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Bollettino Ufficiale n. 46 del 13 / 11 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2003, n. 45-10861

L. 119/03 recante riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e D.M. 31.7.2003 di applicazione della L. 119/03. Definizione del ruolo delle APL

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Richiamata la seguente normativa:

- Reg. CEE del Consiglio n.3950/92 e della Commissione n. 1392/01, relativi al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

- Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119 recante “Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;

- Decreto Ministeriale 31 luglio 2003 recante “Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

vista la DGR n. 12-9860 del 8.7.2003 “Legge 30 Maggio 2003, n. 119 recante riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - ricognizione delle competenze tra la Regione Piemonte e le Province ai sensi della Legge Regionale n. 17/99", con la quale, tra le altre cose, si stabilisce che il riconoscimento delle Organizzazioni dei Produttori di latte regionali è di competenza della Regione, così come i rapporti con le Organizzazioni ed Associazioni dei produttori;

considerato che la L. 119/03 individua le Organizzazioni dei Produttori riconosciute ai sensi del D.Lgs n. 228/01 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" quale unica forma associativa di rappresentanza dei produttori di latte;

considerate le importanti funzioni riservate alle suddette Organizzazioni di Produttori dalla L. 119/03 quali l’avvalersi del SIAN al fine della gestione del regime quote latte per quanto di competenza (art. 1, comma 6 della legge) ed il consentire ai propri associati di esercitare il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa Organizzazione (art. 10, comma 14);

viste la L. n. 38/03 recante “Disposizioni in materia di agricoltura” e la L. n. 200/03 “Conversioni in legge, con modificazioni, del D.L. 24 Giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali” il cui art. 9 ha prorogato il termine per la trasformazione da Associazione Produttori Latte in Organizzazione di Produttori al 30 Giugno 2004;

tenuto conto dell’opportunità - per garantire adeguata funzionalità al regime delle quote latte - di fare riferimento alle Associazioni Produttori Latte riconosciute ai sensi della L. 674/78 fino alla scadenza del termine per il riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori ex-D.Lgs n. 228/01 e L. 200/03 ed eventuali successive modifiche e integrazioni;

considerato che sono stati richiesti in proposito appositi chiarimenti al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e che alla data attuale non è ancora giunta risposta;

tenuto conto che gli adempimenti sopra richiamati sono di immediata applicazione;

sentito il Comitato ex-art. 8 della L.R. n. 17/99 con nota n. 9218/11.00 in data 20.10.2003;

la Giunta Regionale unanime,

delibera

Ai fini dell’applicazione della L. 119/03 viene fatto riferimento alle Associazioni dei Produttori Latte riconosciute ai sensi della L. 674/78 in mancanza delle Organizzazioni di Produttori e comunque fino alla scadenza del termine per il loro riconoscimento ai sensi del D.Lgs n. 228/01 e della L. 200/03 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)