Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 2

Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 45

Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2003, n. 44-10860

XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006 Progetto di realizzazione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso R17 “Pra Reymond” nel Comune di Bardonecchia (To ). Provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi Definitiva ai sensi dell’articolo 9, commi 3-9, della Legge n. 285/2000 e ss.mm.ii. e degli articoli 12 e 13 della L.R. n. 40/98. XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006

A relazione del Vice Presidente Casoni e degli Assessori Cavallera, Racchelli

Premesso che:

in data 14/07/2003 al prot. N. 7612/26 l’Agenzia Torino 2006, soggetto proponente, con sede in Galleria S. Federico n.16, Torino, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento Vittorio Salusso, ha presentato alla Direzione Regionale Trasporti il progetto definitivo dei lavori per la realizzazione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso R17 “Pra Reymond” in Comune di Bardonecchia (To ) e ha richiesto l’attivazione della Conferenza dei Servizi Definitiva ai sensi dell’articolo 9 commi 3-9 della legge n. 285/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 12 della L.R. 40/98 (Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ), secondo quanto disposto dalla DGR 42-4336 del 5/11/2001 e ss.mm.ii.. A tale istanza sono stati allegati il progetto definitivo, lo studio di compatibilità ambientale e la sintesi in linguaggio non tecnico, la determinazione n. 110/03 del Direttore Tecnico Infrastrutture Stradali e Impianti Montani dell’Agenzia Torino 2006 relativa all’approvazione del progetto definitivo; da tale provvedimento risulta un accertamento di parziale copertura finanziaria per un importo pari a Euro 3.900.000,00;

in pari data il soggetto proponente ha depositato presso l’Organo Tecnico dell’autorità competente con sede presso la Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto in questione, allegando la documentazione prevista dal medesimo comma;

contestualmente risulta che il proponente ha provveduto ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 40/98:

* al deposito di copia degli elaborati relativi al progetto preliminare ed al progetto definitivo unitamente agli elaborati necessari;

* alla pubblicazione dell’avviso dell’avvenuto deposito sul quotidiano “La Stampa ” in data 14/07/2003;

* al deposito di N. 1 copia degli elaborati richiesti presso l’Ufficio di deposito progetti regionale, ubicato in Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino;

il proponente ha inoltre provveduto all’invio di copia del progetto definitivo ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 9 comma 1 della L.R. n°40/98;

in data 28/8/2003 con nota prot. N. 9427/26.00 il soggetto proponente ha trasmesso la Variazione Urbanistica ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L. 285/2000 e ss.mm.ii.;

in data 16/9/2003 con prot. N. 10058/26.00 il soggetto proponente, a seguito di quanto emerso in sede di sopralluogo condotto in data 8/9/2003, ha depositato ulteriori elaborati progettuali inerenti:

* Integrazione S.I.A.;

* Sistemazione della stazione di monte e di valle;

* Corografia generale, viabilità, aree di cantiere;

in data 24/9/2003 con prot. N. 10405/26.00 è stata acquisita dalla Direzione Trasporti la Determinazione della Giunta Provinciale N. 1159-236083/2003 del 23/9/2003, “Espressione di parere nell’ambito della procedura di V.I.A. di competenza regionale”;

in data 30/9/2003 con prot. N. 10646/26.00 è stato acquisito dalla Direzione Trasporti il Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N. 125 del 6/8/2003 del Comune di Bardonecchia dove si rilascia parere favorevole al Progetto Definitivo in oggetto;

con nota prot. N. 10821/26.00 è pervenuta dall’Agenzia Torino 2006 in data 3/10/2003 Determina Dirigenziale N. 186 del 24/9/2003 di riconoscimento di completa copertura finanziaria dell’opera per un importo di Euro 4.499.000,00 pari all’importo totale di quadro economico trasmesso a corredo dell’istanza di apertura della C.d.S.;

il progetto risulta rientrare nella categoria progettuale N. 7 dell’Allegato B1 della L.R. 40/98: “funivie ed impianti meccanici di risalita - escluse le sciovie e le monofune a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri - con portata oraria massima superiore a 1.800 persone e strutture connesse”;

il progetto è inserito nell’elenco degli interventi previsti per l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e si riferisce alla realizzazione della seggiovia monofune quadriposto ad ammorsamento fisso prevista con il nome di “Nuova Pra Reymond” , in sostituzione dell’omonima seggiovia esistente biposto ad ammorsamento fisso e si svilupperà nella medesima area dell’impianto esistente, posizionato nella parte alta del comprensorio del Colomion; la nuova seggiovia sarà a servizio degli sciatori e, durante lo svolgimento delle Olimpiadi invernali, degli atleti sui percorsi delle piste di allenamento n.1 e n.2 e assicurerà il collegamento con le piste che portano alla sede di gara dello snow-board sul comprensorio del Melezet. L’impianto in progetto garantisce il raddoppio della portata oraria attuale (1.200 p/h) e l’aggiornamento dell’impianto odierno, risalente alla metà degli anni 70 e successivamente riposizionato nell’attuale sito a metà degli anni 90, pertanto non più adeguato alle esigenze di trasporto che si avranno sia durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici sia nella fase a posteriori, con l’obiettivo quindi di incrementare lo sviluppo turistico di Bardonecchia. La realizzanda seggiovia prevede veicoli quadriposto ad ammorsamento fisso; l’adozione di un tappeto mobile di imbarco permetterà di incrementare la velocità di esercizio e di ridurre il tempo di percorrenza così che l’impianto consentirà il trasporto di circa 2.400 persone l’ora. L’impianto richiederà l’installazione di una stazione a monte collocata a circa 1.891 m s.l.m. e una di valle situata a circa 1.504 m s.l.m. Ai fini della realizzazione dell’impianto, che prevede l’uso di veicoli di maggiore ingombro, è necessario provvedere al taglio di 130 larici e all’abbattimento di altri 35 esemplari per le opere di spalcamento, per un volume di legname di circa 105 m cubi;

con determinazione N. 110 del 9/7/2003 il Direttore della Direzione Trasporti ha nominato Responsabile del Procedimento di C.d. S. Definitiva relativa ai lavori di che trattasi l’Ing. Tommaso Turinetti, Dirigente del Settore Navigazione interna e Merci, assegnato alla Direzione Trasporti per le attività relative ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;

l’Autorità Competente ha provveduto a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto definitivo e del conseguente avvio del procedimento di C. d. S. Definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione N. 30 del 24/07/2003;

l’Autorità Competente ha avviato la Conferenza dei Servizi ai sensi dall’art. 9 della L. 285/2000 ss.mm.ii. e degli art. 12 e 13 della L.R. N. 40/98, con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, tra i quali gli Enti titolari delle autorizzazioni richieste ed individuate dal soggetto proponente, invitando seguenti soggetti interessati ai sensi dell’art.9 comma 1 LR. 40/98 e dell’art. 9 della L. 285/2000 e ss.mm.ii.;

l’istruttoria in merito alla compatibilità ambientale dell’intervento è stata condotta dall’Organo Tecnico di cui all’art. 7 della L.R. n. 40/98, con il supporto tecnico-scientifico dell’A.R.P.A.;

per quanto riguarda la partecipazione del pubblico ai sensi della L.R. 40/98 art. 14, non sono pervenute osservazioni ai sensi del comma 1 del medesimo articolo;

i lavori della Conferenza dei Servizi Definitiva si sono espletati nelle riunioni dei giorni 29/07/2003, 24/09/2003, nel corso del sopralluogo e dell’organo tecnico, effettuati in data 08/09/2003 presso le zone interessate dalla realizzazione dell’impianto, come risultante dai verbali in pari data; a tali incontri ha partecipato altresì l’Ente proponente che ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti in merito alle varie problematiche sorte in sede istruttoria connesse alla realizzazione dell’impianto;

ai sensi del combinato disposto art. 12 e 13 L.R. 40/1998, art. 9 L. 285/2000 sono pervenuti, entro la conclusione dell’ultima riunione della Conferenza dei Servizi, i formali pareri tecnici dei seguenti soggetti interessati, che sono stati acquisiti agli atti:

Comune di Bardonecchia, rilasciato con Deliberazione della Giunta Comunale N. 125 del 6/8/2003 e con parere reso a verbale dal Responsabile Ufficio Tecnico

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte

Corpo Forestale dello Stato

Provincia di Torino - Servizio V.I.A. rif. della Deliberazione della G.P. N. 1159-236083/2003 del 23/9/2003

ENAV Direzione Generale

ai sensi del combinato disposto art. 12 e 13 L.R. 40/1998, art. 9 L. 285/2000 sono pervenuti, entro la conclusione dell’ultima riunione della Conferenza dei Servizi, i formali contributi tecnici dei seguenti soggetti interessati, che sono stati acquisiti agli atti:

Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale - Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico

Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica

Direzione Regionale Economia Montana e Foreste

Direzione Regionale Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino

ARPA (ex Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione).

Considerato che:

dai chiarimenti forniti dall’Ente proponente;

dalla certificazione dei vincoli gravanti sulle aree oggetto di intervento rilasciata dal Comune di Bardonecchia con nota prot. n. 11056/26 in data 9/10/2003;

dalle risultanze dell’istruttoria condotta dall’ Organo Tecnico di cui all’art.7 della L.R.40/98;

dalle risultanze dei lavori di Conferenza dei Servizi Definitiva e della visita di Sopralluogo;

è emerso che il progetto esamina e risponde alle prescrizioni della VAS (ai sensi della DGR 9/04/01 n.45-2741, capitolo 7 “impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse”);

unitamente al progetto definitivo dell’opera l’Agenzia Torino 2006 ha trasmesso le Variazioni Urbanistiche al P.R.G.C. vigente nel Comune di Bardonecchia (approvato con D.G.R. n. 27/41717 del 5/3/1995) in ottemperanza a quanto richiesto dalla D.G.R. n. 42 - 4336 del 5. 11.2001, così come modificata dalla D.G.R. del 7 ottobre 2002 n. 41-7279 sulle procedure relative agli impianti olimpici;

come risulta da certificazione del Responsabile del Servizio Tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bardonecchia in data 8/10/2003 le variazioni urbanistiche relative all’impianto in questione sono state pubblicate all’albo pretorio dal 04/09/2003 al 12/09/2003 e nei dieci giorni successivi alla pubblicazione, dal 12/9/2003 al 22/9/2003, non sono pervenute osservazioni presso gli Uffici comunali;

la “Variazione Urbanistica ai sensi della L. 285/2000 al P.R.G.C. vigente nel Comune di Bardonecchia per l’intervento seggiovia Pra Reymond” rende conforme l’intervento proposto rispetto alle previsioni urbanistiche comunali;

la scelta di tracciato tra le alternative appare la più idonea e meno impattante in quanto ricalca il tracciato già esistente e, in considerazione della tipologia di intervento in progetto, gli impatti potenziali generati dall’opera non comportano un aumento del carico antropico tale da compromettere l’equilibrio ambientale del comprensorio interessato;

il sito interessato dall’intervento, localizzato in ambito montano di notevole pregio paesaggistico ad elevata visibilità, si configura come versante a copertura arborea alternata a superfici a prato-pascolo ed è caratterizzato dalla presenza di impianti sciistici e di risalita. Di interesse documentario appare la borgata Les Hyppolites, posta nei pressi della stazione di valle, nucleo edificato costituito da edifici a tipologia tradizionale, individuato nella normativa del P.R.G.C. vigente del Comune di Bardonecchia come “Zona di tutela storico ambientale (A)”;

le modalità di realizzazione dell’impianto in progetto e i fabbricati proposti, relativi alle stazioni di valle, di monte nonché alle cabine di controllo, presentano materiali e soluzioni architettoniche adeguate al contesto di pregio paesaggistico d’intervento, con modalità costruttive riconducibili alla tipologia tradizionale e rispondenti alla normativa vigente;

la Commissione Beni Culturali e Ambientali, ai sensi della DGR n. 82 - 5618 del 19.03.02, di attribuzione alla Commissione delle funzioni di supporto all’attività di valutazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 ha espresso parere non ostativo in merito all’intervento nella seduta del 11.09.03;

le opere di mitigazione proposte nel progetto definitivo, sono indirizzate in particolare all’inserimento paesaggistico delle stazioni di valle e di monte e alla sistemazione del tracciato dell’impianto di risalita;

le opere di compensazione sono proposte in conformità a quanto richiesto dalla D.G.R. n. 45-2741 del 9.04.01 VAS, e sono consistenti nella sistemazione idraulico - forestale del bacino del torrente Perilleux e in interventi di sistemazione idraulica dell’area costituita dalla Borgata Gr. Hyppolites.

Considerato inoltre che:

in base alle premesse sopra riportate, emergono i presupposti per la compatibilità ambientale dell’intervento alle condizioni e prescrizioni relative gli aspetti ambientali, paesaggistici, geologici, urbanistici e alla cantieristica per la successiva fase realizzativa dell’intervento di seguito elencate:

1. la puntuale esecuzione di tutte le opere di recupero, sistemazione e regimazione idraulica, mitigazione e compensazione ambientale, deve essere osservata in ottemperanza alle indicazioni delle planimetrie R17-0-0-D-T-AA-010-1 “Sistemazione della stazione di valle” e R17-0-0-D-T-AA-011-1 “Sistemazione della stazione di monte”, di cui agli elaborati prodotti con nota n. 13586/03/P del 16.09.2003 dell’Agenzia “TO2006"; dovrà essere data in ogni caso priorità alle opere di ripristino e recupero morfologico e vegetazionale delle aree occupate dalle strutture esistenti in demolizione;

2. le operazioni di scavo dovranno prevedere il preventivo accantonamento e conservazione del materiale di scotico e la ricostituzione delle superfici dovrà essere eseguita ricollocando gli strati terrosi secondo la loro posizione originaria; alle operazioni di riprofilatura dovranno seguire al più presto quelle di ripristino e rivegetazione;

3. nel corso dei lavori dovrà essere evitata il più possibile l’estirpazione degli apparati radicali degli esemplari abbattuti e, in caso di necessità, oltre alla massima riduzione delle ceppaie con l’ausilio della motosega, le ceppaie stesse potranno essere eliminate con una eventuale fresatura in loco;

4. la data di inizio lavori dovrà essere segnalata in anticipo al Comando Stazione Forestale di Bardonecchia che provvederà alla verifica ed alla segnatura al piede degli alberi da abbattere;

5. i tagli delle piante ed il recupero del materiale legnoso dovranno avvenire senza realizzare piste o movimenti di terra; preferibilmente le piante dovranno essere tagliate a raso del suolo, senza sradicare le ceppaie, ma qualora per motivi di sicurezza debbano essere sradicate, le cavità dovranno essere colmate, compattate ed inerite;

6. relativamente agli interventi di taglio di soggetti arborei dovrà essere valutata ulteriormente la possibilità di contenere la sottrazione di vegetazione arborea;

7. se idoneo e giuridicamente possibile, il legname abbattuto per la realizzazione della pista dovrà essere impiegato nell’ambito degli interventi di recupero e sistemazione, mitigazione e compensazione ambientale previsti nel progetto o in cantieri pubblici limitrofi di sistemazione territoriale, anche non olimpici, secondo le indicazioni del Consorzio Forestale Alta Val di Susa e nel contestuale rispetto della normativa e delle prescrizioni sugli usi civici;

8. non dovranno essere mantenuti scavi in trincea aperti, quali quelli per la posa di cavi e tubazioni interrati, dopo il 31 ottobre di ogni anno fino allo scioglimento del manto nevoso;

9. tutte le superfici di scopertura che non riguardino piani viabili dovranno essere inerite mediante la semina di un miscuglio erbaceo secondo i criteri indicati in progetto, entro sei mesi dal raggiungimento delle morfologie stabilite;

10. in merito all’esecuzione dei lavori si ribadisce la prescrizione VAS - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 (Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1) che la realizzazione delle opere a verde, costituiscano esse il tutto o parte dei lavori oggetto di appalto, nel rispetto e nelle forme della vigente normativa sugli appalti pubblici, dovrà essere affidata a ditte specializzate e appositamente qualificate;

11. si raccomanda che la Direzione dei Lavori delle opere in oggetto sia affrontata da gruppi multidisciplinari che, nel rispetto della normativa vigente, esprimano competenze professionali relative a tutti gli aspetti tecnici interessati, con particolare riferimento alla presenza di professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, nonché le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di Ingegneria Naturalistica;

12. i previsti rivestimenti in pietra dei fabbricati in progetto dovranno essere realizzati con conci a spacco di adeguato spessore e pezzatura, da posare in coerenza con le tecniche costruttive locali, limitando il ricorso a soluzioni di eccessiva regolarità nella disposizione dei conci;

13. la copertura dei fabbricati delle cabine di comando e di controllo della stazione di valle dovrà essere realizzata, in ottemperanza a quanto indicato nelle N.T.A. (art. 14) di P.R.G.C. con scandole in legno, ritenendo le tegole tipo canadese in colore grigio indicate nella relazione di progetto, non adeguate al contesto paesaggistico in oggetto; si proceda con soluzione analoga per la stazione di monte, per continuità progettuale e per consentire un adeguato inserimento delle opere nell’ambito montano d’intervento;

14. per il taglio degli esemplari di larice previsto in progetto dovrà essere posta attenzione alla realizzazione del margine boscato con interventi di sfrangiatura per contenere le linearità del disegno del varco;

15. si dovrà provvedere un’assistenza archeologica costante in corso d’opera da parte di operatori specializzati sotto la direzione tecnico scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici, a tutte le opere di scortico e di scavo previste in progetto, comprese quelle per le opere accessorie e le cave;

16. dovrà essere data formale istruzione alla D.L. affinché, ai sensi del D.Lgs. n. 490/99, in caso di rinvenimenti, anche dubbi, siano sospesi i lavori, sino al sopralluogo da parte di un funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici;

17. per l’attivazione di nuovi scarichi al di fuori della pubblica fognatura, il titolare dell’attività dovrà ottenere specifica autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/99 ess.mm.ii. secondo i dettami della L.R. n°13/90 e ss.mm.ii., previo parere dell’A.S.L. e dell’A.R.P.A.;

18. in fase di progetto esecutivo occorrerà definire il dimensionamento e la tipologia delle opere di fondazione, l’esatta collocazione del loro piano di posa e l’entità dei cedimenti per incremento di carico in funzione del terreno interessato;

19. tutti i riporti andranno eseguiti a regola d’arte ed essere soggetti a costipazione tramite rullatura con mezzi meccanici per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm;

20. vista la possibile presenza di minerali asbestiferi, si dispone quanto segue:

a. dovrà essere redatto un adeguato piano per la messa in sicurezza di tutte le aree interessate dalla movimentazione di terra e per la protezione degli addetti ai lavori e dell’ambiente circostante: si dovrà quindi tenere conto dei disposti di cui al D.lgs. 277/1991 e s.m.i., nonché per quanto applicabili dei decreti ministeriali emanati in forza della L. 257/1992, ai fini della loro eventuale puntuale attuazione;

b. l’eventuale materiale contenente amianto deve essere movimentato in ottemperanza con le norme in vigore e che ai materiali comunque derivanti da attività di scavo dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell’art.1 della L. 443/2001;

c. ai fini di un continuo monitoraggio della componente aria dovrà essere predisposto un sistema di campionamento per il rilevamento delle fibre aerodisperse nell’area interessata dai movimenti terra ed in corrispondenza di recettori potenzialmente sensibili: nel progetto definitivo dovranno quindi essere esplicitate le modalità ed il programma di monitoraggio a seguito di opportuno confronto con ARPA Piemonte, a cui in seguito dovranno anche essere comunicati con idonea frequenza i dati rilevati adeguatamente commentati;

21. in riferimento all’inquinamento acustico prodotto durante la fase cantiere, l’impresa appaltatrice dovrà richiedere la deroga, prevista per le attività di cantiere, nel caso preveda il superamento dei limiti posti dalla normativa vigente. E’ inoltre tenuta a seguire le seguenti indicazioni:

a. gli impianti fissi e le aree di lavorazione più rumorose devono essere posizionate alla massima distanza possibile dai recettori sensibili presenti nelle aree limitrofe al cantiere;

b. le operazioni più rumorose devono essere programmate nel periodo della giornata più tollerabile, interrompendo tali operazioni nelle ore destinate al riposo;

c. se necessario può essere previsto l’uso di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose;

22. i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto;

23. si dovranno prevedere lavaggi delle aree di cantiere, dei mezzi e degli eventuali stoccaggi di materiali inerti o polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;

24. le aree di cantiere dovranno essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all’interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;

25. nel prendere atto della viabilità di cantiere indicata e giudicata già idonea a sostenere il traffico veicolare indotto, si vincola al suo esclusivo impiego: eventuali attività manutentive della stessa dovranno comportare esclusivamente operazioni di sistemazione e risanamento conservativo, senza procedere ad allargamenti o alla bitumazione del manto stradale;

26. nell’ambito della successiva fase di progettazione esecutiva circa la viabilità in fase di cantiere dovrà essere chiarita la reale possibilità di utilizzo delle strade indicate nel progetto in funzione di:

- tipo e numero di mezzi che dovranno percorrerle

- pendenza del tracciato

- tipo di sedime stradale presente.

27. fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si prescrive di affidare ad ARPA il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio dei lavori all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) e trasmetta gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio previo accordo sulle specifiche tecniche compatibili con il S.I.R.A. ;

28. si richiede che il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento dell’opera in oggetto, per le rispettive competenze, trasmettano all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativa allo stato di attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, mitigative e di monitoraggio incluse nel progetto definitivo esaminato ed integrate da quelle ricomprese nell’atto dirigenziale conclusivo del presente procedimento amministrativo.

Tutto ciò premesso e considerato;

vista la L. 9 ottobre 2000 n. 285 e ss.mm.ii.;

vista la L.R. 14 dicembre 1998 n. 40;

visto il D.lgs. n. 490/1999;

vista la Legge n°1766/27;

vista la L.R. 45/1989;

visto il D.P.R. 6 giugno 2003, n°380;

vista la L.R. 5/1/1977 n. 56 e ss.mm.ii.;

vista la D.G.R. 9 aprile 2001 n. 45-2741, Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006;

vista la D.G.R. 5 novembre 2001 n. 42-4336, art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei Servizi e dell’Organo Tecnico acquisiti agli atti;

visti i pareri ed i contributi tecnici acquisiti agli atti;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte dei relatori, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche sul progetto denominato “Seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso R17 Pra Reymond”, localizzato in Comune di Bardonecchia e presentato dall’Agenzia Torino 2006 con sede in Torino Galleria San Federico 16, per le motivazioni espresse in premessa ed a condizione che nel corso della realizzazione l’Agenzia Torino 2006 ottemperi alle prescrizioni dettagliatamente descritte dal n°1 al n°28 nella premessa medesima, relativamente agli aspetti ambientali, geologici, urbanistici e alla cantieristica per la successiva fase realizzativa dell’intervento, che si intendono integralmente richiamate;

- di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre;

- di prendere atto dei pareri espressi dalle Amministrazioni in sede di Conferenza di Servizi e dei seguenti atti di consenso:

a) deliberazione della Giunta Comunale di Bardonecchia n. 125 del 6/8/2003 con la quale viene espresso parere favorevole sulla progettazione definitiva;

b) deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 1159-236083 del 23/9/2003;

- di prendere atto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 44-7807 del 25/11/2002 e conseguentemente di considerare acquisito l’assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell’ambito della Conferenza di Servizi;

- di dare atto che ai sensi della L.R. n. 40/98, della L.285/2000 e dell’art.14 ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla C.d.S. e pertanto vengono rilasciate le seguenti autorizzazioni richieste dal proponente ed integrate da quelle emerse nell’ambito delle riunioni della C.d.S. :

* autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 490/99;

* autorizzazione ai sensi dell’art.5 della L.R. n.45/89;

* approvazione della “Variazione Urbanistica, ai sensi dell’art.9 comma 4 della L.285/2000, al Piano Regolatore vigente in Comune di Bardonecchia per l’Impianto della seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso”;

* permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380, senza corresponsione di contributo concessorio;

* autorizzazione ai sensi della L. 1766/27 rilasciata con determinazione della Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico n. 1002 del 24/10/2003 con la quale si autorizza l’Agenzia Torino 2006, o chi per essa, ad operare sulle aree oggetto di intervento individuate al NCT Comune di Bardonecchia così come segue: Fg.25 mapp. 193, Fg.26 mapp.49 e Fg.28 mapp.1 (porzioni, sui complessivi mq.686.088 per occupazione temporanea, servitù e diritto di superficie), nonché Fg.1 mapp.6,18,19,9 (porzioni, sui complessivi mq.3.506.895, per occupazione temporanea inerente opere di compensazione ambientale tipo rimboschimento), il tutto nell’osservanza delle condizioni e prescrizioni ivi contenute;

i permessi, autorizzazioni, atti di assenso sono:

a) rilasciati sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo di cui una copia è conservata agli atti della Direzione Trasporti mentre una copia, debitamente vistata, viene restituita unitamente al presente atto al soggetto proponente;

b) concessi facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;

c) subordinati all’osservanza delle prescrizioni citate in premessa, che qui si in tendono integralmente riportate oltre a quelle derivanti dalle Leggi e Normative vigenti.

- di stabilire che il soggetto proponente per la successiva fase di progettazione esecutiva, anche nell’ambito della validazione degli elaborati ai sensi del D.P.R. 554/99, autocertifichi l’ottemperanza delle prescrizioni e condizioni di cui al presente provvedimento dandone contestuale comunicazione alla Regione Piemonte;

- fermo restando le competenze istituzionali materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si prescrive di affidare ad A.R.P.A. la verifica della realizzazione delle opere e dei monitoraggi in conformità alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento nel rispetto di quanto previsto ai sopra riportati punti n°26 e n°27;

- di inviare copia del provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998 dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R del 29/7/2002 e depositata presso l’Ufficio di deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

(omissis)