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Bollettino Ufficiale n. 44 del 30 / 10 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2003, n. 53-10635

L.R. 40/1998. Giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto di “Interventi di razionalizzazione dei servizi idrici e di risparmio idrico nei Comuni di Rivarolo Canavese, Valperga, Oglianico e San Ponso” presentato da Azienda Servizi Ambiente - ASA con sede legale in Castellamonte

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, in merito al progetto di “Interventi di razionalizzazione dei servizi idrici e di risparmio idrico nei Comuni di Rivarolo Canavese, Valperga, Oglianico, e San Ponso”, presentato da Azienda Servizi Ambiente - ASA - con sede legale in Castellamonte (TO), per le motivazioni evidenziate in premessa e di seguito sintetizzate:

- l’attuale sistema di prelievo, adduzione e distribuzione dell’acqua potabile è caratterizzato da varie criticità quali l’elevato costo di estrazione della risorsa idrica prelevata in prevalenza da pozzi, il progressivo peggioramento delle caratteristiche qualitative della risorsa, la chiusura di taluni pozzi per sovrasfruttamento o inquinamento, le elevate perdite di rete a causa della vetustà delle condotte ed infine la mancanza di un sistema razionale di gestione e controllo della rete;

- con la realizzazione dell’ intervento potranno essere conseguiti sostanziali miglioramenti del sistema acquedottistico con il potenziamento della capacità di accumulo e di distribuzione per mezzo dei nuovi serbatoi e delle nuove reti, limitando le perdite idriche sulle linee di adduzione e distribuzione sostituendo le tubazioni fatiscenti ed obsolete e ottimizzando la gestione della distribuzione dell’acqua potabile con il nuovo sistema di telecontrollo;

- sarà inoltre garantita anche una più efficace gestione di eventuali emergenze o delle crisi idriche potendosi infatti disporre come riserva o come integrazione, in ragione delle nuove risorse utilizzate, i pozzi di prelievo attualmente in esercizio.

2. di condizionare l’efficacia del presente provvedimento all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) per i lavori da eseguirsi nella riserva naturale:

- nei tratti interessati dalla sostituzione di condotte esistenti dovranno essere ripristinati i muretti a secco, le terrazze e gli scalini eventualmente presenti costituenti la morfologia originale;

- ove necessario le sponde interessate dagli interventi, le aree di ubicazione dei serbatoi nonché le canalette laterali per il convogliamento delle acque meteoriche nel reticolo drenante dovranno essere stabilizzate e recuperate mediante idonee tecniche di ingegneria naturalistica;

- la tipologia del fondo stradale originario non dovrà essere modificata e, a lavori ultimati, dovrà essere ripristinata stabilizzando adeguatamente il fondo e ripristinando le opere di deflusso delle acque;

- le parti in metallo dei serbatoi dovranno essere dipinte di un colore marrone testa di moro e le relative porte di accesso dovranno essere rivestite di legno durevole;

- a lavori ultimati le piste temporanee di cantiere e le aree interessate dagli scavi, compatibilmente con l’integrità delle strutture, dovranno essere rinverdite mediante l’impianto di specie arboree ed arbustive autoctone e idonee ai siti, rispettando la densità originaria delle formazioni e ricostituendo, ove necessario, la cotica erbosa;

- il sistema di chiusura dei pozzetti emergente in superficie dovrà essere rivestito con materiale naturale al fine di mascherarne la presenza;

- il progetto dovrà essere integrato con la fornitura e posa di tre idranti ubicati su indicazione dell’Ente Parco.

b) in sede di progettazione esecutiva:

- il quadro economico dell’intervento dovrà prevedere, nell’ambito delle somme a disposizione dell’amministrazione, anche gli eventuali costi per il recupero ed il ripristino ambientale dei manufatti esistenti qualora ne sia prevista la dismissione;

- dovrà essere verificata e, se necessario, adeguata la capacità di trattamento dell’attuale impianto di disinfezione delle acque;

- le vasche di accumulo dovranno essere specificamente impermeabilizzate e dotate di dispositivi di protezione e di non ritorno per gli scarichi di fondo.

c) relativamente alla fase di cantiere:

- ove si verificasse la necessità di procedere alla rimozione di tratti di tubazione realizzati in amianto-cemento lo smaltimento di tali materiali dovrà avvenire in discarica autorizzata nel rispetto dell’art. 34 del D.Lgs 277/91

- sui terreni ad elevata pendenza lo scavo, la posa dei tubi ed il successivo reinterro dovranno essere eseguiti per tratte di lunghezza limitata in modo tale da procedere all’esecuzione di una nuova tratta solo al termine della chiusura della tratta precedente.

3. di evidenziare che il presente atto ricomprende le seguenti autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, formulate ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998, che sostanziano il provvedimento di VIA:

- autorizzazione ex L.R. 45/89 per interventi in zona soggette a vincolo idrogeologico, già espressa dalla Direzione Economia Montana e Foreste con Determinazione Dirigenziale n. 705/14.3 del 17.09.2003;

- autorizzazione per interventi in zona soggette a vincolo ambientale ex d.lgs 490/1999, già espressa dalla Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica Settore Beni Ambientali con Determinazione Dirigenziale n.112/19.20 del 15 luglio 2003

- autorizzazione per interventi ricadenti in area protetta ex L.R.29/93 già espressa con Determinazione n. 43 del 4.04.2003 del Direttore dell’Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese.

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 13 della l.r. 40/1998, la Provincia di Cuneo, per le autorizzazioni di sua competenza, si è impegnata, nell’ambito della conferenza di servizi, a rilasciare :

- la concessione di derivazione d’acqua entro un anno dalla presentazione dell’istanza presentata il 27.5.2003;

- la concessione all’attraversamento ed all’uso dei sedimi provinciali entro due mesi dalla presentazione delle apposite istanze e dalla corresponsione dei relativi costi burocratici;

5. di dare atto altresì che ai sensi dell’art. 13 della l.r. 40/1998, i Comuni di Rivarolo Canavese, Valperga, Oglianico, e San Ponso, Salassa e Pratiglione si sono invece impegnati al rilascio del permesso di costruire entro due mesi dalla data di presentazione dell’istanza.

6. di stabilire che il presente giudizio di compatibilità ambientale ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

7. di stabilire altresì che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’inizio lavori all’A.R.P.A. competente per territorio.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso la Direzione regionale Pianificazione risorse idriche e presso l’Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998 e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)