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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 43

Legge regionale 14 ottobre 2003, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 (Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica dell’articolo 1 della legge regionale
14 gennaio 1992, n. 3)

1. L’articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 (Istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge) e’ sostituito dal seguente:

“Art. 1. (Istituzione)

1. Ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette) e successive modificazioni, ed ai sensi dell’articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998), inserito dall’articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, e’ istituita la Riserva naturale orientata delle Baragge.

2. Ai fini delle disposizioni dell’articolo 93, comma 3, della l.r. 44/2000, inserito dall’articolo 9 della l.r. 5/2001, la Riserva naturale orientata delle Baragge e’ classificata di rilievo regionale.".

Art. 2.

(Modifica dell’articolo 2 della l.r. 3/1992)

1. L’articolo 2 della l.r. 3/1992 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 2. (Confini)

1. Il territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge e’ suddiviso in nuclei:

a) Baraggia di Piano Rosa interessante i Comuni di Cavaglio d’Agogna, Cavallirio, Cureggio, Fontaneto d’Agogna, Ghemme e Romagnano Sesia in Provincia di Novara;

b) Baraggia di Rovasenda interessante i Comuni di Brusnengo, Masserano e Castelletto Cervo in Provincia di Biella e di Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio e Rovasenda in Provincia di Vercelli;

c) Baraggia di Candelo o Baraggione interessante i Comuni di Benna, Candelo, Cossato, Massazza, Mottalciata e Villanova Biellese in Provincia di Biella;

d) Baraggia di Verrone interessante i Comuni di Salussola e di Verrone in Provincia di Biella.

2. I confini dei nuclei relativi alla Baraggia di Piano Rosa, alla Baraggia di Rovasenda, alla Baraggia di Candelo o Baraggione ed alla Baraggia di Verrone sono individuati nella allegata cartografia in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.

3. Il territorio dell’Area protetta di cui al comma 1 e’ delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il suo perimetro, recanti la scritta: Regione Piemonte - Riserva naturale orientata delle Baragge. Le tabelle sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita’.".

Art. 3.

(Modifica dell’articolo 6 della l.r. 3/1992)

1. L’articolo 6 della della l.r. 3/1992 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 6. (Norme di salvaguardia)

1. Nel territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge trova applicazione la legislazione statale in materia di tutela e conservazione dei beni culturali ed ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), trovano altresì applicazione le leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonché le leggi sulla caccia e sulla pesca. Nel territorio della Riserva, inoltre, è vietato:

a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall’ente di gestione;

b) aprire e gestire discariche;

c) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatti salvi i collegamenti ai sistemi autostradali mediante nuove arterie con caratteristiche superstradali e autostradali e le strade necessarie allo svolgimento delle attivita’ agricole e forestali.

2. L’uso del suolo e l’edificabilita’ consentiti nel territorio dell’Area protetta corrispondono ai fini di cui all’articolo 3 e sono definiti nel Piano d’Area di cui all’articolo 9.

3. Le norme relative all’utilizzazione del patrimonio forestale sono stabilite in apposito Piano di assestamento forestale redatto ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), modificato dall’articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7."

4. Il ritrovamento e la scoperta di beni mobili ed immobili di cui all’articolo 2 del d.lgs. 490/1999 e’ soggetta alle disposizioni di cui al titolo I, capo V, del d.lgs. 490/1999.

5. Per le specie faunistiche presenti nelle Aree protette ed elencate nell’allegato D, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche’ della flora e delle fauna selvatiche) e successive modificazioni, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1, 2 e 3 dello stesso d.p.r. 357/1997.

6. L’esercizio dell’attivita’ venatoria e’ vietato all’interno della Riserva naturale orientata. Sono consentiti in tale territorio gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (relativa agli interventi per l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree protette), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9.".

Art. 4.

(Modifica dell’articolo 7 della l.r. 3/1992)

1. L’articolo 7 della l.r. 3/1992 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 7. (Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

2. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 6, commi 1, lettera c) e 2, e di cui all’articolo 10 bis, comma 2, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

3. I tagli boschivi effettuati in difformita’ dalle previsioni di cui all’articolo 12 della l.r. 57/1979 comportano le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

4. Per le violazioni al divieto all’articolo 6, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.

5. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2 e 3 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l’obbligo di ripristino che deve essere realizzato in conformita’ alle disposizioni formulate in apposito provvedimento delle Province territorialmente competenti.

6. Le violazioni alle disposizioni richiamate all’articolo 6, comma 4, sono punite con le sanzioni previste al titolo I, capo VII, del d.lgs. 490/1999.

7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate), modificata con legge regionale 23 aprile 1985, n. 46, per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".

Art. 5.

(Modifica dell’articolo 8 della l.r. 3/1992)

1. L’articolo 8 della l.r. 3/1992 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 8. (Vigilanza)

1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge e’ affidata:

a) agli agenti di vigilanza dell’ente di gestione dell’Area protetta;

b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

c) agli agenti di vigilanza faunistica della Province territorialmente competenti;

d) al Corpo forestale dello Stato;

e) alle Guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale) convenzionate con l’Ente di gestione.".

Art. 6.

(Modifica dell’articolo 9 della l.r. 3/1992)

1. L’articolo 9 della l.r. 3/1992 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 9. (Piano d’Area)

1. La Riserva naturale orientata delle Baragge e’ soggetta a Piano d’Area di cui all’articolo 23 della l.r. 12/1990, modificato dall’articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36. Il Piano d’Area e’ efficace per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 149 del d.lgs. 490/1999.

2. Il Piano d’Area, predisposto dall’ente di gestione in collaborazione con i comuni e le province territorialmente interessate e la Regione attraverso conferenze, e’ adottato dall’ente di gestione dell’Area protetta che lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai comuni ed alle province territorialmente interessate e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l’indicazione della sede in cui chiunque puo’ prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.

3. L’ente valuta le osservazioni entro i successivi novanta giorni e trasmette gli elaborati definitivi alla Regione.

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il Piano d’Area al Consiglio regionale per l’approvazione.".

Art. 7.

(Aggiunta di un articolo dopo l’articolo 10 della l.r. 3/1992)

1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 3/1992 è aggiunto il seguente:

“Art. 10 bis. (Norme transitorie)

1. Fino alla approvazione del Piano di assestamento forestale, di cui all’articolo 6, comma 3, i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall’articolo 12 della l.r. 57/1979.

2. Fino all’approvazione del Piano d’Area di cui all’articolo 9, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), da ultimo modificato dall’articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, e’ sottoposto a preventiva autorizzazione delle Province territorialmente competenti.".

Art. 8.

(Modifica dell’articolo 11 della l.r. 3/1992)

1. L’articolo 11 della l.r. 3/1992 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, quantificati in euro 25.000,00 per la spesa corrente e in euro 50.000,00 per la spesa di investimento, si provvede, per l’anno 2003, mediante i finanziamenti stanziati sul bilancio della Regione di cui alle Unità previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti), 21052 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimento), 21061 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette Titolo I spese correnti)e 21062 (Turismo sport parchi Gestione aree protette Titolo II spese di investimento) del bilancio della Regione per l’anno 2003, le quali presentano la necessaria disponibilità finanziaria.

2. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano d’Area di cui all’articolo 9 sono introitate nella UPB n. 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.”.

Art. 9.

(Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 10 e 12 della l.r. 3/1992 sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 ottobre 2003

Enzo Ghigo

La cartografia di cui all’articolo 2 è pubblicata in allegato al presente Bollettino Ufficiale (ndr)

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 497.

- Presentato dalla Giunta regionale il 18 febbraio 2003.

- Assegnato alla V Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 27 febbraio 2003.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente l’11 luglio 2003 con relazione di Patrizia D’Onofrio.

- Approvato in Aula il 1° ottobre 2003 con 30 voti favorevoli e 1 non votante.