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Bollettino Ufficiale n. 45 del 6 / 11 / 2003

Codice 10.7
D.D. 7 agosto 2003, n. 750

Occupazione d’urgenza a favore della Regione Piemonte degli immobili siti nel territorio dei Comuni di Orbassano, Rivoli e Grugliasco, necessari al completamento dell’asse mediano Nord-Sud dell’Interporto di Torino-Orbassano e alla realizzazione del piazzale parcheggio, in adiacenza allo svincolo: “Lavoro 21 ter - primo lotto”

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Art. 1

In favore della Regione Piemonte è autorizzata l’occupazione d’urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dell’opera indicata in premessa e descritti nell’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

L’occupazione disposta con il presente provvedimento potrà essere protratta sino al termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, stabilito con la sopraccitata determinazione dirigenziale del Settore Regionale Navigazione Interna e Merci nº 508, in data 04.11.2002.

Art. 3

Il presente provvedimento perderà la propria efficacia, ove l’occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non segua entro il termine di tre mesi la data di emissione del provvedimento stesso.

Art. 4

La Regione Piemonte corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l’indennità che sarà stabilita dalla Competente Commissione costituita ai sensi dell’art. 14 della Legge 28.1.1977 nº 10 e della Legge Regionale 18.02.2002 nº 5.

Art. 5

Il Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare della Regione Piemonte è incaricato della notifica del presente provvedimento agli aventi diritto.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data medesima.

Art. 7

Il Geom. Poli Pio, con studio in Torino, Via G. Casalis nº 59, procederà alla compilazione, a termini di legge ed in conformità a quanto disposto dalla Legge nº 1/78, dello stato di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa e descritti nell’allegato elenco, di cui all’articolo 1.

A tal fine il perito anzidetto potrà introdursi nelle proprietà private previo avviso da notificare agli aventi diritto, a cura dei Sindaci dei Comuni di Orbassano, Rivoli e Grugliasco, almeno 20 giorni prima dell’accesso, con le modalità e le indicazioni di cui alla Legge nº 1/78.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri