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Bollettino Ufficiale n. 44 del 30 / 10 / 2003

Codice 16.4
D.D. 10 settembre 2003, n. 144

Art. 10 l.r. 40 del 14 dicembre 1998. Fase di verifica della procedura V.I.A. relativamente al progetto per la coltivazione di una cava di inerti sita in località Crociera del Comune di Cortiglione (AT), finalizzata alla realizzazione dei rilevati della costruenda autostrada Asti - Cuneo, presentato dalla Società Collini Impresa S.p.A.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Per le motivazioni espresse in premessa il progetto per l’ampliamento della cava sita in località “Crociera” del Comune di Cortiglione (AT), presentato ai sensi dell’art. 10 l.r. 40/1998 dalla Società Collini Impresa Costruzioni S.p.A., con sede in Trento, Via Brennero 260, non deve essere sottoposto alla Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 12 e 13, l.r. 10/1998, in quanto il progetto di coltivazione e di recupero ambientale non va a realizzare impatti rilevanti nei confronti delle componenti ambientali.

Tuttavia il progetto esecutivo, relativo all’istanza in oggetto, presentata ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 30/1999 e D.Lgs. 490/1999, deve tenere conto necessariamente delle seguenti indicazioni:

1) siano verificati i livelli di rumorosità e di polverosità connessi anche ai percorsi da cava a cantiere e viceversa tenuto conto, per quanto riguarda la rumorosità, della zonizzazione comunale in via di approvazione ai sensi delle vigenti norme;

2) sia predisposto un progetto di regimazione delle acque superficiali comprensivo del recapito finale e dei calcoli di dimensionamento; il progetto deve altresì prevedere, a monte dell’immissione delle acque nel recapito finale, la realizzazione di un bacino di decantazione;

3) siano progettati interventi di coltivazione cautelativi atti a salvaguardare la sicurezza delle abitazioni ubicate in prossimità dell’area di cava;

4) siano presentati chiarimenti in merito alla tipologia di coltivazione facendo salva la morfologia finale del sito come già previsto; inoltre sia individuato il sito per il deposito provvisorio del terreno agrario;

5) nel caso in cui dalla progettazione risulti che i lavori di coltivazione vadano ad interessare la falda o corpi idrici superficiali deve essere presentato un piano di monitoraggio quali-quantitativo al fine di verificare eventuali alterazioni delle risorse idriche interessate;

6) sia valutato l’incremento “del traffico sulle strade pubbliche dovuto all’ampliamento dell’attività di cava attualmente in esercizio;

7) la progettazione definitiva dovrà accertare la possibile interferenza in linea idraulica dell’attività di cava con il torrente Tiglione e dovrà essere corredata da uno studio geologico - ambientale; il suddetto studio dovrà recepite gli elementi conoscitivi predisposti dal Comune in occasione della variante di P.R.G.C. di adeguamento al P.A.I..

Considerato, infine, che il progetto definitivo necessita di accertamenti di ordine tecnico-amministrativi alla Conferenza di Servizi ex l.r. 44/2000 parteciperanno anche A.R.P.A. - Dipartimento di Asti, l’A.S.L. competente per territorio e la Direzione Difesa del Suolo.

La presente determinazione sarà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40.

Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto