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Bollettino Ufficiale n. 45 del 6 / 11 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Asti - Servizio Ambiente-Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione dirigenziale n. 72017 del 24/9/2003. T.U. 1775/1933 - Domanda presentata in data 3.2.2003 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dall’Az. Agr. Vivai Bosio Stefano per concessione quarantennale di derivazione d’acqua dal fiume Bormida di Millesimo di Comune di Bubbio (At) ad uso irriguo

Il Dirigente
del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla’Az. Agr. Vivai Bosio

Stefano la derivazione di mod. max. 0,20 di acqua dal fiume Bormida di Millesimo nel Comune di Bubbio (At) per uso irriguo;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare;

3) di dare atto che è stato effettuato il pagamento del canone relativo all’anno 2003 come da bollettino c.c.p. n. 18 del 21.5.2003;

4) di dare atto che i successivi canoni da versarsi entro il 31 gennaio di ogni anno saranno soggetti a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell’art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36.

5) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7

Garanzie da osservarsi

A carico della Ditta concessionaria sarà l’esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito. - (omissis) -

Art. 8

Condizioni particolari cui dovrà
soddisfare la derivazione

(omissis)

La ditta concessionaria dovrà:

a) garantire il libero rilascio a valle delle proprie opere di presa, del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.), pari in questo caso a litri/sec. 195,69.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulti inferiore o uguale al valore minimo suindicato.

(omissis)

Art. 9

Deflusso Minimo Vitale

E’ fatta salva la possibilità dell’Amministrazione concedente di introdurre ulteriori disposizioni o modificare quelle esistenti in merito al rispetto di portate minime di rilascio nel campo dei valori del deflusso naturale superiore al D.M.V., preso quale valore di base.

(omissis)

Asti, 24 settembre 2003

(omissis)

Il Capo Servizio Ambiente
(Dott. Oreste Meschia