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Bollettino Ufficiale n. 44 del 30 / 10 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2003, n. 23-10607

Atto di indirizzo in attuazione della l.r. n. 8/2003 relativa alla certificazione dei rendiconti delle attività finanziate in materia di formazione professionale e politiche del lavoro. Definizione criteri direttivi alla Direzione Formazione Professionale-Lavoro

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di formulare, ai sensi degli artt. 22 e 17 della l.r. 51/97 ed in attuazione della l.r. 8/2003, gli indirizzi generali per la gestione ed il controllo amministrativo delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e degli interventi finanziati ai sensi delle leggi statali in materia di formazione professionale e politiche del lavoro in quanto gestite dalla Regione o dalle Province ai sensi della l.r. 44/2000, riservando al responsabile della Direzione Formazione Professionale - Lavoro l’emanazione di disposizioni di dettaglio, nel rispetto dei seguenti principi:

a) deve essere predisposto ed applicato un sistema di controllo finanziario tale da assicurare un impiego efficiente e regolare dei finanziamenti assegnati ai soggetti attuatori;

b) i revisori contabili devono garantire la corretta gestione finanziaria degli interventi, la giustificazione e la certificazione delle spese sostenute;

c) l’attività dei revisori contabili dovrà essere svolta attenendosi a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;

d) il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato dai soggetti attuatori entro 90 giorni dal termine degli interventi finanziati, con allegata una certificazione rilasciata da un revisore contabile;

e) l’attività di certificazione dei rendiconti deve essere svolta da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88;

f) la certificazione che accompagna il rendiconto deve attestare la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari;

g) i costi inerenti l’attività del revisore devono essere considerati spese rendicontabili da parte del soggetto attuatore e l’importo massimo deve essere stabilito in base alla durata del progetto, per le attività di formazione professionale e in base al valore del progetto, per le altre attività;

h) contestualmente alla presentazione del rendiconto certificato il soggetto attuatore delle attività finanziate deve restituire le eventuali somme non utilizzate che determinano un saldo negativo;

i) il soggetto attuatore delle attività ed il certificatore dei rendiconti devono presentare e certificare le spese secondo le disposizioni di dettaglio impartite dal responsabile della Direzione Formazione Professionale - Lavoro.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)