Bollettino Ufficiale n. 44 del 30 / 10 / 2003
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del dirigente del servizio Gestione risorse idriche n. 736/249051 del 30/9/2003
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 736/249051 del 30/9/2003:
(omissis)
determina
1) di assentire in via di sanatoria, fatti salvi i diritti dei terzi, al Comune di Forno Canavese (omissis) - la concessione di derivazione dacqua dal T. Viana in Comune di Forno Canavese in misura di mod. max e medi 0.05 ad uso potabile;
2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.1.1987 data di inizio dellesercizio della derivazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari fino al 31.12.2000 e successivamente alla Regione Piemonte, e per gli esercizi futuri subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dellimporto corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 15.7.2003
(omissis)
Art. 8 - Condizioni particolari
In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve lasciare defluire liberamente a valle dellopera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (D.M.V.) di 5.6 litri/secondo (valore derogato).
Lesercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati. E facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nellambito del disciplinare.
(omissis)