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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 43
Legge regionale 14 ottobre 2003, n. 27.
Istituzione della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Istituzione)
1. E istituita la Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero, ai sensi dellarticolo 5 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette), modificato dallarticolo 4 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 47, e ai sensi dellarticolo 6 della citata l.r. 12/1990.
2. La Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero e classificata di rilievo provinciale ai fini dellarticolo 93, comma 3, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998), inserito dallarticolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.
Art. 2.
(Confini)
1. I confini della Zona di salvaguardia incidente sul territorio dei Comuni di Bra, Baldissero dAlba, Pocapaglia, Sommariva Perno, Sommariva Bosco e Sanfre sono individuati nellallegata cartografia in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.
2. Il territorio della Zona di salvaguardia e delimitato da tabelle disposte in modo visibile lungo il perimetro dellarea recanti la scritta: Regione Piemonte - Zona di salvaguardia di rilievo provinciale dei Boschi e delle Rocche del Roero.
Art. 3.
(Finalita)
1. Le finalita della istituzione della Zona di salvaguardia sono le seguenti:
a) tutelare e valorizzare le risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio;
b) promuovere e valorizzare le attivita economiche tradizionali e legate allutilizzazione ecosostenibile delle risorse;
c) garantire forme duso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e levoluzione del paesaggio e del territorio;
d) promuovere, organizzare e sostenere attivita di studio, ricerca, didattica e scientifiche;
e) garantire in particolare e secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, (Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/ CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche della flora e della fauna selvatiche), il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti ed elencati negli allegati delle direttive 79/409/ CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/ CEE;
f) sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in termini di fruizione turistica, che abbiano come riferimento lintero territorio del Roero e la sua complessita.
Art. 4.
(Gestione e personale)
1. I comuni interessati esercitano direttamente le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita necessarie per il conseguimento delle finalita di cui allarticolo 3 e, a tal fine, si avvalgono di proprio personale.
2. LAssemblea dei sindaci dei comuni interessati dalla Zona di salvaguardia:
a) garantisce il necessario coordinamento delle iniziative;
b) predispone, approva e trasmette alla Regione il programma annuale e pluriennale di qualificazione e di valorizzazione previsto dallarticolo 95, comma 2, della l.r. 44/2000, inserito dallarticolo 9 della l.r. 5/2001;
c) trasmette alla Regione il Piano dArea di cui allarticolo 7;
d) assume tutte le iniziative necessarie a coordinare e garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali.
Art. 5.
(Norme di salvaguardia)
1. Sullintero territorio della Zona di salvaguardia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dellambiente, della flora e della fauna, e vietato:
a) aprire e coltivare cave;
b) aprire e gestire discariche; il proseguimento e la conclusione dellattivita di smaltimento rifiuti nellarea in localita Ca del Mago in Comune di Sommariva Perno indicata con la lettera A nella cartografia di cui allarticolo 2, comma 1, ed il suo assetto definitivo sono disciplinati dal Piano dArea di cui allarticolo 7.
2. La costruzione di nuove strade e lampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attivita agricole e forestali e della fruibilita pubblica dellarea protetta.
3. Luso del suolo e ledificabilita sono consentiti qualora corrispondano ai fini di cui allarticolo 3 e sono disciplinati nel Piano dArea.
4. Lutilizzazione del patrimonio forestale e normato con apposito Piano di Assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale) da ultimo modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7.
5. Per le specie faunistiche presenti nellarea protetta ed elencate nellAllegato D, lettera a) del d.p.r. 357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni di cui allarticolo 8, commi 1, 2 e 3 del citato d.p.r.
Art. 6.
(Vigilanza)
1. La vigilanza sullarea della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero e affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, agli agenti di vigilanza faunistica provinciali, al Corpo forestale dello Stato, alle guardie ecologiche volontarie di cui allarticolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dellassetto ambientale).
Art. 7.
(Piano dArea)
1. La Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero e soggetta a Piano dArea di cui allarticolo 23 della l.r. 12/1990, modificato dallarticolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36.
2. Entro un anno dalla istituzione dellarea protetta i comuni, la Provincia e la Regione, in collaborazione attraverso conferenze, predispongono il piano darea. Lassemblea dei sindaci trasmette il Piano dArea alla Regione. La Giunta regionale lo adotta entro novanta giorni dal ricevimento, lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai comuni interessati ed alla Provincia di Cuneo e ne dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte con lindicazione della sede in cui chiunque puo prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.
3. La Giunta regionale esamina le osservazioni entro i successivi novanta giorni e provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi e, sentita la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il Piano dArea definitivo al Consiglio regionale per lapprovazione.
4. Il Piano dArea ha la validita, gli effetti, lefficacia stabilite dallarticolo 23 della l.r. 12/1990 e puo essere modificato secondo le modalita stabilite dallo stesso articolo.
Art. 8.
(Sanzioni)
1. Le violazioni ai divieti di cui allarticolo 5, comma 1, lettere a) e b), comportano sanzioni amministrative da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.
2. Le violazioni alle disposizioni di cui allarticolo 5, comma 2, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
3. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1 e 2 comportano oltre alle sanzioni amministrative previste, lobbligo del ripristino dello stato dei luoghi che e realizzato in conformita alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Cuneo ai sensi dellarticolo 94, comma 3, lettera b), della l.r. 44/2000, inserito dallarticolo 9 della l.r. 5/2001.
4. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per lapplicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate), modificata dalla legge regionale 23 aprile 1985, n. 46, per laccertamento delle violazioni e lapplicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 9.
(Norme transitorie)
1. Fino alla approvazione del Piano di assestamento forestale, di cui allarticolo 5, comma 1, i tagli boschivi sono regolati dalle norme vigenti.
2. Fino alla approvazione del Piano dArea di cui allarticolo 7 lautorizzazione o la concessione comunale per gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, e rilasciata con riferimento:
a) alle finalita istitutive;
b) alle specifiche vulnerabilita definite nella scheda identificativa del sito dimportanza comunitaria Boschi e Rocche del Roero, proposto allUnione Europea per linserimento nella Rete natura 2000;
c) allesigenza di conservazione e ripristino dei valori naturalistici e paesaggistici, nonche di valorizzazione delle risorse culturali, delle tradizioni, delle economie tipiche locali, di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio.
Art. 10.
(Disposizioni finanziarie)
1. Alle spese correnti quantificate in euro 50.000,00 e alle spese di investimento, quantificate in euro 100.000,00, derivanti dalla applicazione della presente legge per lanno 2003 si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle Unita previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti), 21052 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimento), 21061 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti) e 21062 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimento) del bilancio di previsione per lanno 2003, che presentano la necessaria disponibilita.
2. Le somme riscosse ai sensi dellarticolo 8 e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano dArea di cui allarticolo 7 sono introitate nella UPB 0902 (Bilanci e finanza Ragioneria) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 14 ottobre 2003
Enzo Ghigo
La cartografia di cui allarticolo 2, comma 1, è pubblicata in allegato al presente Bollettino Ufficiale (ndr)
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 148.
- Presentata dai Consiglieri Marisa Suino, Lido Riba, Rocchino Muliere il 5 ottobre 2000.
- Assegnata alla V Commissione in sede referente il 16 ottobre 2000.
- Su testo sono state effettuate consultazioni.
Disegno di legge n. 443.
- Presentato dalla Giunta regionale il 19 agosto 2002.
- Assegnato alla V Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 4 settembre 2002.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo unificato licenziato dalla Commissione referente il 20 giugno 2003 e con relazione di Marisa Suino.
- Approvato in Aula il 1° ottobre 2003 con 29 voti favorevoli e 1 non votante.