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Bollettino Ufficiale n. 43 del 23 / 10 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 22 settembre 2003, n. 18-10452

Criteri per l’istituzione di scavalchi dirigenziali tra enti di gestione delle Aree protette regionali. Integrazione della D.G.R. n. 10-6008 del 13 maggio 2002

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. Di integrare la DGR n. 10-6008 del 13 maggio 2002 avente ad oggetto “Direttive agli enti di gestione delle Aree protette regionali per l’attribuzione di incarichi a scavalco ai direttori ed ai funzionari facenti funzioni di direttore” con le seguenti disposizioni:

* è estesa la possibilità di scavalco tra enti di gestione anche ai casi in cui il posto di direttore di un ente sia temporaneamente scoperto per rinuncia da parte del funzionario di categoria D a ricoprire l’incarico di facente funzioni di direttore ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 25/2001 e tali funzioni non siano attribuite ad altro funzionario dell’ente;

* la Giunta regionale può intervenire con proprio provvedimento, qualora l’ente interessato comunichi di non essere in grado di giungere ad un’intesa con altro ente di gestione di Area protetta regionale per l’applicazione dello scavalco, designando un ente di gestione che assolva tali funzioni;

* la Giunta regionale individua, caso per caso, l’ente di gestione che, preferenzialmente nell’ambito provinciale, tenuto conto della distanza tra sedi amministrative e della dotazione di personale in organico, possa mettere a disposizione il proprio dirigente al servizio dell’ente privo temporaneamente di tale ruolo;

* il dirigente incaricato di scavalco può avvalersi di entrambe le strutture degli enti al fine di ottimizzare le risorse umane disponibili, nel rispetto degli istituti contrattuali, anche mediante la riorganizzazione temporanea di servizi ed uffici, in modo da rispondere nel modo più efficace agli obiettivi ed ai programmi definiti dalle Amministrazioni dei due enti interessati, assicurando all’Ente che mette a disposizione il proprio direttore una adeguata compensazione per il servizio reso;

* l’ente designato dalla Regione deve tempestivamente, e comunque nella prima seduta della Giunta esecutiva, attribuire ad un proprio dirigente l’incarico a scavalco per l’assunzione di provvedimenti obbligatori o urgenti; la definizione di più complesse attività e collaborazioni tra le strutture deve essere invece oggetto di specifica convenzione tra gli enti interessati;

* il piano di lavoro del dirigente incaricato deve essere aggiornato con riferimento alle attività ed al tempo che si prevede di dedicare all’ente beneficiario del servizio direttivo; tale piano è unico ed è concertato tra il direttore e l’Amministrazione di appartenenza, tenuto conto, ove possibile, delle proposte e dei programmi dell’ente beneficiario del servizio;

* a fronte dell’attribuzione di incarico a scavalco, l’indennità di risultato del dirigente, è pari complessivamente al 50% dell’indennità di posizione percepita, rapportata al periodo dell’incarico, fermo restando la necessità di preventiva concertazione dei criteri di attribuzione, come previsto dall’art. 14, comma 3 del CCNL per la dirigenza e di conseguente valutazione positiva. Tale valutazione è effettuata dall’Amministrazione di appartenenza previo parere dell’Amministrazione ricevente per quanto di competenza. L’incremento si applica anche nei casi di scavalco realizzato autonomamente dagli enti, a modifica di quanto disposto nella precedente D.G.R n. 10-6008 del 13 maggio 2002.

* gli oneri di cui al punto precedente sono da coprire mediante trasferimento agli Enti dal capitolo di spesa regionale 15180 del bilancio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)