Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 44 del 30 / 10 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del dirigente del servizio Gestione risorse idriche n. 737/249046 del 30/9/2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 737/249046 del 30/9/2003:

(omissis)

determina

1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al C.A.I. UGET Val Pellice (omissis) - la concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Pellice (Lago Lungo) in Comune di Bobbio Pellice in misura di mod. max 0.2 e mod medi 0.0667 per produrre sul salto di mt 143 la potenza nominale media di KW 9.36 con restituzione nello stesso Torrente e nello stesso Comune;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 15.7.2003

(omissis)

Art. 8 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve:

a) lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, le portate istantanee minime (D.M.V.) di seguito elencate: fino al 31.12.200 20 l/s; dal 1.1.2005 50 l/s. L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati. E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare;

b) predisporre in corrispondenza dell’emissario del lago un’asta idrometrica tarata sulla quale siano ben evidenziati i valori di DMV da rilasciare citati al punto a) del presente articolo;

c) attuare le manovre di invaso e svaso del canale di carico della centrale con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d’acqua.

(omissis)