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Bollettino Ufficiale n. 45 del 6 / 11 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n. 42-10681
Legge 30.5.2003, n. 119 D.M. 31.7.2003. Applicazione della normativa Comunitaria e Nazionale sulle quote latte. Definizione dei criteri e delle modalità per lindividuzione dei laboratori di analisi per la determinazione del tenore di materia grassa del latte e per lautorizzazione di sistemi informatici di registrazione dei dati. Revoca DGR 50-28403 del 18 ottobre 1999
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
Per quanto espresso in premessa che sintende qui integralmente riportato:
- Sono approvate le modalità procedurali ai fini dellindividuazione, da parte della Regione, dei laboratori per leffettuazione delle analisi relative al tenore di materia grassa del latte di cui allart. 13 del DM 31 luglio 2003, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante, che sostituiscono quelle individuate con la D.G.R. n. 50-28403 del 18 ottobre 1999.
- E revocata la suddetta D.G.R. n. 50-28403 del 18 ottobre 1999.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellarticolo 65 dello Statuto e dellarticolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF)
Modalità procedurali per lindividuazione dei laboratori per leffettuazione delle analisi del tenore di materia grassa del latte bovino
1. Listanza di autorizzazione allo svolgimento delle analisi per la determinazione del tenore di grasso del latte, sottoscritta dal legale rappresentante del laboratorio richiedente ed in bollo di legge, deve essere indirizzata alla Regione Piemonte, Direzione Regionale Sviluppo dellAgricoltura - C.so Stati Uniti 21 - 10128 Torino;
2. Unitamente allistanza dovrà essere prodotta:
a) la documentazione antimafia ai sensi del DPR 3 giugno 1998, n.252;
b) la documentazione concernente lattività, gli indirizzi gestionali e loggetto sociale del laboratorio;
c) una relazione sulle caratteristiche tecniche dellattrezzatura e sulla metodologia impiegata per la determinazione del tenore di grasso, nonché sul personale operante nel laboratorio.
Il richiedente dovrà altresì impegnarsi:
- a comunicare ogni sostanziale variazione relativa alla situazione descritta ai punti b) e c);
- ad adottare ed eseguire correttamente tutte le prove, le verifiche e le attività indicate ai punti successivi;
3. In sede di istruttoria dellistanza, la Direzione Sviluppo dellAgricoltura si avvarrà dellIstituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino (IZS), per la verifica dellidoneità tecnico - funzionale del laboratorio e delle attrezzature;
4. Lindividuazione del laboratorio per lo svolgimento delle analisi per i tenore di grasso del latte verrà disposta con determinazione della medesima Direzione, sulla base delle risultanze della fase istruttoria compiuta e comunicata dallIZS. Non verranno individuati laboratori operanti allinterno e/o di diretta proprietà delle singole imprese acquirenti di latte bovino, o di gruppi di esse, per le considerazioni espresse nelle premesse della presente deliberazione;
5. I laboratori individuati, indipendentemente dalla metodologia analitica utilizzata, devono garantire tramite controlli di qualità interni, con frequenza almeno mensile, la precisione e laccuratezza dei dati.
Per la taratura ed i controlli delle apparecchiature di analisi allinfrarosso, i materiali di riferimento da utilizzare da parte dei laboratori dovranno essere reperiti presso uno stesso ente accreditato, identificato e comunicato dallIZS;
6. Nel caso in cui i dati di accuratezza e precisione di cui al punto precedente non risultino soddisfacenti, il laboratorio dovrà sospendere ed invalidare le analisi effettuate a partire dalla data dellultimo controllo interno conforme, informando gli utenti della necessità di ripetere i campioni.
Il laboratorio provvederà altresì ad informare di tale situazione lIZS e la Direzione Regionale Sviluppo dellAgricoltura;
7. Tutti i laboratori autorizzati dovranno inoltre partecipare alle prove interlaboratorio che saranno organizzate o individuate e comunicate dal medesimo IZS.
I risultati di dette prove dovranno essere tempestivamente inviate allIZS, per le opportune valutazioni;
8. Ove i risultati delle prove interlaboratorio risultassero non soddisfacenti, effettuate le opportune verifiche, lIZS invierà la segnalazione alla Direzione Regionale Sviluppo dellAgricoltura che potrà disporre, con determinazione, la revoca dellautorizzazione;
9. LIZS provvederà a regolamentare e comunicare a tutti i laboratori individuati le modalità e le procedure da adottare per la corretta attuazione delle verifiche, dei controlli e delle attività di cui ai punti precedenti, anche ai fini degli adeguamenti prescritti alla successiva sezione B);
10. Limmotivata mancata esecuzione, o sospensione, delle prove, delle verifiche e delle attività di cui ai punti da 5) a 8), comporta la revoca dellautorizzazione;
11. La revoca di cui ai punti 8) e 10) ha effetto a decorrere dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento regionale;
12. I costi per leffettuazione dei controlli di cui ai punti 5) e 7), così come di ogni altro eventuale onere connesso al rilascio dellautorizzazione (con particolare riferimento allistruttoria di cui al punto 3), saranno a carico del laboratorio richiedente.
B - Sono confermate le autorizzazioni finora concesse in applicazione della precedente normativa, in quanto compatibile, ai sottoelencati laboratori:
1) Centro Latte ARAP, Via Livorno 60 - Torino;
2) Chemical Control srl, Via Celdit 2 - Madonna dellOlmo (CN)
3) Agrilab srl, Regione Madonna dei prati 315 - Centallo (CN)
4) Biolab srl, Via Custodi 12 - Novara
5) Medilabor, Via Cuneo 17 - Cavallermaggiore (CN)
I laboratori così individuati dovranno tuttavia adeguare i sistemi di controllo e verifica, così come prescritti dal presente atto, entro 30 giorni dalla comunicazione dellIZS prevista al punto A.9), dandone tempestiva informazione alla Direzione Regionale Sviluppo dellAgricoltura ed allIZS;
In caso di mancata attivazione delle suddette metodologie operative entro il termine indicato, anche su segnalazione dellIZS, la Direzione Regionale Sviluppo dellAgricoltura potrà disporre la revoca dellautorizzazione. La revoca ha effetto a decorrere dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento regionale.
C - entro il 31 marzo di ogni anno la Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale lelenco aggiornato dei laboratori individuati per il periodo successivo.
Lelenco viene costantemente adeguato, durante il periodo, in caso di individuazione di nuovi laboratori, revoche, ovvero di qualsiasi variazione rilevante ai fini del presente provvedimento.
Le medesime notizie sono rese note agli operatori del settore con adeguate forme di pubblicità.
D - validità dei dati.
Sono considerati anomali e cioè non validi, fatte salve particolari situazioni riconducibili alle caratteristiche dellallevamento, i dati di analisi per il grasso inferiori a 2,6% e superiori a 5,2%, espressi in peso/peso. In tali occasioni il campione sarà annullato (e non rientrerà nei conteggi per la determinazione del grasso di periodo)e la campionatura dovrà essere ripetuta.
E - gestione informatica dei dati.
1. Sono autorizzati sistemi informatici di gestione dei dati analitici che ne consentano la registrazione, la trasmissione, lorganizzazione e la conservazione per almeno tre anni, e che contengano per ciascun certificato di analisi almeno le seguenti notizie: identificativo del laboratorio, firma del responsabile del laboratorio, identificativo dellacquirente e del produttore, data del prelievo, data di effettuazione dellanalisi, tenore in materia grassa.
Il sistema dovrà essere configurato in maniera da rendere impossibile la manipolazione di tutte le notizie contenute nel referto analitico.
2. La richiesta di autorizzazione per lutilizzo del sistema di gestione informatica dei dati dovrà essere presentata alla Direzione Regionale Sviluppo dellAgricoltura, da parte del legale rappresentante del laboratorio, unitamente ad una relazione tecnica che ne illustri le principali caratteristiche e proprietà, rispondenti a quanto indicato al precedente punto 1).