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Bollettino Ufficiale n. 44 del 30 / 10 / 2003

Codice 10.7
D.D. 31 luglio 2003, n. 713

Comune di Rosta (TO). Permuta di terreni comunali di uso civico con fondi di proprietà privata. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Rosta (TO a:

- sdemanializzare il terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 11 mapp. 82 di mq. 1.149 per cederlo al Sig. Corino Dario, tenuto conto della superficie e ubicazione dell’area nonchè della finalità dell’istanza esplicitata in premessa;

- permutare il sopracitato terreno con quello distinto al NCT Fg. 18 mapp. 134 di mq. 1.149, attualmente di proprietà del summenzionato privato, al fine di consentire all’Amministrazione Comunale l’uso dell’area a parcheggio in adiacenza al plesso scolastico di Via Bastone, nell’interesse della collettività locale in concambio dell’uso civico teorico perduto sull’area oggetto di sdemanializzazione;

di dare atto che:

- il terreno acquisito dal Comune di Rosta (TO) in seguito alla permuta verrà gravato da uso civico con la destinazione di cui al paragrafo precedente, a compensazione del terreno ceduto a sdemanializzato e, pertanto, sarà disciplinato dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposto ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 490/99, ex L. 431/85 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE-P.T. del 30/12/1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 04/03/1997;

- l’area acquisita in permuta dovrà rimanere, secondo la destinazione assegnata, in uso gratuito alla collettività locale e, nel caso l’Amministrazione Comunale ritenesse di tratte un utile dall’area (ad esempio parcheggio a pagamento), questo dovrà essere utilizzato secondo i disposti di cui all’articolo 24 della legge 16/06/1927, n. 1766;

- il Comune di Rosta (TO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia di tutti gli atti che verranno stipulati con la parte privata, relativamente all’istanza in argomento, dando ulteriormente atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti la permuta in argomento, saranno compensate fra le parti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri