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Bollettino Ufficiale n. 45 del 6 / 11 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n. 51-10690

Impiantistica Sportiva. Legge 6 marzo 1987 n. 65 art. 1 comma 1 lettera B e s.m.i. Utilizzo delle somme rivenienti dalle revoche relative al Programma 1989/90. Programma regionale. Individuazione e approvazione degli obiettivi e delle modalità di presentazione e di valutazione delle istanze

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di prendere atto che le somme rivenienti dalle revoche effettuate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali comunicate con lettera prot. n. 21474/uros/sp6517 del 09/09/2003 determinano la possibilità di nuovi investimenti in Piemonte per Euro 18.969.000,00 (salvo eventuali variazioni del tasso di interesse applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti);

2) di approvare il programma regionale con le seguenti modalità per la presentazione e per la valutazione delle istanze di finanziamento relative alle somme di cui al punto 1, che saranno esaminate dagli uffici della direzione Turismo-Sport e Parchi, Settore Sport:

Soggetti beneficiari ed esclusioni.

Ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 25 giugno 2003 e dell’art. 2 comma 1 lettera B della legge 65/87, possono presentare istanza per l’inserimento di progetti di impiantistica sportiva nel programma di riutilizzo dei fondi di cui al precedente punto 1) i Comuni singoli o associati, le Comunità Montane, le Province.

Sono esclusi da tale possibilità gli enti nei confronti dei quali è stata disposta dal Ministero per i Beni e le attività Culturali la revoca dei benefici a suo tempo concessi, vale a dire i Comuni di: Tonengo (AT); Pontechianale (CN); Castelletto Ticino, Novara, Pettenasco (NO); Avigliana, Borgaro Torinese, Chivasso, Ivrea, Lanzo, Pinerolo, Romano Canavese, Sestrière, Torino (TO); Quarona, Vercelli (VC).

Modalità e termini per la presentazione delle domande; documentazione, casi di inammissibilità.

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente, dovranno essere presentate alla Regione Piemonte e per conoscenza al Comitato Regionale Piemontese del C.O.N.I. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P del bando con cui sarà data attuazione al presente programma.

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche. Dovranno essere allegati in particolare:

* Deliberazione che autorizza il Rappresentante Legale dell’Ente a presentare istanza di finanziamento ai sensi della legge 65/87 e s.m.i.;

* Delibera di approvazione del progetto preliminare o definitivo o esecutivo, dalla quale risulti anche l’impegno del soggetto richiedente a sostenere gli oneri finanziari di propria competenza, ossia della parte eccedente la possibilità di finanziamento, nonché il capitolo di bilancio di imputazione della spesa a proprio carico;

* progetto preliminare o definitivo o esecutivo redatto ai sensi della legge 109/94, completo della documentazione prevista;

* dichiarazione del legale rappresentante dell’ente attestante la proprietà dell’impianto oggetto dell’intervento, ovvero del suolo su cui l’opera deve essere realizzata, nonché la compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti;

* nel caso di acquisizione di nuova area, deve essere presentata la documentazione del piano di esproprio o l’attestazione dello stato della trattativa di acquisto e la spesa prevista;

* piano di gestione e piano economico finanziario dell’impianto oggetto di finanziamento, dal quale risulti la capacità di garantire a regime il normale funzionamento dell’impianto stesso;

* atto di impegno a mantenere la destinazione dell’impianto ad attività sportiva almeno per la durata del mutuo;

* parere preventivo del CONI sul progetto;

* eventuale relazione della/delle Federazioni Sportive Nazionali competenti attestante la rispondenza del progetto ai fini dello svolgimento di manifestazioni agonistiche di rango nazionale o internazionale;

* eventuali atti relativi all’inserimento del progetto in atti di concertazione sovracomunali.

Non saranno ammesse all’istruttoria le domande presentate fuori termine e/o prive -totalmente o parzialmente- della documentazione richiesta.

Obiettivi e Criteri di valutazione.

Nella valutazione delle istanze in sede istruttoria saranno adottati i criteri di carattere generale ed i criteri di priorità indicati nel succitato Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 25 giugno 2003 e precisamente:

A) criteri di carattere generale: l’ammissione ai finanziamenti assistiti ai benefici di legge è subordinata alla accertata rispondenza degli impianti alle reali esigenze sportive del territorio, da valutare anche in relazione alla densità della popolazione, al bacino di utenza dell’impianto, alla sua polifunzionalità, intesa come possibilità di utilizzazione per sport diversi ed alla sua gestibilità;

B) criteri di priorità: nell’ambito dei criteri di cui alla precedente lettera A) ed in relazione alle specifiche iniziative oggetto di finanziamento, costituiscono ragioni di priorità degli interventi:

1. la messa a norma degli impianti esistenti;

2. il completamento degli impianti;

3. il recupero o la riattivazione degli impianti;

4. la realizzazione di nuovi impianti in località carenti di strutture sportive;

Costituiranno inoltre criteri per la valutazione di merito dei progetti gli obiettivi e le azioni indicati nel Programma Pluriennale di Interventi per l’Impiantistica Sportiva - anni 2002-2005 della Regione Piemonte, approvato il 28 marzo 2002 con D.C.R. 229-10389, in attuazione della L.R. 93/95, ove compatibili con i criteri ministeriali. In particolare, fra quelli del citato Programma Pluriennale, costituiscono obiettivi e criteri del presente programma:

ASSE 1

MESSA A NORMA, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO E DIVERSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Il sostegno è indirizzato al recupero funzionale, al potenziamento e alla qualificazione degli impianti e alla diversificazione delle possibilità di utilizzo anche per attività complementari alla pratica sportiva.

MISURA 1.1 RECUPERO FUNZIONALE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

OBIETTIVI

* Migliorare ed ampliare la possibilità di utilizzo degli impianti esistenti e favorire la loro gestibilità sotto il profilo tecnico-funzionale ed economico.

AZIONI

a) Interventi volti ad abbattere le barriere architettoniche degli impianti esistenti ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, privati) e del DM 14.6.1989, n. 236;

b) Interventi volti ad adeguare gli impianti esistenti alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie;

c) Interventi volti ad effettuare la manutenzione straordinaria e migliorare gli impianti sportivi;

d) Interventi volti a realizzare aree di servizio, centri di ristoro ed aggregazione a completamento dell’impianto sportivo.

ASSE 2

NUOVA IMPIANTISTICA SPORTIVA IN AREE CARENTI O A PARTICOLARE VOCAZIONE

Sostegno alla creazione di nuovi impianti sportivi in bacini d’utenza ad elevata domanda o a forte vocazione turistico-sportiva ed alla predisposizione di aree dedicate agli sport praticabili in ambiente naturale ed all’aria aperta ad infrastrutturazione leggera.

MISURA 2.1 INTERVENTI IN ZONE CON GRAVI CARENZE IMPIANTISTICHE

OBIETTIVI

* Riequilibrare l’offerta sportiva nei confronti della domanda; favorire la realizzazione di impianti per la pratica sportiva di base e specialistica in aree in cui sono riscontrabili gravi carenze che pregiudicano la possibilità di praticare l’attività sportiva, in generale ed in particolare dei ragazzi in età scolare, dei giovani e dei portatori di handicap.

AZIONI

a) Interventi in bacini di utenza con una dotazione di impianti inferiori alla media regionale, nelle quali è necessario rafforzare i servizi di base a favore della collettività;

b) interventi nelle aree caratterizzate da forte sviluppo urbanistico e demografico e/o a vocazione turistica;

c) interventi per la realizzazione ex novo e/o il potenziamento di impianti medio-piccoli, con requisiti di polifunzionalità e polivalenza nelle zone marginali del territorio e delle grandi aree urbane, al fine di favorire la pratica sportiva di un utenza non specialistica;

d) interventi di eccellenza volti a favorire la pratica sportiva da parte dei soggetti disabili in bacini di utenza carenti, definiti in accordo con l’Assessorato regionale all’Assistenza e la Federazione Sport Disabili, secondo normative tecniche stabilite ai sensi dell’art. 6 della LR 93/95.

MISURA 2.2 STRUTTURAZIONE DI AREE DEDICATE AGLI SPORT PRATICABILI IN AMBIENTE NATURALE ED ALL’ARIA APERTA AD INFRASTRUTTURAZIONE LEGGERA

OBIETTIVI

Sviluppo di attività sportive all’aria aperta, anche a sostegno dell’offerta rivolta al turismo di impronta sportiva.

AZIONI

a) Interventi per il miglioramento e la strutturazione di aree dedicate alla pratica di attività sportive all’aria aperta, quali arrampicata sportiva, torrentismo, mountain bike, parapendio, canoa, e simili, con interventi leggeri ad impatto ambientale bassissimo o nullo.

b) Strutturazione dei servizi indispensabili alla corretta fruizione delle aree dal punto di vista ambientale e della sicurezza.

c) Messa in opera di adeguata segnaletica.

ASSE 3

IMPIANTISTICA PER ATTIVITA’ SPORTIVE DI LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE O A GRANDE BACINO DI UTENZA

MISURA 3.1 INTERVENTI DI IMPIANTISTICA DI INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE O A GRANDE BACINO D’UTENZA

OBIETTIVI

* Recupero funzionale e costruzione di impianti sportivi di eccellenza che permettano lo svolgimento di gare nazionali ed internazionali e/o la realizzazione di strutture di eccellenza adatte ad ospitare Centri Federali;

* realizzazione di impianti che, per caratteristiche tipologiche, si rivolgono ad un grande bacino di utenza, (quali piscine, palasport, campi di atletica leggera etc.), da localizzarsi in aree che esprimono una domanda sportiva adeguata alla potenzialità dell’impianto e tale da garantire la possibilità di una corretta gestione sotto il profilo funzionale ed economico.

AZIONI

a) Ristrutturazione, messa a norma e realizzazione di impianti per attività agonistiche di livello nazionale ed internazionale;

b) realizzazione e ristrutturazione di impianti per centri federali.

Formazione della graduatoria.

Ai fini della formazione della graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento verrà presa in considerazione una sola istanza per ciascun richiedente, che dovrà riguardare uno o più lotti funzionali di un medesimo complesso sportivo.

I punteggi di valutazione dei progetti presentati verranno assegnati secondo i seguenti criteri:

* Istanze finanziabili ai sensi delle misure 1.1.a, 2.1.b e 2.1.d; 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c; 3.1.a; 3.1b del succitato programma pluriennale punti 10.

* Istanze finanziabili ai sensi delle misure 2.1.a, 2.1.c del succitato programma pluriennale punti 5;

* Istanze finanziabili ai sensi delle misure 1.1.b, 1.1.c, 1.1.d del succitato programma pluriennale punti 3.

* Istanze corredate da progetto esecutivo ai sensi della Legge 109/94 e s.m.i. punti 6.

* Istanze corredate da progetto definitivo ai sensi della Legge 109/94 e s.m.i. punti 4.

* Istanze relative ad interventi compresi in atti di concertazione sovracomunale punti 1.

* Istanze relative ad interventi che mirino ad arricchire e completare un sistema articolato di offerta sportiva e turistica, fino a punti 10.

* Valutazione della qualità tecnica del progetto, fino a punti 6.

Spesa ammissibile e quota percentuale di copertura dei costi da parte del soggetto richiedente.

La spesa ammissibile comprende i costi di progettazione e di realizzazione delle opere oggetto della domanda di finanziamento ed i costi dell’eventuale acquisizione dell’area.

La spesa ammissibile, indipendentemente dal costo totale dell’opera, non potrà superare, per ogni intervento la cifra di Euro 5.000.000,00.

Non saranno ammessi al finanziamento opere il cui costo complessivo sia inferiore a Euro 50.000,00.

Nell’istanza il soggetto richiedente dovrà dichiarare la disponibilità certa a coprire la quota di costi eccedente il contributo.

Contribuzione statale.

La Contribuzione statale è determinata nella misura e con le modalità di cui all’art. 1, comma 3 della legge 7 agosto 1989 n. 289, che dispone che l’ammortamento dei mutui sia assistito da contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata, calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento dell’emanazione del decreto di approvazione del programma definitivo di finanziamento degli impianti sportivi.

Domande di mutuo, Istituti mutuanti e termini di inizio lavori.

I Soggetti ammessi ai benefici di cui al presente Programma dovranno presentare alla Cassa Depositi e Prestiti, all’Istituto per il Credito Sportivo o agli altri Istituti di Credito di cui all’art. 14 comma 3 del Decreto Legge 13 maggio 1991, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n.202, richiesta di mutuo ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.L. 2 febbraio 1988 n. 22, nel testo modificato dalla legge di conversione 21 marzo 1988 n. 92, corredata dal progetto esecutivo, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di pubblicazione sul BURP del Decreto Ministeriale relativo al piano definitivo degli interventi.

I lavori relativi alle opere oggetto di finanziamento dovranno iniziare entro 180 giorni dalla data di concessione del mutuo.

Non saranno ammesse al finanziamento opere i cui lavori siano cominciati antecedentemente al 1° dicembre 2003.

Utilizzo di eventuali disponibilità residue.

Nel caso in cui i soggetti ammessi al finanziamento non rispettassero i termini perentori previsti dall’articolo 8 comma 2 del D.L. 2 febbraio 1988 n. 22, modificato dalla legge di conversione 21 marzo 1988 n. 92, risultando così inadempienti, ovvero in caso di rinuncia al finanziamento per qualsivoglia motivo, ovvero ancora nel caso di economie derivanti da variazioni in diminuzione dei tassi di interesse, le maggiori risorse disponibili saranno assegnate in primo luogo al progetto con il punteggio più basso fra i progetti già ammessi al finanziamento, nel caso la copertura finanziaria di tale progetto fosse risultata -per insufficiente disponibilità di fondi- inferiore alla copertura massima prevista dal presente programma, fino all’occorrenza della cifra massima prevista.

In secondo luogo le maggiori risorse saranno assegnate -in ordine di graduatoria- al progetto o ai progetti dichiarati idonei, ma non ammesso/i al finanziamento per carenza di fondi, per gli importi resisi disponibili.

3) Di dare mandato alla Direzione Turismo Sport Parchi di approvare con successivo provvedimento amministrativo il bando ed il relativo modello di domanda e di fissare i termini di presentazione delle domande.

4) Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Ripartizione Impiantistica Sportiva per i successivi adempimenti di competenza.

5) Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)