Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 43 del 23 / 10 / 2003

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 ottobre 2003, n. 12/R

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale)”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235;

Visto il regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-10719 del 20 ottobre 2003;

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale)”.

Art. 1.

1. Al comma 2 dell’articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, le parole: “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.”sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2004.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, le parole: “ entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2005.”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 20 ottobre 2003.

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni