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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 44

Codice 14.7
D.D. 6 giugno 2003, n. 416

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Ditta: Artesina S.p.A. - Comune: Roccaforte Mondovì (CN) - Tipo di intervento: autorizzazione alla costruzione della sciovia denominata “Cima Durand”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Ditta Artesina S.p.A. con sede in Frabosa Sottana (CN) Via Artesina n. 18, ad effettuare le trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione di una sciovia monoposto in sostituzione di un impianto esistente su una superficie di mq. 1.112 di cui boscati mq. 0 sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n. 6 mappale n. 2 in Comune di Roccaforte Mondovì (CN) in località Colla Bauzano - Cima Durand come da documentazione allegata all’istanza.

L’autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l’impianto esistente dovrà essere smantellato provvedendo alla rimozione o all’interramento dei basamenti e al recupero della superficie risultante con le tecniche indicate in progetto (idrosemina e impiego localizzato di georete) entro 12 mesi dall’inizio dei lavori di costruzione del nuovo impianto;

2. non dovranno risultare scavi aperti in trincea dopo il 31 ottobre di ogni anno ed in particolare gli scavi per la posa dei cavi di collegamento dovranno essere ricolmati entro 5 giorni lavorativi dalla loro apertura; a tal fine il cantiere di posa dovrà essere organizzato per loti;

3. la predisposizione del sistema di smaltimento delle acque, costituito da fossi livellari intervallati da 20-25 m dovrà avvenire contemporaneamente alla sistemazione della morfologia del terreno; tali fossi dovranno essere rivestiti con rete in juta e gli sbocchi dovranno essere muniti di un vespaio di pietrame di lunghezza non inferiore a m 1,5;

4. tutte le superfici di scopertura dovranno essere inerbite con tecnica di semina potenziata tipo bianco-verde entro 3 mesi dall’esecuzione dei movimenti di terra per la posa dei plinti e dei cavi di collegamento;

5. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la validità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

6. il terreno di riporto sarà collocato in prossimità della stazione di partenza dell’impianto dovrà essere opportunamente consolidato per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturizzato secondo le modalità descritte nella relazione di recupero ambientale e dotato di un sistema di drenaggio delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;

7. dovranno essere integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico costruttive contenute nella documentazione presentata per quanto riguarda la parte tecnica, la parte geologica e nivologica e la parte di recupero ambientale.

I lavori dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla data della presente determinazione.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 il titolare dell’autorizzazione, prima di iniziare i lavori, dovrà provvedere:

1) ad effettuare il versamento sul Capitolo n. 3045 della Regione Piemonte della somma di Euro 516,46 quale deposito cauzionale da svincolarsi ad accertata e regolare esecuzione dei lavori; da svincolarsi ad accertata e regolare esecuzione dei lavori, somma che sarà liquidata sul capitolo 40160 del bilancio regionale. Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

a) tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte - Piazza Castello 165, Torino;

b) direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Garibaldi 2, Torino;

c) mediante versamento su c/c postale intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte, P.za Castello 165, Torino”, indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, il numero e la data della Determinazione Dirigenziale.

2) ad effettuare il versamento sul Capitolo n. 2340 della Regione Piemonte della somma di Euro 241,21 quale corrispettivo del rimboschimento per la trasformazione di una superficie boscata di 1.112 mq. Il versamento potrà essere effettuato con le modalità di cui alle lettere b) e c) del punto 1.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonchè la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

In particolare è fatto salvo, per la definitiva fattibilità dell’opera, il parere espresso dalla Commissione impianti a fune di cui alla L.R. 74/89.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Fulvio Mannino