Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 44 del 30 / 10 / 2003

Codice 10.7
D.D. 6 agosto 2003, n. 741

Comune di Caselette (TO). Conciliazione con privati inerente precedenti alienazioni, autorizzazione, di terreni comunali gravati da uso civico, per complessivi mq. 1.204,65 su cui insiste parzialmente un fabbricato di civile abitazione, già di proprietà privata. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Caselette (TO) a:

- effettuare la conciliazione con i sottocitati privati per regolarizzare il possesso illegittimo delle aree in argomento, su cui insiste parzialmente un fabbricato di civile abitazione già di proprietà degli stessi (conciliazione “b”), derivante da precedenti atti inficiati da nullità assoluta, per mancanza di autorizzazione da parte dell’Ente competente, dietro versamento da parte di questi ultimi al Comune, in via transattiva, delle somme disposte dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici, opportunamente aggiornate secondo l’indice ISTAT come parimenti disposto dalla stessa Commissione;

- sdemanializzare le aree gravate da uso civico, di complessivi mq. 1204,65, provenienti da precedenti alienazioni non autorizzate e attualmente in possesso esclusivo di fatto di privati, qui di seguito riportate:

a) (omissis) Fg. 3 - mapp. 316 (ex 66/b) di mq. 887,25,

b) (omissis) L. Fg. 7 - mapp. 264, parte di mq. 317,40 parzialmente occupata da fabbricato di civile abitazione già di proprietà;

- stipulare atti di vendita a favore dei privati sopracitati al fine di trasferirgli la piena proprietà, libera dal vincolo di uso civico, delle aree di complessivi mq. 1.204,65 in argomento;

- di subordinare la stipula degli atti relativi alle conciliazioni in argomento all’accettazione formale, da parte dei privati interessati, con particolare riguardo alla conciliazione di cui al punto “b”, dei nuovi importi rideterminati, con versamento al Comune degli stessi entro 60 (sessanta) giorni della pubblicazione del presente atto nonchè alla rinuncia a ogni futura controversia, inerente l’argomento, nei confronti del Comune e dei dante causa;

- di disporre che gli importi rideterminati di cui sopra dovranno, se versati oltre al sessantesimo giorno, essere maggiorati della rivalutazione monetaria nonchè dell’interesse legale in vigore, a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto;

di dare atto che:

- la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l’eventuale ricorso all’autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla D.G.R. n. 25-1910 del 07/01/2001, prorogata della D.G.R. n. 14-8176 del 7.1.2003 e, nel caso di eventuale fallimento degli esperimenti di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra delle aree gravate da uso civico con quanto ivi costruito, fatti salvi i dovuti conguagli, per la parte economica, secondo legge;

- le conciliazioni oggetto del presente atto possono essere portate a termine singolarmente, indipendentemente dal buon esito dell’altra che sarà l’unica destinataria, se del caso, delle disposizioni di cui al paragrafo precedente;

- questa Amministrazione si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri, o adeguare la parte economica di quelle istanze eventualmente oggetto rispettivamente di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di future verifiche a campione;

- il Comune di Caselette (TO) dovrà investire tutte le somme percepite in virtù della presente autorizzazione, comprese quelle già percepite all’epoca del primo atto nullo attualizzate, per la parte eventualmente non già investita secondo legge, in costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione ai sensi dell’art. 24 della L. 1766/27 e, nell’eventuale attesa, investirle in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarle al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- il Comune di Caselette (TO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di vendita che verranno stipulati con i privati relativamente alle istanze in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- tutte le spese notarili o equipollenti, fatte salve le esenzioni di legge nonchè derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti le autorizzazioni di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei privati acquirenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri