Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 45 del 6 / 11 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2003, n. 21-10716

L.R. n. 32/84 art. 1 lett.a) - Integrazione alle DD.G.R. nn. 14-2906 del 7 maggio 2001 e 57-6240 del 3 giugno 2002 - Interventi sulle strutture e sull’arredamento degli asili-nido comunali

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di modificare ed integrare le DD.G.R. nn. 14-2906 del 7 maggio 2001 e 57-6240 del 3 giugno 2002, per le considerazioni in premessa svolte, con le seguenti ulteriori disposizioni:

1. I Comuni assegnatari dei contributi, così come individuati nelle DD.DD. n. 111 del 18 giugno 2002, n. 267 del 16 ottobre 2002, n. 12 del 23 gennaio 2003 e n. 116 del 10 giugno 2003 che, ai fini della formale concessione del contributo non hanno prodotto la documentazione tecnico-amministrativa prevista dalle Deliberazioni citate entro il termine stabilito di 120 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, possono presentare gli atti nella loro interezza entro il termine del 31 marzo 2004.

2. Entro la stessa data, i Comuni assegnatari delle risorse che intendono utilizzare il contributo assegnato per realizzare interventi rispondenti alle finalità e ai criteri del bando, ma diversamente localizzati rispetto alle previsioni originarie, possono procedere, ferma restando la presentazione della documentazione prevista dalle Deliberazioni citate, alle seguenti condizioni:

a) La tipologia del progetto finanziato deve rimanere invariata;

b) L’importo del contributo regionale non può in nessun caso essere aumentato.

3. Entro la stessa data, i Comuni assegnatari delle risorse che hanno già realizzato le opere, senza la preventiva valutazione del Settore regionale competente, possono presentare la documentazione amministrativa, tecnica e contabile riferita all’intervento. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo, saranno effettuate le necessarie verifiche di conformità degli atti e dei lavori, adottando ove occorra, la procedura prevista dall’art.28 del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale 21 marzo 1984, n.18, promulgato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 aprile 1985, n. 3791 così come modificato dal Regolamento Regionale 20 gennaio 1997, n. 2.

- La competente Direzione Politiche Sociali è incaricata di assumere i provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)