizio del traino nello specchio d’acqua compreso tra l’Isola Bella e l’Isola Superiore e la riva antistante più prossima (lido di Carciano - Hotel Lido Palace).

Nell’esercizio del traino si osservino le seguenti norme:

- la pratica del traino è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto con tempo favorevole, sulle acque distanti almeno metri 150 sia da costa sia dalle isole;

- i conduttori delle unità siano assistiti da persone esperte nel nuoto;

- sulle unità, oltre al conducente ed all’accompagnatore esperto di nuoto, potrà essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell’imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computate anche le persone trainate;

- la partenza ed il rientro del mezzo trainato dovrà avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti e da imbarcazioni nonchè entro appositi corridoi di lancio concessi dal Settore regionale Navigazione Interna e merci oppure oltre 150 metri dalla costa;

- durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo trainante ed il mezzo trainato non dovrà mai essere inferiore a metri 12;

- l’unità da adibire al traino dovrà essere munita di dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonchè dovrà essere dotata di una adeguata cassetta di pronto soccorso e di salvagente per le persone trainate;

- la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti dell’autoscafo trainante non dovrà essere inferiore a metri 50;

- le persone trainate dovranno indossare i giubbotti di salvataggio

- la velocità massima raggiungibile dovrà essere quella prevista dalle norme tecniche del mezzo trainato e non può, comunque, superare 45 km/h (25 nodi circa);

- le unità adibite al traino dovranno essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;

- il conduttore dovrà avere con sè patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore installato sull’unità;

- è vietato ostacolare la rotta delle unità in servizio pubblico di linea;

- è vietato il traino contemporaneo di due mezzi.

La presente autorizzazione è valida sino al 31.12.2004.

La presente autorizzazione deve essere tenuta a bordo ed è valida solo per il periodo sopra indicato ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti