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Bollettino Ufficiale n. 45 del 6 / 11 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n. 42-10681

Legge 30.5.2003, n. 119 D.M. 31.7.2003. Applicazione della normativa Comunitaria e Nazionale sulle quote latte. Definizione dei criteri e delle modalità per l’individuzione dei laboratori di analisi per la determinazione del tenore di materia grassa del latte e per l’autorizzazione di sistemi informatici di registrazione dei dati. Revoca DGR 50-28403 del 18 ottobre 1999

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Per quanto espresso in premessa che s’intende qui integralmente riportato:

- Sono approvate le modalità procedurali ai fini dell’individuazione, da parte della Regione, dei laboratori per l’effettuazione delle analisi relative al tenore di materia grassa del latte di cui all’art. 13 del DM 31 luglio 2003, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante, che sostituiscono quelle individuate con la D.G.R. n. 50-28403 del 18 ottobre 1999.

- E’ revocata la suddetta D.G.R. n. 50-28403 del 18 ottobre 1999.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Modalità procedurali per l’individuazione dei laboratori per l’effettuazione delle analisi del tenore di materia grassa del latte bovino

1. L’istanza di autorizzazione allo svolgimento delle analisi per la determinazione del tenore di grasso del latte, sottoscritta dal legale rappresentante del laboratorio richiedente ed in bollo di legge, deve essere indirizzata alla Regione Piemonte, Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura - C.so Stati Uniti 21 - 10128 Torino;

2. Unitamente all’istanza dovrà essere prodotta:

a) la documentazione antimafia ai sensi del DPR 3 giugno 1998, n.252;

b) la documentazione concernente l’attività, gli indirizzi gestionali e l’oggetto sociale del laboratorio;

c) una relazione sulle caratteristiche tecniche dell’attrezzatura e sulla metodologia impiegata per la determinazione del tenore di grasso, nonché sul personale operante nel laboratorio.

Il richiedente dovrà altresì impegnarsi:

- a comunicare ogni sostanziale variazione relativa alla situazione descritta ai punti b) e c);

- ad adottare ed eseguire correttamente tutte le prove, le verifiche e le attività indicate ai punti successivi;

3. In sede di istruttoria dell’istanza, la Direzione Sviluppo dell’Agricoltura si avvarrà dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino (IZS), per la verifica dell’idoneità tecnico - funzionale del laboratorio e delle attrezzature;

4. L’individuazione del laboratorio per lo svolgimento delle analisi per i tenore di grasso del latte verrà disposta con determinazione della medesima Direzione, sulla base delle risultanze della fase istruttoria compiuta e comunicata dall’IZS. Non verranno individuati laboratori operanti all’interno e/o di diretta proprietà delle singole imprese acquirenti di latte bovino, o di gruppi di esse, per le considerazioni espresse nelle premesse della presente deliberazione;

5. I laboratori individuati, indipendentemente dalla metodologia analitica utilizzata, devono garantire tramite controlli di qualità interni, con frequenza almeno mensile, la precisione e l’accuratezza dei dati.

Per la taratura ed i controlli delle apparecchiature di analisi all’infrarosso, i materiali di riferimento da utilizzare da parte dei laboratori dovranno essere reperiti presso uno stesso ente accreditato, identificato e comunicato dall’IZS;

6. Nel caso in cui i dati di accuratezza e precisione di cui al punto precedente non risultino soddisfacenti, il laboratorio dovrà sospendere ed invalidare le analisi effettuate a partire dalla data dell’ultimo controllo interno conforme, informando gli utenti della necessità di ripetere i campioni.

Il laboratorio provvederà altresì ad informare di tale situazione l’IZS e la Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura;

7. Tutti i laboratori autorizzati dovranno inoltre partecipare alle prove interlaboratorio che saranno organizzate o individuate e comunicate dal medesimo IZS.

I risultati di dette prove dovranno essere tempestivamente inviate all’IZS, per le opportune valutazioni;

8. Ove i risultati delle prove interlaboratorio risultassero non soddisfacenti, effettuate le opportune verifiche, l’IZS invierà la segnalazione alla Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura che potrà disporre, con determinazione, la revoca dell’autorizzazione;

9. L’IZS provvederà a regolamentare e comunicare a tutti i laboratori individuati le modalità e le procedure da adottare per la corretta attuazione delle verifiche, dei controlli e delle attività di cui ai punti precedenti, anche ai fini degli adeguamenti prescritti alla successiva sezione B);

10. L’immotivata mancata esecuzione, o sospensione, delle prove, delle verifiche e delle attività di cui ai punti da 5) a 8), comporta la revoca dell’autorizzazione;

11. La revoca di cui ai punti 8) e 10) ha effetto a decorrere dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento regionale;

12. I costi per l’effettuazione dei controlli di cui ai punti 5) e 7), così come di ogni altro eventuale onere connesso al rilascio dell’autorizzazione (con particolare riferimento all’istruttoria di cui al punto 3), saranno a carico del laboratorio richiedente.

B - Sono confermate le autorizzazioni finora concesse in applicazione della precedente normativa, in quanto compatibile, ai sottoelencati laboratori:

1) Centro Latte ARAP, Via Livorno 60 - Torino;

2) Chemical Control srl, Via Celdit 2 - Madonna dell’Olmo (CN)

3) Agrilab srl, Regione Madonna dei prati 315 - Centallo (CN)

4) Biolab srl, Via Custodi 12 - Novara

5) Medilabor, Via Cuneo 17 - Cavallermaggiore (CN)

I laboratori così individuati dovranno tuttavia adeguare i sistemi di controllo e verifica, così come prescritti dal presente atto, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’IZS prevista al punto A.9), dandone tempestiva informazione alla Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura ed all’IZS;

In caso di mancata attivazione delle suddette metodologie operative entro il termine indicato, anche su segnalazione dell’IZS, la Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura potrà disporre la revoca dell’autorizzazione. La revoca ha effetto a decorrere dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento regionale.

C - entro il 31 marzo di ogni anno la Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l’elenco aggiornato dei laboratori individuati per il periodo successivo.

L’elenco viene costantemente adeguato, durante il periodo, in caso di individuazione di nuovi laboratori, revoche, ovvero di qualsiasi variazione rilevante ai fini del presente provvedimento.

Le medesime notizie sono rese note agli operatori del settore con adeguate forme di pubblicità.

D - validità dei dati.

Sono considerati anomali e cioè non validi, fatte salve particolari situazioni riconducibili alle caratteristiche dell’allevamento, i dati di analisi per il grasso inferiori a 2,6% e superiori a 5,2%, espressi in peso/peso. In tali occasioni il campione sarà annullato (e non rientrerà nei conteggi per la determinazione del grasso di periodo)e la campionatura dovrà essere ripetuta.

E - gestione informatica dei dati.

1. Sono autorizzati sistemi informatici di gestione dei dati analitici che ne consentano la registrazione, la trasmissione, l’organizzazione e la conservazione per almeno tre anni, e che contengano per ciascun certificato di analisi almeno le seguenti notizie: identificativo del laboratorio, firma del responsabile del laboratorio, identificativo dell’acquirente e del produttore, data del prelievo, data di effettuazione dell’analisi, tenore in materia grassa.

Il sistema dovrà essere configurato in maniera da rendere impossibile la manipolazione di tutte le notizie contenute nel referto analitico.

2. La richiesta di autorizzazione per l’utilizzo del sistema di gestione informatica dei dati dovrà essere presentata alla Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura, da parte del legale rappresentante del laboratorio, unitamente ad una relazione tecnica che ne illustri le principali caratteristiche e proprietà, rispondenti a quanto indicato al precedente punto 1).