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Bollettino Ufficiale n. 44 del 30 / 10 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Grugliasco (Torino)

Acquisizione di beni immobili per la realizzazione dell’ampliamento e urbanizzazione di Strada del Portone, 3º lotto, siti nel Comune di Grugliasco. Ente espropriante: Comune di Grugliasco. Decreto n. 2/2003. Espropriazione per pubblica utilità. Indicazione della misura dell’indennità a titolo provvisorio

Il Direttore Responsabile
del Procedimento

- Vista la delib. di G.C. del 11.8.99 n. mecc. 9906862/33 del Comune di Torino, divenuta esecutiva in data 1.9.99 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47 - c. 3 L. 142/90), con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento e urbanizzazione di strada del Portone 3º lotto, in base all’art. 1 - comma 1 - legge 1 del 3.1.78;

- Vista la delib. di G.C. n. 129 del 1.2.00 del Comune di Torino di approvazione dell’elaborato grafico Tav. 4 bis (particolare di tracciamento) quale ulteriore allegato e ad integrazione della delibera di G.C. dell’11.8.99;

- Visto la delib. di G.C. n. 420 del 19.10.00 di codesto Ente di approvazione del piano particellare di esproprio con l’allegato elenco delle Ditte espropriande, indicanti i termini di inizio e completamento lavori ed espropriazioni come segue: inizio lavori il 4.5.01; termine lavori 4.5.02 ossia il termine espropriazione - entro 5 anni dall’avvio del procedimento;

- Visto la delib. di G.C. n. 202 del 10.6.03 di codesto Ente di approvazione della perizia asseverata di determinazione dell’Indennità a Titolo Provvisorio delle aree interessate dalla realizzazione dell’opera pubblica in oggetto;

- Preso atto che la documentazione della procedura di espropriazione è stata depositata presso la Segreteria del Comune di Grugliasco;

- Accertato che il P.R.G.C. vigente attribuisce alle aree in oggetto le seguenti destinazioni urbanistiche: aree individuate nel Piano Particellare di Esproprio zona Agricola di tipo B e zona industriale Z22;

- Constatato che, al fine della determinazione dell’indennità provvisoria, le aree espropriande sono classificabili come aree agricole ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971 e industriali ai sensi del terzo comma dell’art. 5 - bis della legge n. 359/1992;

- Richiamata la legge 22 ottobre 1971, n. 865, con le modifiche e le integrazioni di cui all’art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; la legge 8 agosto 1992, n. 359;

- Richiamato l’ultimo comma dell’art. 71 della Legge Regionale 56/77, con il quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d’urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro competenza;

decreta

Art. 1 - L’indennità da corrispondere, ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e ai sensi dell’art. 5 bis della legge n. 359/92, agli aventi diritto per l’espropriazione dei beni immobili in Grugliasco necessari per la realizzazione dell’ampliamento e urbanizzazione di Strada del Portone, 3º lotto, è indicata nella perizia di stima redatta dal geom. Poli Pio, con studio a Torino in Via G. Casalis 59, allegata al presente decreto.

Art. 2 - Il Sindaco del Comune di Grugliasco è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, dandone comunicazione al Presidente della Giunta Regionale. I proprietari espropriandi, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, devono comunicare al Sindaco del Comune di Grugliasco se intendono accettare l’indennità con l’avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dell’ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Art. 3 - Il soggetto espropriando, ai sensi dell’art. 5 - bis della legge n. 359/92, può convenire la cessione volontaria del bene in ogni fase del procedimento espropriativo e in tal caso non verrà applicata la riduzione del 40% sull’indennità spettante.

Art. 4 - Ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 504/92, l’indennità accettata o convenuta non può essere superiore al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriando ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore all’indennità come sopra determinata, la differenza fra l’importo dell’imposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dell’indennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte dell’ente espropriante. Tale rimborso spetta per un periodo massimo di cinque anni.

Art. 5 - All’atto della corresponsione della somma spettante a titolo di indennità di esproprio sarà operata la ritenuta d’imposta di cui all’art. 11 della legge 30.12.1991 n. 413.

Art. 6 - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 30 ottobre 2003.

Grugliasco, 13 ottobre 2003

Il Direttore responsabile
del procedimento
Il Direttore della Sezione
Territorio
Grazia Maria Topi