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Bollettino Ufficiale n. 43 del 23 / 10 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 22 settembre 2003, n. 28-10462

Deroghe ai livelli ottimali di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., connesse al bando regionale 2002 relativo alla concessione dei contributi da destinarsi al finanziamento delle forme associative di prima istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2002 ed entro il 31/3/2003, per la gestione associata di servizi comunali

A relazione dell’Assessore Laratore:

Vista la D.G.R. n. 30-7708 del 18/11/2002 con la quale sono state fissate, fra l’altro, nuove modalità applicative dell’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., in relazione al finanziamento delle forme associative di prima istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2002 ed entro il 31/3/2003, nonché al relativo rifinanziamento per i due anni successivi alla loro istituzione;

rilevato che le modalità di maggior rilievo introdotte dalla suddetta deliberazione sono le seguenti:

- per le Unioni, i Consorzi e le convenzioni possono formularsi proposte di deroga alla soglia minima demografica, alla contiguità territoriale ed alla appartenenza alla stessa Provincia, purché le funzioni da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa, il rispetto dei predetti criteri e non vi siano specifiche norme che impongano l’osservanza di tali vincoli;

- per le Comunità montane possono formularsi proposte di deroga all’appartenenza alla stessa Comunità montana solo per Comuni non montani confinanti con la Comunità montana interessata alla deroga in questione;

vista la D.D. n. 115 del 19/11/2002 della Direzione Affari istituzionali e processo di delega di approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo regionale, per l’anno 2002, da destinarsi al finanziamento delle forme associative di prima istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2002 ed entro il 31/3/2003, per la gestione associata di servizi comunali;

vista la D.D. n. 66 del 20/6/2003 del Settore Autonomie locali con la quale sono state, fra l’altro, finanziate con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i, le forme associative di prima istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2002 ed entro il 31/3/2003, non in possesso dei livelli ottimali di cui all’art. 5 della predetta legge;

preso atto delle tre forme associative finanziate con riserva:

- l’Unione dei Comuni tra Camagna Monferrato, Conzano e Cuccaro Monferrato, con sede in Conzano (AL), non risultante in possesso del livello ottimale della soglia minima demografica, ha evidenziato l’oggettiva impossibilità a raggiungere tale livello ottimale per le difficoltà di coesione rappresentate dai Comuni limitrofi (Lu e Vignale Monferrato) e per la manifestata volontà espressa dagli altri Comuni (Occimiano, Castelletto Monferrato e San Salvatore Monferrato) di costituirsi in Unione;

- l’Unione “Comunità collinare Colli e Castelli del Monferrato”, con sede in Mombello Monferrato (AL), non risultante in possesso del livello ottimale della contiguità territoriale, ha fatto presente che la contiguità territoriale non è stata perfezionata in quanto l’Unione “Comunità collinare Val Cerrina”, costituita recentemente, interrompe trasversalmente e separa i Comuni appartenenti alla stessa, e ciò nonostante svariati tentativi, con interventi anche della Provincia di Alessandria, di aggregare la vasta area della Val Cerrina;

- l’Unione “Comunità collinare Intorno al Lago”, con sede in Viverone (BI) non risulta in possesso del livello ottimale dell’appartenenza alla stessa Provincia in quanto i Comuni aderenti alla stessa sono dislocati lungo le rive del Lago di Viverone e interessano tre Province diverse e precisamente: sei alla provincia di Torino, uno alla provincia di Biella e uno alla provincia di Vercelli;

viste le corrispondenti proposte di concessione della deroga di cui all’art.6 della l.r. 44/2000 e s.m.i. presentate dalle Province piemontesi interessate e ritenute meritevoli di accoglimento, proponendo tuttavia di concedere, nell’ottica di promuovere l’associazionismo locale, all’Unione dei Comuni tra Camagna Monferrato, Conzano e Cuccaro Monferrato la deroga al livello ottimale della soglia minima demografica e all’Unione “Comunità collinare Colli e Castelli del Monferrato” la deroga al livello ottimale della contiguità territoriale, ai fini del finanziamento di cui alla D.D. 66 del 20/6/2003 e comunque con l’invito a raggiungere per il futuro tali livelli ottimali; di estendere tali deroghe ai due anni successivi all’istituzione delle predette forme associative qualora le stesse presentino domanda di rifinanziamento biennale; di concedere, tenuto conto del fattore geografico interessante il territorio dell’Unione “Comunità collinare Intorno al Lago”, la deroga al livello ottimale dell’appartenenza alla stessa Provincia definitivamente, a condizioni invariate.

Per quanto sopra,

vista la L. 59/1997;

visto il D.Lgs. 112/98;

vista la l.r. 34/1998;

vista la l.r. 44/2000 e s.m.i

visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

di assumere relativamente a ciascuna proposta di deroga ai livelli ottimali di cui all’art.5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., connessa al finanziamento con riserva delle forme associative indicate nella D.D. n. 66 del 20/6/2003, la corrispondente decisione motivata contenuta nelle premesse del presente atto e nella allegata scheda, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato