Bollettino Ufficiale n. 44 del 30 / 10 / 2003
ANNUNCI LEGALI
Comune di Grugliasco (Torino)
Acquisizione di beni immobili per la realizzazione dellampliamento e urbanizzazione di Strada del Portone, 3º lotto, siti nel Comune di Grugliasco. Ente espropriante: Comune di Grugliasco. Decreto n. 2/2003. Espropriazione per pubblica utilità. Indicazione della misura dellindennità a titolo provvisorio
Il Direttore Responsabile
del Procedimento
- Vista la delib. di G.C. del 11.8.99 n. mecc. 9906862/33 del Comune di Torino, divenuta esecutiva in data 1.9.99 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47 - c. 3 L. 142/90), con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento e urbanizzazione di strada del Portone 3º lotto, in base allart. 1 - comma 1 - legge 1 del 3.1.78;
- Vista la delib. di G.C. n. 129 del 1.2.00 del Comune di Torino di approvazione dellelaborato grafico Tav. 4 bis (particolare di tracciamento) quale ulteriore allegato e ad integrazione della delibera di G.C. dell11.8.99;
- Visto la delib. di G.C. n. 420 del 19.10.00 di codesto Ente di approvazione del piano particellare di esproprio con lallegato elenco delle Ditte espropriande, indicanti i termini di inizio e completamento lavori ed espropriazioni come segue: inizio lavori il 4.5.01; termine lavori 4.5.02 ossia il termine espropriazione - entro 5 anni dallavvio del procedimento;
- Visto la delib. di G.C. n. 202 del 10.6.03 di codesto Ente di approvazione della perizia asseverata di determinazione dellIndennità a Titolo Provvisorio delle aree interessate dalla realizzazione dellopera pubblica in oggetto;
- Preso atto che la documentazione della procedura di espropriazione è stata depositata presso la Segreteria del Comune di Grugliasco;
- Accertato che il P.R.G.C. vigente attribuisce alle aree in oggetto le seguenti destinazioni urbanistiche: aree individuate nel Piano Particellare di Esproprio zona Agricola di tipo B e zona industriale Z22;
- Constatato che, al fine della determinazione dellindennità provvisoria, le aree espropriande sono classificabili come aree agricole ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971 e industriali ai sensi del terzo comma dellart. 5 - bis della legge n. 359/1992;
- Richiamata la legge 22 ottobre 1971, n. 865, con le modifiche e le integrazioni di cui allart. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; la legge 8 agosto 1992, n. 359;
- Richiamato lultimo comma dellart. 71 della Legge Regionale 56/77, con il quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e durgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro competenza;
decreta
Art. 1 - Lindennità da corrispondere, ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e ai sensi dellart. 5 bis della legge n. 359/92, agli aventi diritto per lespropriazione dei beni immobili in Grugliasco necessari per la realizzazione dellampliamento e urbanizzazione di Strada del Portone, 3º lotto, è indicata nella perizia di stima redatta dal geom. Poli Pio, con studio a Torino in Via G. Casalis 59, allegata al presente decreto.
Art. 2 - Il Sindaco del Comune di Grugliasco è incaricato della notifica del presente decreto agli espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, dandone comunicazione al Presidente della Giunta Regionale. I proprietari espropriandi, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, devono comunicare al Sindaco del Comune di Grugliasco se intendono accettare lindennità con lavvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dellordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi in misura pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.
Art. 3 - Il soggetto espropriando, ai sensi dellart. 5 - bis della legge n. 359/92, può convenire la cessione volontaria del bene in ogni fase del procedimento espropriativo e in tal caso non verrà applicata la riduzione del 40% sullindennità spettante.
Art. 4 - Ai sensi dellart. 16 del decreto legislativo n. 504/92, lindennità accettata o convenuta non può essere superiore al valore indicato nellultima dichiarazione o denuncia presentata dallespropriando ai fini dellapplicazione dellimposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore allindennità come sopra determinata, la differenza fra limporto dellimposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dellindennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte dellente espropriante. Tale rimborso spetta per un periodo massimo di cinque anni.
Art. 5 - Allatto della corresponsione della somma spettante a titolo di indennità di esproprio sarà operata la ritenuta dimposta di cui allart. 11 della legge 30.12.1991 n. 413.
Art. 6 - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 30 ottobre 2003.
Grugliasco, 13 ottobre 2003
Il Direttore responsabile
del procedimento
Il Direttore della Sezione
Territorio
Grazia
Maria Topi