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Bollettino Ufficiale n. 45 del 6 / 11 / 2003

Codice 9.8
D.D. 4 novembre 2003, n. 151

Applicazione art. 17 C.C.N.L. 23.12.1999 e protocollo d’intesa 10.1.2003 e 24.9.2003 per la risoluzione consensuale personale qualifica dirigenziale; approvazione bando e schema di contratto e quantificazione fondo incentivi

In riferimento all’art.17 del C.C.N.L. del comparto del personale appartenente alla qualifica dirigenziale siglato il 23.12.1999 l’Amministrazione Regionale ha stipulato due protocolli d’intesa il 20.01.2003 ed il 24.09.2003, rispettivamente recepiti con DD.G.R. n. 50-8295 del 27.01.2003 e 48-10687 del 13.10.2003, nonché con deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 30.01.2003 e n. 175 del 22.10.2003, per l’attuazione dell’ istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, quale incentivo all’esodo anticipato del personale rivestente la qualifica dirigenziale;

in esecuzione di quanto esplicitato nel precedente capoverso, si rende, pertanto necessario procedere all’approvazione del bando unico per Giunta Regionale e Consiglio Regionale, così come allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente i criteri per l’applicazione dell’istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per il personale di qualifica dirigenziale, nonché dello schema di contratto.

Si rende, altresì, necessario procedere alla quantificazione degli incentivi da corrispondere ai dirigenti che aderiranno al bando in questione.

I dirigenti che intendono avvalersi della risoluzione consensuale prevista dal bando unico medesimo, possono presentare le adesioni a decorrere dal 6.11.2003 alle ore 12,00 al 26.11.2003;

ai dirigenti che aderiscono al bando è corrisposta una indennità supplementare, costituendo un fondo unico per i ruoli della Giunta Regionale e Consiglio Regionale costituito dai risparmi di spesa verificatisi negli anni 2002 e 2003 correlati alle vacanze d’organico della qualifica dirigenziale, tenuto conto degli elementi di seguito indicati:

“stipendio base, oneri a carico Ente, pari al 35,18%”.

Dal fondo così determinato, viene detratta la parte del 6% utilizzata ad incremento del fondo per la retribuzione di posizione di cui all’art. 26 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali Area Dirigenza del 23.12.1999, nonché la somma anche di E. 723.039,66, già utilizzata per l’incremento annuale del fondo ai sensi dell’art. 26 del C.C.N.L. quali risorse aggiuntive.

L’importo netto viene così determinato in E. 2.190.681,52, complessivamente considerato per Giunta e Consiglio, e troverà iscrizione in appositi capitoli e/o ad articoli da istituirsi presso i rispettivi bilanci di previsione per l’anno 2004 secondo i seguenti importi previsionali:

* Giunta regionale E. 1.846.603,20

* Consiglio regionale E. 344.078,32

Sono, comunque, fatti salvi ulteriori approfondimenti in merito ai criteri adottati per la quantificazione del fondo stesso.

Il fondo concerne gli incentivi riferiti alle domande di adesione presentate in relazione al bando allegato per la risoluzione consensuale che consentiranno ai dirigenti di risolvere il rapporto dal 3/12/2003 al 31/12/2004;

Per gli anni successivi sarà di conseguenza modificato in relazione alle cessazioni verificatesi nonché agli incrementi di posti in pianta organica.

Le risorse non spese durante l’anno sono portate in aumento del fondo dell’anno successivo.

Per le somme così corrisposte sotto il profilo contributivo e fiscale, troveranno applicazione l’art. 6, comma 4, lettera b, D.lgs. n. 314/97 nonché l’art. 17, commi 2 e 4 bis del T.U. n. 917/1986.

Così premesso e considerato,

I DIRETTORI

visto l’art. 17 C.C.N.L. 23.12.1999 dei dirigenti;

visto il protocollo d’intesa del 20.1.2003 approvato con D.G.R. n. 56-8295 del 27.1.2003;

visto il protocollo d’intesa del 24.9.2003 approvato con D.G.R. n. 48-10687 del 13.10.2003;

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visto l’art. 23 della L.R. 51/1997;

determinano

di approvare:

- il bando relativo alla risoluzione consensuale personale qualifica dirigenziale (All. A);

- il modulo di adesione (All. B);

- lo schema di contratto relativo al personale dirigenziale del ruolo della Giunta Regionale (All. C);

- lo schema di contratto relativo al personale dirigenziale del ruolo del Consiglio Regionale (All. D);

- di quantificare, fatto salvo quanto indicato in premessa, il fondo per gli incentivi secondo le modalità indicate in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento 29.7.2002 n. 8/R.

Il Direttore Regionale
Pierluigi Lesca

Il Direttore Regionale
Sergio Crescimanno

Il Direttore Regionale
Wally Montagnin

Allegato (fare riferimento al file PDF) A

AVVISO DI BANDO , RISERVATO AL PERSONALE REGIONALE RIVESTENTE LA QUALIFICA DIRIGENZIALE, PER L’ATTUAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO, AI SENSI DELL’ART.17 DEL C.C.N.L. DEL 23.12.1999 E DEL PROTOCOLLO D’INTESA AZIENDALE SOTTOSCRITTO IL 23.01.2003, QUALE INCENTIVO ALL’ESODO DEL PERSONALE.

In attuazione dell’art. 17 del c.c.n.l. del 23.12.1999 del comparto del personale di qualifica dirigenziale Regioni-Enti locali, e dei protocolli aziendali di intesa sottoscritti il 20.01.2003 e 24 settembre 2003, recepiti rispettivamente con dd.g.r. n. 50-8295 del 27.01.2003 e n. 48-10687 del 13.10.2003, nonché dalle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 30.1.2003 e n. 175 del 22.10.2003, è indetto bando unico, per i ruoli della Giunta e del Consiglio Regionale, per l’applicazione dell’istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale rivestente la qualifica dirigenziale.

1) ARCO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE.

a) L’istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all’art. 17 del c.c.n.l. del personale di qualifica dirigenziale sottoscritto il 23.12.1999 è applicabile, nel limite del numero massimo di unità stabilito nel successivo punto 3, alle risoluzioni che i dirigenti aventi i requisiti previsti al successivo punto 2 proporranno, in adesione esplicita espressa nelle forme e modalità previste dal presente bando, in un periodo temporale di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

b) Per il presente anno le domande di adesione potranno essere presentate entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, secondo le modalità precisate al punto 8. Potranno essere presentate adesioni per risoluzioni consensuali che avverranno dal 3.12.2003 al 31.12.2004.

c) Per i 4 anni seguenti alla prima data di pubblicazione del presente bando, viene aperta una finestra annuale con apertura dal 1 al 30 settembre di ogni anno, per la presentazione delle adesioni per la cessazione del rapporto di lavoro nell’anno successivo.

d) Qualora, dopo la presentazione delle adesioni nell’ultima finestra annuale, non siano esaurite le disponibilità di posti e di risorse di cui al punto .3 del presente bando, prima della scadenza dei 5 anni verrà aperta una ulteriore finestra, con apertura di 30 giorni , durante la quale potranno presentare domanda di adesione anche i dirigenti che cesseranno dal servizio successivamente e che proporranno la risoluzione del rapporto di lavoro in una data compresa nei primi trenta giorni dall’inizio della prima finestra utile al proprio collocamento a riposo. Le adesioni saranno accolte nel limite di posti e di spesa disponibili, nell’ordine delle date di risoluzione proposte. A parità di data di risoluzione si darà precedenza al dirigente con maggior servizio utile, qualora permangano ulteriormente posizioni di parità verrà data precedenza al dirigente più anziano di età.

e) Le adesioni formulate nei termini previsti dal presente bando si intendono come definitive e sono revocabili solo nel caso in cui mutino in senso peggiorativo i requisiti minimi e le condizioni minime per l’accesso alla pensione di anzianità, o qualora la data di cessazione proposta dal dirigente per il collocamento a riposo non consenta effettivamente la corresponsione del trattamento pensionistico a causa di errori di calcolo dei servizi utili.

2) REQUISITI DI AMMISSIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

L’applicazione dell’istituto della risoluzione consensuale anticipata è riservata ai dirigenti regionali che, alla data di pubblicazione del presente bando:

a) siano dipendenti della Regione Piemonte

b) abbiano età inferiore ad anni sessantacinque e, comunque, non raggiungano tale età all’atto della cessazione del rapporto di lavoro

c) abbiano maturato nove anni di anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale a tempo indeterminato presso la Regione piemonte o presso l’Ente pubblico di provenienza se trasferiti nei ruoli della Regione per effetto dei processi di trasferimento o delega di funzioni di cui alla L.59/1997 e al D.lgs. 112/1998. Sono considerati utili al compimento dei 9 anni di anzianità di servizio i periodi trascorsi in posizione di aspettativa che non sottrae anzianità di servizio, in posizione di malattia non retribuita o in posizione di comando.

Non sono ammessi a fruire del beneficio della risoluzione consensuale:

a) i dirigenti, già in servizio presso la Regione Piemonte, che ottengono nuovamente il trasferimento nei ruoli regionali in data successiva alla sottoscrizione del protocollo d’intesa aziendale del 24 settembre 2003, o i dirigenti regionali che effettuano mobilità, volontaria o per conferimento di funzioni, presso altro ente;

b) i dirigenti che presentano richiesta di adesione al bando al di fuori delle modalità o dei termini ivi previsti;

c) i dirigenti che maturano 40 anni di servizi utili ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dopo il primo anno di apertura del presente bando;

d) i dirigenti che hanno i requisiti per essere collocati a riposo entro il termine di cinque anni dalla decorrenza stabilita dal presente bando e che richiedono la risoluzione del rapporto di lavoro per una data successiva alla scadenza dei cinque anni.

I dirigenti che risolvono il rapporto di lavoro usufruendo dei benefici della risoluzione consensuale sottoscrivono l’impegno a restituire quanto percepito a titolo di indennità supplementare nel caso in cui, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, stipulino presso la Regione Piemonte contratti di lavoro a tempo determinato, anche di diritto privato, o contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

3) RISORSE PER L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE

Ai dirigenti in possesso dei requisiti sopraccitati che aderiscono al presente bando è corrisposta una indennità supplementare secondo le modalità indicate nei punti 5 e 6 del presente provvedimento, costituendo un apposito fondo unico tra Giunta regionale e Consiglio regionale , nei limiti delle risorse finanziarie correlate ai risparmi di spesa verificati rispetto alle vacanze di dotazione organica dell’anno precedente, anche risultanti dalla riduzione stabile di posti a seguito di processi di trasferimento o di delega di funzioni intervenuti a far tempo dall’anno 2002 e da eventuali processi di riorganizzazione.

Le risorse non spese durante l’anno sono portate in aumento del fondo dell’anno successivo.

Ferma restando la quantificazione delle risorse così individuate, l’istituto della risoluzione consensuale può essere applicato ad un numero massimo di posizioni dirigenziali pari a 130.

4) CRITERI DI SELEZIONE NEL CASO IN CUI LE DOMANDE DI ADESIONE SIANO SUPERIORI A 130

In caso le adesioni superino il predetto limite numerico, le domande verranno accolte nell’ordine delle date di cessazione proposte fino al massimo di 130. A parità di data di risoluzione si darà precedenza al dirigente con maggior servizio utile, qualora permangano ulteriormente posizioni di parità verrà data precedenza al dirigente più anziano di età.

La corresponsione dell’indennità avviene nel limite di sei mesi dalla data di cessazione, salvo quanto stabilito nel capoverso successivo.

In caso di indisponibilità di risorse durante l’anno rispetto alle domande presentate, si farà luogo alle risoluzioni rispettando l’ordine temporale delle date di cessazione proposte in adesione al bando. In caso di in capienza del fondo l’indennità verrà corrisposta con le risorse dell’anno successivo nel numero di mensilità spettanti alla data di cessazione.

5) MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ SUPPLEMENTARE

L’indennità supplementare spettante per la risoluzione consensuale è definita entro un limite massimo di 24 mensilità.

Le mensilità sono calcolate secondo le seguenti voci retributive:

- stipendio tabellare

- maturato economico di cui all’art. 35, comma 1, lett. B) del c.c.n.l. 10.4.1996, ove acquisito;

- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

- retribuzione di posizione.

Per la determinazione dell’importo mensile viene presa in considerazione la retribuzione di posizione correlata all’incarico rivestito presso la Regione Piemonte in posizione dirigenziale a tempo indeterminato nei sei mesi immediatamente precedenti alla data di cessazione, nelle misure mensili vigenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

I dirigenti in posizione di comando presso altro ente o in aspettativa o coloro che abbiano ottenuto la riammissione in servizio hanno titolo ai benefici della risoluzione consensuale, solo dopo aver prestato in incarico dirigenziale con contratto a tempo indeterminato presso la Regione Piemonte i due anni di servizio immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

6) CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITA’ SUPPLEMENTARE

L’indennità supplementare viene attribuita secondo la seguente graduazione che tiene conto degli anni di servizio utile raggiunti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro:

servizi utili         indennità supplementare
- da 35 anni o meno di 35 anni     a 35 anni e 5 mesi     24 mensilità
- da 35 e 6 mesi     a 35 anni e 11 mesi     22 mensilità
- da 36 anni     a 36 anni. e 5 mesi     20 mensilità
- da 36 anni e 6 mesi     a 36 anni e 11 mesi     18 mensilità
- da 37 anni     a 37 anni e 5 mesi     14 mensilità
- da 37 anni e sei mesi     a 37 anni e 11 mesi     10 mensilità
- da 38 anni     a 38 anni e 11 mesi     6 mensilità
- da 39 anni     a 39 anni e 11 mesi     1 mensilità

Per anni di servizio utile si intendono gli anni utili al trattamento di quiescenza, quindi comprensivi di tutti i periodi riscattati o ricongiunti, quali risultanti alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ai dirigenti che richiedono la risoluzione del rapporto di lavoro, pur non essendo in possesso dei requisiti minimi per il collocamento a riposo, viene corrisposta l’indennità supplementare nella misura di 24 mensilità.

Al dirigente che raggiunge il limite minimo di età per il collocamento a riposo, pur avendo già maturato servizi utili superiori a 35 anni sono corrisposte sei mensilità aggiuntive se i predetti servizi sono pari o inferiori a 37 anni, mentre sono corrisposte quattro mensilità aggiuntive se si servizi sono superiori a 37 anni. Il precitato beneficio è attribuito esclusivamente se il dirigente richiede la risoluzione del rapporto di lavoro entro i 30 giorni successivi alla data di apertura della sua prima finestra utile al collocamento a riposo e non comporta il superamento del limite massimo dell’incentivo pari a 24 mensilità.

La frazione pari o superiore a 16 giorni è considerata 1 mese.

7) MISURE SPECIALI PER IL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO

Per il primo anno di applicazione ai dirigenti con servizi utili superiori a 38 anni e 11 mesi vengono attribuite sei mensilità, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2.

Ai dirigenti che risolvono il rapporto di lavoro nei tre mesi successivi alla data di scadenza del bando vengono attribuite 4 indennità aggiuntive, fermo restando il limite massimo di 24 mensilità. Per gli stessi si prescinde dal termine di preavviso.

I benefici di cui al presente punto sono cumulabili, ma in tal caso non si applica la norma relativa alla corresponsione di mensilità aggiuntive per chi risolve il rapporto di lavoro entro i 30 giorni dalla data di apertura della sua prima finestra utile prevista al punto 6.

8) MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE

La domanda di ammissione al beneficio, redatta in carta semplice, conformemente allo schema allegato, dovrà essere consegnata a mano entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, rispettivamente, per il ruolo del Consiglio Regionale, presso la Direzione Amministrazione e Personale del Consiglio Regionale, in Piazza Solferino n. 12, e per il ruolo della Giunta Regionale, presso l’ufficio trattamento previdenziale e pensionistico, della Direzione Bilanci e Finanze, in via Viotti 8, 1° piano, negli orari d’ufficio. Il termine di consegna scade inderogabilmente alle ore 12 del 26.11.2003.

Per i quattro anni successivi sarà pubblicato apposito avviso sul Bollettino Ufficiale, mediante il quale verranno precisati modalità e termini per la presentazione delle domande.

9) VERIFICA DEI REQUISITI

La verifica dei requisiti per l’ammissione al beneficio verrà effettuata dall’Amministrazione sulla base dello stato di servizio e della documentazione contenuta nel fascicolo personale.

Il Direttore Regionale
Pierluigi Lesca

Allegato (fare riferimento al file PDF) B

Domanda di adesione
al bando per l’attuazione dell’istituto della
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Il sottoscritto dirigente regionale Sig......................................

nato il ................ a ..................................., prov. ....., matricola n. ............. residente a....................................., prov. ......, in Via ..........................................

presenta domanda di adesione al bando per l’attuazione dell’istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, dichiarando a tal fine:

a) che la risoluzione consensuale dovrà aver effetto dal.....................,

b) di aver maturato a tale data i seguenti servizi, utili ai fini previdenziali:

anni............... mesi............... giorni..............

data................................ firma...........................

Allegato (fare riferimento al file PDF) C

Contratto individuale per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro

Premesso:

che in riferimento all’art.17 del c.c.n.l. del comparto del personale appartenente alla qualifica dirigenziale siglato il 23.12 1999 l’Amministrazione Regionale ha stipulato due protocolli d’intesa il 20 01.2003 ed il 24.09.2003, rispettivamente recepiti con dd.g.r. n.50-8295 del 27 gennaio 2003 e 48-10687 del 13.10.2003, per l’attuazione dell’ istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, quale incentivo all’esodo anticipato del personale rivestente la qualifica dirigenziale;

che in esecuzione dei citati provvedimenti, con determina dirigenziale del ........ è stato approvato l’avviso di bando, mediante il quale l’Amministrazione Regionale rende note le norme che regolamentano l’istituto dell’esodo anticipato, stabilendo inoltre termini e modalità per la presentazione delle adesioni e per l’accettazione delle stesse;

che si ritiene necessario, per esigenze di certezza dei rapporti giuridici, stipulare contratto individuale per definire con ogni dipendente, la cui domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro venga accettata,la quantificazione economica del beneficio spettante, secondo le modalità ed i termini previsti dal bando innanzi citato.

Tutto ciò premesso ed esposto, tra la Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016 rappresentata, ai fini del presente contratto, dal Direttore della Direzione Bilanci e Finanze, dr. Pierluigi Lesca nato a Genova il 27.4.1943, domiciliato ai fini del presente contratto in Piazza Castello n. 165 - Torino ed il dirigente regionale sig....................., nato il.............. a................... Codice fiscale.......................... Residente in......................

SI CONVIENE E STPULA QUANTO SEGUE

Il dirigente regionale sig....................., nato il.............. a................... Residente in.......................

SI IMPEGNA A:

a) risolvere il proprio rapporto con l’Amministrazione Regionale a far data dal..........

b) A non revocare la domanda di risoluzione anticipata del rapporto presentata il.........,ad eccezione dei casi in cui mutino in senso peggiorativo i requisiti minimi e le condizioni minime per l’accesso alla pensione di anzianità, o qualora la data di cessazione proposta dal dirigente stesso per il collocamento a riposo non consenta effettivamente la corresponsione del trattamento pensionistico a causa di errori di calcolo dei servizi utili.

c) A restituire quanto percepito a titolo di indennità supplementare nel caso in cui, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, stipuli presso la Regione Piemonte contratti di lavoro a tempo determinato, anche di diritto privato, o contratti di collaborazione coordinata continuativa comunque denominati.

L’Amministrazione Regionale si impegna a corrispondere l’indennità supplementare entro il termine di mesi sei, a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolata secondo le modalità indicate nel bando, e costituita dai seguenti elementi stipendiali in misura mensile:

a) stipendio base

b) maturato economico

c) retribuzione di posizione

per un totale di n. mensilità di indennità supplementare, pari a euro........

In caso di indisponibilità di risorse, rispetto alle domande presentate, si farà luogo alle risoluzioni rispettando l’ordine temporale delle date di cessazione proposte in adesione al bando.

L’Amministrazione Regionale si impegna inoltre a rinunciare all’indennità sostitutiva del preavviso, ove dovuta.

Il presente contratto individuale è esente da bollo e da registrazione.

Per l’Amministrazione Regionale     Il Dirigente Regionale
Il Direttore della Direzione     sig.................................
Bilanci e Finanze
Dr. Pierluigi Lesca

Letto, approvato e sottoscritto in Torino il...............

Allegato (fare riferimento al file PDF) D

Contratto individuale per la risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro

Premesso:

che in riferimento all’art.17 del c.c.n.l. del comparto del personale appartenente alla qualifica dirigenziale siglato il 23.12 1999 l’Amministrazione Regionale ha stipulato due protocolli d’intesa il 20 01.2003 ed il 24.09.2003, rispettivamente recepiti con deliberazioni dell’ Ufficio di Presidenza n. 20 del 30/1/2003 e n 175 del 22/10/2003, per l’attuazione dell’istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, quale incentivo all’esodo anticipato del personale rivestente la qualifica dirigenziale;

che in esecuzione dei citati provvedimenti, con determina dirigenziale del ........ è stato approvato l’avviso di bando, mediante il quale l’Amministrazione Regionale rende note le norme che regolamentano l’istituto dell’esodo anticipato, stabilendo inoltre termini e modalità per la presentazione delle adesioni e per l’accettazione delle stesse;

che si ritiene necessario, per esigenze di certezza dei rapporti giuridici, stipulare contratto individuale per definire con ogni dipendente, la cui domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro venga accettata, la quantificazione economica del beneficio spettante, secondo le modalità ed i termini previsti dal bando innanzi citato.

Tutto ciò premesso ed esposto, tra il Consiglio Regionale del Piemonte, codice fiscale 97603810017 rappresentato, ai fini del presente contratto, dal Direttore della Direzione Amministrazione e Personale, Dr.ssa Wally Montagnin nata a Villafranca Padovana (PD) il 25.3.1948, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede di Piazza Solferino n. 22 - Torino ed il dirigente regionale sig....................., nato il.............. a................... Codice fiscale................................Residente in........................

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il dirigente regionale sig....................., nato il.............. a................... residente in........................ ......

SI IMPEGNA A:

a) risolvere il proprio rapporto con l’Amministrazione Regionale a far data dal..........

b) a non revocare la domanda di risoluzione anticipata del rapporto presentata il........., ad eccezione dei casi in cui mutino in senso peggiorativo i requisiti minimi e le condizioni minime per l’accesso alla pensione di anzianità, o qualora la data di cessazione proposta dal dirigente stesso per il collocamento a riposo non consenta effettivamente la corresponsione del trattamento pensionistico a causa di errori di calcolo dei servizi utili.

c) A restituire quanto percepito a titolo di indennità supplementare nel caso in cui, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, stipuli presso la Regione Piemonte contratti di lavoro a tempo determinato, anche di diritto privato, o contratti di collaborazione coordinata continuativa comunque denominati.

L’Amministrazione Regionale si impegna a corrispondere l’indennità supplementare entro il termine di mesi sei, a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolata secondo le modalità indicate nel bando, e costituita dai seguenti elementi stipendiali in misura mensile:

d) stipendio base

e) maturato economico

f) retribuzione di posizione

per un totale di n. mensilità di indennità supplementare, pari a euro........

In caso di indisponibilità di risorse, rispetto alle domande presentate, si farà luogo alle risoluzioni rispettando l’ordine temporale delle date di cessazione proposte in adesione al bando.

L’Amministrazione Regionale si impegna inoltre a rinunciare all’indennità sostitutiva del preavviso, ove dovuta.

Il presente contratto individuale è esente da bollo e da registrazione.

Per l’Amministrazione Regionale     Il Dirigente Regionale
Il Direttore della Direzione     sig.................................
Amministrazione e Personale
Dr.ssa Wally Montagnin

Letto, approvato e sottoscritto in Torino il...............