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Bollettino Ufficiale n. 44 del 30 / 10 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2003, n. 46-10738

Definizione dell’ammontare del disavanzo d’esercizio di un’azienda di trasporti per il periodo 1987/93 in escuzione della sentenza T.A.R. Piemonte n. 898/2003 di annullamento parziale della D.G.R. 24-27515 del 7 giugno 1999 di determinazione dei disavanzi d’esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale

A relazione del Vice Presidente Casoni:

Premesso che al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali di competenza regionale il D.L. 1.4.1995 n. 98, convertito in legge 30.5.1995 n. 204, ha stabilito di ripartire tra le Regioni a Statuto ordinario fondi da erogare alle aziende di trasporto pubblico locale per concorrere al ripiano dei disavanzi di esercizio, riferiti al periodo 1 gennaio 1987 - 31 dicembre 1993, non coperti dal complesso degli interventi finanziari pubblici di cui alle leggi 32/1993, 226/1990 e 97/1991, demandando alle Regioni medesime il compito di definire i criteri e le modalità per la definizione dell’ammontare del disavanzo ripianabile ai fini dell’attribuzione dei contributi previsti.

In attuazione della L. 204/95, la L.R. 10.8.1998 n. 22 ha stabilito i criteri per la rideterminazione dell’ammontare dei disavanzi di esercizio ammissibili e le modalità di riparto dei contributi alle aziende beneficiarie, destinando inoltre ulteriori risorse regionali al fine del risanamento delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale.

Con successiva deliberazione n. 24-27515 del 7.6.1999 la Giunta Regionale, a norma dell’art. 3 c. 1 della L.R. 22/98, ha definito l’ammontare dei disavanzi di esercizio ammessi a contributo per il periodo 1987/1993 per ciascuna azienda esercente il trasporto pubblico locale, come da elenco di cui all’allegato 1 della citata deliberazione, tra cui risulta l’azienda (omissis).

L’azienda (omissis) ha impugnato avanti il T.A.R. Piemonte la citata deliberazione lamentando che, a fronte di un dichiarato disavanzo di esercizio per il periodo 1987/1993 pari a lire 2.409.309.000 ( euro 1.244.304,26) la Giunta regionale ne avesse immotivatamente rideterminato l’ammontare ripianabile in lire 1.113.825.000 (euro 575.242,61), senza fornire alcuna giustificazione di tale riduzione.

In accoglimento del ricorso della (omissis), con sentenza 898/2003 il T.A.R. Piemonte ha ritenuto non assolto l’onere di motivazione del provvedimento de quo e conseguentemente ha annullato parzialmente la richiamata D.G.R. n. 24-27515 del 7 giugno 1999 “nella parte in cui riconosce alla società ricorrente ai sensi della legge regionale 10.8.1998 n. 22 un contributo per il ripianamento del proprio deficit aziendale pari a L. 1.113.825.000".

Al fine di ottemperare alla predetta pronuncia definendo la posizione della (omissis) relativamente al deficit aziendale per il periodo 1987/93 da ammettere ai contributi in questione, occorre chiarire la procedura prevista dalla L. 204/95 e specificata dalla L.R. 22/98 per la rideterminazione dell’ammontare del disavanzo d’esercizio ammissibile, rispetto a quanto dichiarato dalla ditta (omissis) ai sensi del D.L. 30/09/1994 n. 563.

I deficit pregressi dichiarati dalla (omissis) ai sensi del D.L. 30/09/1994 n. 563, distinti per anno, sono pari a:

L. 222.398.000 ( Euro 114.858,98) per l’anno 1987;

L. 352.481.000 ( Euro 182.041,24) per l’anno 1988;

L. 244.249.000 ( Euro 126.144,08) per l’anno 1989;

L. 299.455.000 ( Euro 154.655,60) per l’anno 1990;

L. 485.762.000 ( Euro 250.875,14) per l’anno 1991;

L. 480.978.000 ( Euro 248.404,41) per l’anno 1992;

L. 380.508.000 ( Euro 196.515,98) per l’anno 1993.

Con riferimento all’anno 1987, peraltro, risulta agli atti che l’azienda (omissis), costituita con atto notarile del 5.10.1987, non ha esercitato il trasporto pubblico locale.

La società in questione ha, infatti, iniziato tale attività soltanto a seguito del trasferimento ad essa delle otto linee di concessione regionale prima gestite (omissis), come da D.G.R. 103-28119 del 18.4.1989 di approvazione del trasferimento medesimo. (omissis), in particolare, dopo aver trasferito le autolinee in concessione alla (omissis), ha cessato la propria attività di trasporto pubblico locale e a tale titolo, a norma dell’art. 2 comma 5 della L.R. 22/98, ha beneficiato, per l’anno 1987, di contributi per il ripiano del relativo deficit d’esercizio pari a lire 129.312.600, così come risulta dalla D.G.R. 46-27901 del 26.7.1999 e dalla D.G.R. 22-29612 del 6.3.2000 e successive determinazioni dirigenziali di erogazione.

L’ammontare del deficit pregresso, relativo al 1987, ammissibile a contributo è stato dunque definitivamente rideterminato ed erogato a favore della originaria concessionaria (omissis) e, pertanto, nulla può essere dovuto (omissis), non sussistendone, in ogni caso, i presupposti di legge.

Per quanto riguarda gli anni successivi occorre tenere conto dei contributi già liquidati (omissis) ai sensi della Legge 151/81 e della L.R. 16/82, somme che a norma degli artt. 6 e 7 della L.R. 22/98 sono state erogate a titolo definitivo; dai dati economici già acquisiti dagli uffici per gli adempimenti di cui alla L. 151/81 e alla L.R. 16/82 e dedotti i contributi già erogati, ai sensi delle leggi richiamate, risulta che i deficit d’esercizio (omissis) non ancora ripianati sono i seguenti:

L. 219.545.000 ( Euro 113.385,53) per l’anno 1988;

L. 111.049.000 ( Euro 57.352,02) per l’anno 1989;

L. 259.593.000 ( Euro 134.068,60) per l’anno 1990;

L. 379.863.000 ( Euro 196.182,87) per l’anno 1991;

L. 180.301.000 ( Euro 93.117,70) per l’anno 1992;

L. 19.996.000 ( Euro 10.327,07) per l’anno 1993.

Al fine di rideterminare per il periodo 1988 - 1993 il deficit ammissibile al contributo in questione, occorre poi individuare, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 10 agosto 1998 n. 22, il disavanzo annualmente minore risultante dal confronto tra quelli dichiarati (omissis) e quelli risultanti dagli atti d’ufficio, come sopra evidenziati; occorre inoltre tenere conto e dedurre i contributi già erogati nell’anno 1993 ai sensi della L. 32/93. Il risultato ottenuto è riportato nella colonna “e” della tabella allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Pertanto per il periodo 1987/93 il totale del disavanzo d’esercizio della (omissis) ammesso a contributo ammonta a lire 1.113.825.000, pari ad euro 575.242,61.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di approvare, in applicazione delle disposizioni di legge e per i motivi in premessa indicati, il deficit di esercizio della (omissis) per il periodo 1987/1993, nella misura di euro 575.242,61, come indicato nella allegata tabella, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che la somma di euro 575.242,61 è già stata erogata alla (omissis), in esecuzione della D.G.R. 24-27515 del 7.6.1999, parzialmente annullata dal T.A.R. Piemonte con sentenza n. 898/2003, e che pertanto nulla è più dovuto alla medesima società a titolo di contributo per il ripiano del deficit aziendale relativo al periodo 1987/1993;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato