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Bollettino Ufficiale n. 43 del 23 / 10 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 22 settembre 2003, n. 75-10508

Pagamento in misura ridotta del tributo speciale per il deposito in discarica degli scarti e sovvalli. Adozione delle misure di carattere transitorio conseguenti alle modificazioni introdotte dalla deliberazione della Giunta regionale n. 65-10232 del 1° agosto 2003

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

Richiamato l’articolo 3, commi dal 24 al 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istitutivo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

Richiamata la legge regionale 3 luglio 1996, n. 39, emanata in attuazione della normativa statale, come modificata ed integrata dalla legge regionale 29 agosto 2000, n. 48, ed in particolare l’articolo 2 che assoggetta al pagamento in misura ridotta del tributo speciale il deposito in discarica degli scarti e sovvalli derivanti da impianti di recupero a condizione che i medesimi impianti raggiungano le percentuali minime di recupero individuate dalla Giunta regionale e che i prodotti ottenuti da tali operazioni di recupero siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia e di energia;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 24-5880 del 22 aprile 2002, con la quale sono state individuate le percentuali minime di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti devono raggiungere per beneficiare del pagamento in misura ridotta del tributo speciale;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 61-8032 del 16 dicembre 2002, che definisce, fra l’altro, i criteri di attuazione del complesso normativo più sopra dettagliatamente citato, così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 65-10232 del 1° agosto 2003;

Rilevato che fra le modificazioni recentemente introdotte nel quadro normativo più sopra citato assume particolare rilevanza la diversa individuazione del periodo di riferimento su cui calcolare le percentuali di recupero, che, per quanto riguarda il periodo iniziale, è ora il biennio 2001-2002 anziché l’anno 2002 e, per quanto riguarda il periodo a regime, è ora il biennio antecedente all’anno in cui è richiesta alle Province l’applicazione della misura ridotta del tributo anziché l’anno;

Considerato che, per beneficiare dell’applicazione del tributo in misura ridotta, i soggetti interessati sono tenuti a presentare, entro il 31 marzo di ogni anno ed alle competenti strutture delle Amministrazioni provinciali delegate, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo lo schema e le modalità di cui all’allegato B alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 24-5880, e che il tributo deve essere periodicamente liquidato e versato entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, per cui alla data di approvazione delle modificazioni normative sin qui descritte erano già pervenuti a scadenza, per l’anno 2003, sia il termine di presentazione della dichiarazione che parte di quelli previsti per i versamenti periodici;

Considerato, pertanto, che le modificazioni sin qui descritte rendono necessario provvedere all’adozione di misure di carattere transitorio, sia al fine di consentire ai soggetti che, secondo la normativa precedentemente in vigore, risultavano esclusi, per l’anno 2003, dai benefici di cui alla medesima, la fruizione per lo stesso anno dei medesimi benefici così come rideterminati a seguito degli adeguamenti introdotti, sia al fine di consentire, ai medesimi soggetti, il recupero delle somme che a seguito degli stessi adeguamenti risultino indebitamente versate;

Tutto ciò premesso;

La Giunta regionale, unanime,

delibera

di adottare le seguenti misure di carattere transitorio, sia al fine di rendere applicabili, per l’anno 2003, ai soggetti che, secondo la normativa precedentemente in vigore, ne risultavano esclusi, i benefici di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 61-8032 del 16 dicembre 2002, adottata ai sensi della legge regionale 29 agosto 2000, n. 48, e della deliberazione della Giunta regionale n. 24-5880 del 22 aprile 2002, così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 65-10232 del 1° agosto 2003, sia al fine di consentire, ai medesimi soggetti, il recupero delle somme che a seguito degli adeguamenti introdotti risultino indebitamente versate:

a) il termine del 31 marzo 2003 per la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 24-5880 del 22 aprile 2002, dal medesimo previsto, è differito al 30 novembre 2003;

b) i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al punto a entro il termine del 31 marzo 2003, ed ai quali sia stato comunicato dalla Provincia il provvedimento di diniego per mancato raggiungimento delle percentuali di recupero durante l’anno 2002, possono presentare alla Provincia medesima, e per conoscenza al settore programmazione gestione rifiuti della Regione, entro il 30 novembre 2003, domanda di riesame;

c) i soggetti ammessi al pagamento in misura ridotta a seguito delle dichiarazioni o delle domande di riesame di cui ai punti a e b possono recuperare le somme che risultino indebitamente versate mediante compensazione sui periodi successivi, a decorrere da quello relativo al quarto trimestre dell’anno 2003 e sino a totale recupero delle somme indebitamente versate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

(omissis)