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Bollettino Ufficiale n. 45 del 6 / 11 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2003, n. 55-10747

Modificazione alle istruzioni ed ai criteri per l’applicazione dell’articolo 22 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

Nel corso di questi ultimi anni, oltre all’ordinario finanziamento delle attività delle Aziende sanitarie regionali, la Regione ha conseguito gli obiettivi di politica sanitaria anche attraverso il contribuito alla realizzazione di diverse iniziative coerenti con le previsioni del Piano sanitario regionale. La possibilità di erogare questo tipo di contributi, discende dall’articolo 22 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61, recante “Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario regionale per il triennio 1997 - 1999".

In applicazione del II comma del citato articolo, ed anche ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”, la suddetta disposizione legislativa ha trovato ulteriore specificazione dapprima con D. G.R. n. 10-24369 del 15 aprile 1998, successivamente con modifiche ed integrazioni. Nelle medesime si trovano esplicitate le aree e gli interventi prioritari, nonché le istruzioni i criteri e le modalità per l’applicazione.

Nell’ambito dei progetti ammessi a contributo, la partecipazione regionale si è realizzata attraverso l’erogazione di un finanziamento non superiore al 50% della spesa ammessa. Beneficiari del contributo sono stati gli enti pubblici e le associazioni senza fine di lucro. Tramite questi soggetti la Regione ha realizzato diverse iniziative di informazione, approfondimento e divulgazione delle tematiche sanitarie; di promozione di nuovi comportamenti e abitudini connesse alla prevenzione; di riorganizzazione e qualificazione dei servizi offerti, nonché sviluppato sinergie con altre iniziative regionali; ecc.

Successivamente all’entrata in vigore della legge 11 aprile 2001, n. 7 recante “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” gli uffici preposti alla gestione delle pratiche, al fine ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie disponibili sul capito di bilancio 12537, nonché di definire le partite pendenti, hanno effettuato una verifica amministrativa e contabile sulla realizzazione e lo stato di avanzamento delle iniziative finanziate.

Constatato che alcuni beneficiari non hanno, o solo parzialmente hanno realizzato le iniziative di cui si erano fatti promotori e per cui erano state impegnate risorse finanziarie, anche ai fini della certezza dell’azione amministrativa, necessità rettificare o revocare il contributo concesso.

In armonia con il regime della perenzione amministrativa dei fondi iscritti a bilancio - per cui i residui passivi, ovvero i fondi impegnati e non pagati nel successivo biennio rispetto a quello in cui fu assunto l’impegno, vengono iscritti in un apposito capitolo - si ritiene debbano essere revocati gli stanziamenti impegnati a favore dei beneficiari che agli atti risultino non aver realizzato le iniziative di cui si sono fatti promotori, entro il secondo anno successivo a quello in cui sono stati ammessi e conseguentemente, anziché l’iscrizione tra i residui perenti, sia dichiarata l’economia dei fondi così non utilizzati. Poiché i regolamenti a suo tempo approvati non contemplavano esplicitamente tale fattispecie, il provvedimento che si intende adottare, rimuove questo ostacolo formale.

Inoltre, in merito alle richieste avanzate dalle Aziende sanitarie regionali e sempre al fine di migliorare l’efficienza della gestione delle risorse, si ritiene che, analogamente a quanto avviene per la concessione di contributi in altri settori, per le iniziative che risultano intraprese da enti pubblici, possa essere erogato l’intero importo riconosciuto a titolo di anticipazione, fatto comunque salvo l’obbligo di rendicontare dettagliatamente le spese a conclusione del progetto.

Con il provvedimento che si intende approvare, viene infine individuato il nuovo responsabile del procedimento nella persona dell’Ing. Piero Pais, attuale responsabile del Settore Assetto istituzionale ed Organi collegiali.

Quanto sopra esposto e motivato,

- vista l’articolo 22 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61, “Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario regionale per il triennio 1997 - 1999";

- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

- vista legge regionale 8 agosto 1997, n. 51; “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale”;

- viste le D.G.R. n. 23-26837 del 15 marzo 1999, n. 24-29730 del 27 marzo 2000 e n. 48-2497 del 19 marzo 2001, di approvazione delle istruzioni e dei criteri per l’erogazione dei contributi in oggetto.

Ritenuta non necessaria l’acquisizione del parere del Co:Re:Sa:, trattandosi di modifiche meramente tecnico-operative;

La Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di modificare le istruzioni ed i criteri per l’erogazione dei contributi ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 61, adottati con D.G.R. n. 23-26837 del 15 marzo 1999, n. 24-29730 del 27 marzo 2000 e n. 48-2497 del 19 marzo 2001, prevedendo che:

a) la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo debba di norma terminare entro il secondo anno successivo a quello in cui sono state ammesse;

b) siano revocabili i contributi concessi a favore dei beneficiari che risultino non aver realizzato le iniziative di cui si sono fatti promotori, entro il secondo anno successivo a quello in cui sono stati ammessi, con conseguentemente dichiarazione di economia dei fondi non utilizzati;

c) alle iniziative intraprese da enti pubblici, possa erogarsi l’intero importo riconosciuto, a titolo di anticipazione, fatto comunque salvo l’obbligo di rendicontare dettagliatamente le spese a conclusione del progetto;

d) il responsabile del procedimento sia l’Ing. Piero Pais, responsabile del Settore Assetto istituzionale ed Organi collegiali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’ art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)