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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 45

Codice 26
D.D. 31 ottobre 2003, n. 589

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Villaggio Olimpico Ex Colonia Medail di Bardonecchia. Progetto Definitivo ai sensi della L. 285/2000

L’art. 9 della L. 285/2000 disciplina le procedure per l’approvazione dei progetti ai fini della realizzazione degli interventi indicati nella legge stessa attraverso una Conferenza dei Servizi articolata in due momenti:

Conferenza dei servizi preliminare (comma 1 e 2) finalizzata a verificare le modalità e le condizioni per pervenire ai necessari atti di consenso;

Conferenza dei servizi definitiva (commi da 3 a 9) ai fini dell’approvazione dei progetti e dell’ottenimento dei necessari atti di consenso per la realizzazione degli interventi.

Nella DGR 42-4336 del 5.11.2001 si dà atto che le attività connesse alla Conferenza dei Servizi prevista dall’art. 9 della L. 285/2000 sono ricondotte alla responsabilità gestionale della Direzione Regionale Trasporti in quanto struttura di riferimento dell’Assessorato del Presidente della Giunta regionale alle infrastrutture Olimpiche, fatto salvo il coordinamento della Struttura Speciale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale.

Con D.D. n. 502 del 30/10/2002 il Direttore della Direzione Trasporti ha nominato responsabile del procedimento l’ing. Lorenzo Garrone, dirigente in staff intermedio distaccato alla Direzione Trasporti, per l’attuazione del progetto “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali” Torino 2006. “Villaggio Olimpico nel Comune di Bardonecchia i

In data 18/08/2003 l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici “Torino 2006" ha presentato richiesta, protocollata al n. 9163/26, di attivazione della Conferenza dei Servizi Definitiva ai sensi dell’art. 9 della L.285/2000 unitamente al progetto del Villaggio Olimpico nel Comune di Bardonecchia in 3 copie. E’ stata anche trasmessa la determinazione del Direttore Tecnico Impianti ed Infrastrutture Sportive numero 108 del14/08/03 relativa all’approvazione formale di detto progetto avvenuta da parte dell’Agenzia.

Dalla documentazione pervenuta risulta che:

- Il Progetto consiste nella realizzazione di un Villaggio per l’ospitalità, durante l’evento olimpico, di circa 702 tra atleti e accompagnatori. Il villaggio verrà destinato, nella fase post-olimpica, a villaggio vacanze. E di un edificio denominato “Policlinico Olimpico” per la realizzazione di una struttura sanitaria.

- Il progetto di villaggio olimpico di Bardonecchia prevede la ristrutturazione, recupero e ampliamento del complesso denominato “Colonia Medail” (colonia elioterapica), complesso immobiliare sito in Viale della Vittoria sulla strada che conduce a Campo Smith ed a Melezet. Il complesso, realizzato fra il 1937 ed il 1939 e oggetto di ulteriori successivi interventi edilizi, è attualmente costituito da 5 edifici per una estensione complessiva dell’edificato di circa 20.000 mq.

Il progetto di ristrutturazione dei fabbricati esistenti consiste sostanzialmente in:

- adeguare i fabbricati esistenti (sopraelevando di un piano un edificio esistente);

- realizzare un nuovo edificio al posto di un edificio esistente, da demolire;

- realizzare 2 piani interrati da adibire a parcheggio;

- realizzare un parcheggio a raso localizzato nel terreno posto tra il viale della Vittoria ed il torrente Dora di Melezet.

- La realizzazione dell’opera prevede la riqualificazione dell’intero complesso edilizio attraverso la ristrutturazione di alcuni fabbricati, la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica.

- Il progetto preliminare era stato oggetto esame in sede di C. d. S. che si era conclusa con il D.D. n. 693 del 19/12/2002 con il quale veniva concluso che non sussistevano elementi preclusivi alla realizzazione del progetto indicando nel contempo le prescrizioni alle quali attenersi per la stesura del progetto definitivo. Nel progetto preliminare il proponente ha dichiarato la difformità di quanto progettato con quanto previsto dal P.R.G.C. vigente, per cui si è resa necessaria la procedura di una variazione urbanistica ai sensi della L. 285/2000 ai fini di rendere compatibile l’uso delle aree interessate.

- L’area d’intervento risulta sottoposta a vincolo di tutela ai sensi del D,Lgs 490/99 Titolo I e Titolo II in materia di beni culturali ed ambientali. La Commissione Regionale Beni Culturali ed Ambientali ai sensi della DGR n. 82 - 5618 del 19.03.02, di attribuzione alla Commissione delle funzioni di supporto all’attività di valutazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali “ Torino 2006", ai sensi dell’art.8 comma 2 della L.R. 20/89, non ha rilevato elementi ostativi alla realizzazione dell’intervento nella seduta del 1.10.2003.

- Considerato che l’ubicazione del sito oggetto d’intervento ricade all’interno di un ambito di conoide coalescente attivo, in prossimità del corso d’acqua del T. Melezet, si ritiene necessaria la predisposizione di un piano comunale di protezione civile e la previsione di un idoneo sistema di allertamento in caso di piene torrentizie.

- Il comune di Bardonecchia, in data 25 settembre 2003 con Delibera di Giunta Comunale n. 140, ha espresso il parere favorevole alla variazione Urbanistica al P.R.G.C., presentata il 22/08/03.

- Le modifiche apportate alla strumentazione urbanistica vigente rendono conformi gli interventi previsti dal progetto in oggetto.

- Gli, immobili che si intendono utilizzare e il terreno di pertinenza sono di proprietà della Regione Piemonte. Risulta inoltre della Regione Piemonte la proprietà del terreno prospiciente la colonia situato tra il viale della Vittoria e il Torrente Dora di Melezet.

- Il progetto da esaminare ricade nelle procedure previste dalla DGR 42-4336 del 5.11.2001 al punto 3.1 (Conferenza Definitiva - procedura normale);

- Il Responsabile del Procedimento ha provveduto a convocare, in data 08/09/03 la prima riunione della Conferenza dei Servizi Definitiva: ex art. 9 della L.285/2000; in data 26/09/2003 la seconda riunione della Conferenza dei Servizi Definitiva mentre in data 09/10/2003 ha tenuto la C. D. S. conclusiva;

L’Autorità competente, attuando quanto previsto dalla L. 285/2000, ha avviato la Conferenza dei Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, tra i quali i soggetti titolari delle autorizzazioni, richieste ed individuate dal soggetto proponente, invitando i seguenti soggetti:

Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica

Direzione Regionale Difesa Del Suolo

Direzione Regionale Turismo, Sport e Parchi

Direzione Regionale Pianificazione delle Risorse Idriche

Direzione Regionale Economia Montana e Foreste

Direzione Regionale Patrimonio Usi Civici

Direzione Regionale Difesa del Suolo

Direzione Regionale OO.PP. Settore Dec. OO.PP. Assetto Idrogeologico di Torino

Provincia di Torino

Prefettura di Torino

Comunità Montana Alta Valle Susa

Comune di Bardonecchia

Corpo Forestale dello Stato

CONI Comitato Regionale del piemonte

A.S.L. n. 5 - Sportello Olimpiadi

ARPA ex Direz. Servizi tecnici di Prevenzione

ARPA

Autorità d’Ambito Territoriale per i Servizi Idrici

AGENZIA TORINO 2006

Comando Prov. VVFF

Provv. Regionale OOPP

Osservatorio Regionale dei LLPP

Tutto ciò premesso:

* Accertato che ai fini della corretta attuazione delle procedure previste dalle normative in materia sopra esposte, il Coordinamento della Conferenza di Servizi ha provveduto con le formalità di rito a svolgere le seguenti funzioni:

- Accettazione e deposito presso i propri uffici dei progetti trasmessi dal proponente Agenzia Torino 2006 - in data18/08/2003 prot. n. 9163/26;

- Convocazione delle Conferenze dei Servizi ai sensi dell’art. 9 comma 2 della L.285/00, con le formalità di rito, nelle date:

- 8 settembre 2003: Conferenza definitiva di apertura;

- 26 settembre 2003: seconda Conferenza definitiva;

- 9 ottobre 2003: Conferenza definitiva di chiusura.

- Verifica delle deleghe dei partecipanti qualora fossero richieste;

- Redazione formale dei verbali delle riunioni di Conferenza con le osservazioni richieste;

- Raccolta dei pareri pervenuti.

* Tutti i soggetti partecipanti alla conferenza hanno riconosciuto non sussistere elementi preclusivi alla realizzazione del progetto purché vengano recepite una serie di indicazioni riportate di seguito come elencate nelle note trasmesse od indicate nel corso delle C. d. S. e trascritte nei verbali di seduta;

sono pervenute le seguenti note:

1) Agenzia Torino 2006, Dir. Tecnica - Infrastrutture Olimpiche e Impianti Sportivi, prot. n° V08_P_09_mm_14164 del 24/09/03 acquisita con prot. n° 10398/26 del 24/09/03 recante integrazioni per chiarimenti e risposta al parere ASL 5;

2) FAX Regione Piemonte, Dir. Uff. di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, acquisita con prot. n° 10758/26 del 02/10/03 recante trasmissione nota, prot. n° 1374/UC/TUS del 22/09/03, a firma dell’Assessore Ettore Racchelli;

3) Prov. di Torino, Servizio V.I.A. e Pianificazione e Gestione Attività Estrattive, prot. n°241111 del 23/09/03 acquisita con prot. n° 10900/26 del 06/10/03 recante parere di competenza;

4) ASL 5, Dip. di Prevenzione - Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione, prot. n° 33541 del 02/10/03 acquisita con prot. n° 10898/26 del 06/10/03 recante parere di competenza;

5) Agenzia Torino 2006, Dir. Tecnica - Infrastrutture Olimpiche e Impianti Sportivi, prot. n° V08_P_09_MM_15130 del 07/10/03 acquisita con prot. n° 10986/26 del 08/10/03 recante trasmissione nota del gruppo di progettazione;

6) Fax Comune di Bardonecchia acquisita con prot. n° 11014/26 del 08/10/03 recante trasmissione verbale di D.G.C. n.140, e con prot. n. 11660/26 del 22/10/03 recante copia della D.C.C. n. 25 del 8 ottobre 2003;

7) Dir. Reg. Pianificazione e Gestione Urbanistica prot. n° 14645/19 del 08/10/03 recante parere di competenza;

8) ASL 5, Dip. di Prevenzione - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, prot. n° 3413 del 09/10/03 acquisita in sede di C.d.S. recante parere di competenza;

9) Autorità d’ambito Torinese prot. n° 258480 del 08/10/03 acquisita in sede di C.d.S. recante parere di competenza;

10) Agenzia Torino 2006, Dir. Tecnica - Infrastrutture Olimpiche e Impianti Sportivi, recante trasmissione nota del gruppo di progettazione (Sintecna s.r.l. del 07/10/03) in chiarimento aspetti ARPA e Provincia di Torino area Ambiente, acquisita in sede di conferenza;

11) Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino, Div. Prevenzione Incendi, prot. n° 10956/PV del 08/10/03 acquisita in sede di C.d.S. recante parere di competenza;

12) Dir. Reg. Tutela e Risanamento Ambientale, Sett. Programmazione Gestione Rifiuti, prot. n° 16073/22.5 del 29/09/03 recante parere di competenza;

13) Giunta Regionale del Piemonte, Deliberazione n. 61 - 10642 del 6 ottobre 2003,

14) Comune di Bardonecchia acquisita con prot. n° 11970/26 del 30/10/03 recante trasmissione dichiarazione prot. n. 12640 del 06/10/03 di conformità urbanistica delle opere in oggetto

15) Agenzia Torino 2006, Dir. Tecnica - Infrastrutture Olimpiche e Impianti Sportivi, recante trasmissione nota riguardante la copertura degli oneri economici e la dichiarazione che stante l’ammontare dei lavori, IVA esclusa; l’esame del medesimo è demandato al Provveditorato Regionale dello Stato.

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge 9.10.2000 n° 285 - Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 -

- la DGR 1-2299 del 20-2-2001 - Adempimenti attuativi della L. 285/2000 -

- la DGR 61-1774 del 18.12.2000 - Procedure e contenuti per la valutazione di Impatto ambientale del piano degli interventi per i giochi Olimpici Invernali “Torino 2006" -

- la DGR 1-3479 del 16.7.2001 - Istituzione ai sensi dell’art 12 della L. R. 51/97 di una struttura flessibile per l’attuazione del progetto “Interventi per i giochi Olimpici Invernali Torino 2006"-

- la DGR 9.4.2001 n° 45-2741 - Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i giochi Olimpici Invernali “Torino 2006" -

- la Determina Dirigenziale n. 693 del 19/12/02

- la Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/09/03

- i pareri pervenuti.

* Vista la convenzione tra la Regione Piemonte e il comune di Bardonecchia di concessione d’uso, a favore di quest’ultimo, di cui all’atto rep. N. 1052 del 20/11/1991, stipulato in esecuzione della D.G.R. n. 87-10063 del 4 novembre 1991.

* Vista la determinazione numero 108 del14/08/03, trasmesso dall’Agenzia Torino 2006, con la quale il Direttore Tecnico ha approvato il Progetto definitivo. Ed i documenti integrativi di seguito trasmessi dai quali risulta:

- l’impegno finanziario complessivo di Euro 26.950.000,00 corrispondente alle opere del progetto preliminare come da allegato quadro economico;

- la presa d’atto che l’onere economico ammontante a carico della L.285/00, trova copertura per Euro 20.950.000,00 in virtù del 22° stralcio ex n. ordine 60 lettera prot.4093 del 08/09/2003 del piano degli interventi emesso dal TOROC a carico degli interventi previsti dall L. 285/2000 e che la rimanente parte dell’onere Euro 6.000.000,00, risulta essere a carico della Regione Piemonte

- l’invio del progetto alla Conferenza dei Servizi per i provvedimenti di competenza ex art. 9 L.285/00.

* Vista la D. G. R. n. 61-10642 del 6 ottobre 2003 della regione Piemonte dalla quale risulta l’impegno di Euro 6.000.000,00, per l’esecuzione dei lavori in oggetto.

* Vista la nota dell’Agenzia Torino 2006 del 30 ottobre 2003 nostro protocollo 12002/26 del 31/10/2003 con la quale, il Responsabile del Procedimento, sottolinea che il costo totale dei lavori ricompresi nel quadro economico del Villaggio Olimpico risulta essere di Euro 21.139.023,97 e che, il progetto è stato esaminato nell’adunanza del 1 ottobre u.s., dal Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

determina

- che, ai sensi dell’art. 9 c.2 della L. 285/00 in merito al Progetto di Villaggio Olimpico previsto nel comune di Bardonecchia Conferenza dei servizi definitiva ex art. 9 commi 3 - 9 della L. 285/2000, depositato al prot. n° in data18/08/2003 prot. n. 9163/26 presso questi uffici ai sensi del punto 2.1 della DGR 42-4336 del 5.11.01, non sussistono elementi preclusivi alla realizzazione del progetto;

- Di prendere atto dei pareri espressi dalle Amministrazioni in sede di Conferenza dei Servizi e dei seguenti atti di consenso:

a) Verbale della deliberazione della Giunta Comunale di Bardonecchia n° 140 del 25 settembre 2003 con il quale si esprime parere favorevole sulla progettazione definitiva ed sulla Variazione Urbanistica.

b) Dichiarazione dell’Ufficio Tecnico Comune di Bardonecchia del 06/10/2003sulla conformità dal punto di vista urbanistico degli interventi.

- Di prendere atto che in sede di Conferenza di Servizi, in data 26/09/03, il proponente ha provveduto alla “Variazione Urbanistica ex L. 285/2000 al P.R.G.C.M. vigente” relativa al Comune di Bardonecchia.

- Di prendere atto che in data 11/09/03 è stato pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di Bardonecchia la Variazione Urbanistica e la relazione geologica a supporto al P.R.G.C.M. vigente, per la durata di giorni dieci consecutivi ( dal 11/09/03 al 21/09/03) non sono pervenute osservazioni e proposte in controdeduzione alla proposta di variazione urbanistica.

- Di prendere atto ai sensi della D.G.R. n. 44-7807 del 25/11/2002 e conseguentemente di considerare acquisito l’assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell’ambito della Conferenza dei Servizi;

- Di prendere atto delle dichiarazioni formali del Comune di Bardonecchia, dell’Autorità d’Ambito provinciale di Torino e della Regione Piemonte in merito ai progetti per la realizzazione e il completamento del depuratore e/o della rete fognaria di collegamento con altri depuratori esistenti nel territorio. Si prende pure atto dell’assicurazione di ogni apporto tecnico e professionale da parte dell’U.O.C. di competenza, per l’esame

- Di dare atto che ai sensi della L.285/2000 e dell’art.14 ter della L. 241/90, il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla C. di S..

- Di prendere atto della convenzione tra la Regione Piemonte ed il comune di Bardonecchia, formalizzato , previa approvazione dei vari Enti. con documento in data 29/10/2003 Convenzione rep. N. 8561

- Di rilasciare pertanto le seguenti autorizzazioni richieste dal proponente:

1. autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 490/99 e autorizzazione ai sensi della L. 1497/1939 protezione delle bellezze naturali

2. Concessione /autorizzazione edilizia ai sensi della L.R.n°56/77 e s.m.i.;

3. autorizzazione ai sensi della L.R. 45/889

4. autorizzazione ai sensi della R.D. 523/1904.

Si precisa che le concessioni ed autorizzazioni sono state rilasciate a condizione che per il progetto esecutivo siano recepite le prescrizioni di seguito riportate;

AMBITO URBANISTICO

Modifiche alla Variazione Urbanistica:

Schede Normative delle Unità Urbane di Intervento

I dati quantitativi delle schede riguardanti l’area d’intervento si intendono sostituiti con i seguenti:

area 61/A

- volume esistente mc 73.000

- volume in progetto mc 92.000

- superficie lotto mq 28.800

- nuovo volume i progetto mc 19.000

area 61/B

- volume esistente mc 0

- volume in progetto mc 0

- superficie lotto mq 14.200

- nuovo volume in progetto mc 0

La “destinazione in atto” degli edifici esistenti previsti dalla scheda 61/A sono: edificio A - in disuso, edificio B - in disuso, edificio C - in disuso, edificio D - sede pro loco, edificio E - in disuso, edificio F - ambulatori A.S.L.

Nell’area 61/A di Piano Particolareggiato è consentita la realizzazione di una recinzione metallica con altezza massima di m 2,50 così come descritta nel Progetto Definitivo del Villaggio Olimpico.

Le parole della scheda 61/B “di dimensione non inferiore a mq 3000" si intendono stralciate.

Nella zona 61/B di Piano Particolareggiato è esclusa la realizzazione di nuovi fabbricati.

In merito alla destinazione d’uso finale dell’area d’intervento, si prende atto della nota dell’Ente proprietario dell’immobile (Regione Piemonte), prot. n. 28389/10 del 25.9.2003 depositata agli atti della conferenza di servizi, a firma del Responsabile della Direzione Patrimonio e Tecnico della Regione Piemonte, dichiarante la compatibilità del futuro utilizzo delle strutture con quanto previsto dalla Variazione Urbanistica trasmessa.

AMBITO PAESAGGISTICO

Si sottolinea la necessità che l’area interessata in parte dalla realizzazione del parcheggio in fregio al torrente Dora di Melezet, sia oggetto di un più generale intervento complessivo di riqualificazione paesaggistica dell’intero ambito, provvedendo in tal modo ad assicurare un adeguato inserimento del parcheggio nel contesto ambientale in oggetto.

AMBITO IDROGEOLOGICO

1. Dovrà essere garantito, durante i lavori di nuova realizzazione del Padiglione F, il monitoraggio del livello della falda superficiale. Nel caso la funzionalità di uno o più piezometri dovesse essere compromessa in ragione degli scavi per la realizzazione del Padiglione F (fori S1 e S2, in particolare) si chiede la predisposizione di nuovi punti di misura del livello della falda.

2. Stante la limitata soggiacenza (2 metri circa) della falda evidenziata nel profilo idrogeologico e in ragione del periodo di rilevamento di tale dato (luglio 2003) dovranno essere adottati gli accorgimenti tecnici più idonei (intercapedini, ancoraggi verso il basso, pompe per deprimere il livello della falda e/o di sollevamento acque, ecc.) atti a sopportare le spinte idrostatiche originatesi a seguito di eventi alluvionali catastrofici o a sopportare le spinte idrostatiche in concomitanza del massimo livello di escursione della falda.

AMBITO PREVENZIONE INCENDI

1. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorché non espressamente richiamato negli elaborati.

2. A lavori ultimati dovrà essere richiesto, con istanza in carta legale, il sopralluogo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, necessario ai fini dell’esercizio dell’attività, ai sensi della Legge 26/07/65 n. 966.

AMBITO SANITARIO

1. - la struttura alberghiera e la piscina dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale;

2. - relativamente alla sezione “Policlinico Olimpico” si prende atto della particolarità dell’utilizzo dei locali e delle strutture sanitarie previste, saranno operative per un periodo di relativa provvisorietà temporale (fase del Test Event, periodo pre-olimpico, periodo strettamente olimpico). Si ritiene, pertanto, che le principali esigenze di aereo-illuminazione e climatizzazione degli ambienti possano essere assicurate anche attraverso l’utilizzo di impianti tecnologici. Le strutture dovranno essere preventivamente autorizzate ai sensi degli artt. 193 e194 del TT.UU.LL.SS. 1265/1934 dal Sindaco del Comune e dalla Regione Piemonte.

3. - relativamente al locale ex teatro, ferma restando la possibilità di utilizzato dal “gestore olimpico” nell’ambito della fase strettamente finalizzata all’evento olimpico. Dovrà essere ottenuta la necessaria l’autorizzazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, per l’utilizzo come “locale di intrattenimento.

4. - per quanto riguarda la depurazione delle acque reflue, in particolare del Villaggio Olimpico e in generale della rete fognaria Comunale, - sarà compito dell’A.S.L. n. 5 valutare gli aspetti della tutela della salute della collettività, l’efficacia della depurazione dei reflui che inoltre dovrà essere monitorata negli anni fino all’evento olimpico, nei periodi stagionali corrispondenti.

I lavori, relativamente alle Concessioni Edilizie, dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del presente atto ed essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio lavori. Le date di inizio ed ultimazione dovranno essere comunicate dal soggetto proponente agli Uffici Tecnici dei Comuni interessati. Qualora i lavori non fossero ultimati nel termine stabilito ed eventualmente prorogato, il soggetto proponente dovrà richiedere una nuova concessione per la parte non ultimata.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente responsabile
Lorenzo Garrone