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Bollettino Ufficiale n. 43 del 23 / 10 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 22 settembre 2003, n. 65-10498

Legge regionale 15 luglio 2003 n. 17 “Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada”. Approvazione dei criteri, del bando, della composizione e durata della Commissione valutatrice per l’assegnazione dei premi previsti dall’art. 6

A relazione dell’Assessore Leo:

La Legge regionale 15 luglio 2003 n. 17 “Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada”, nel dichiarare che il Piemonte è territorio ospitale verso tutte le attività di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo svolte liberamente da artisti in strada in spazi aperti al pubblico, ne riconosce all’art. 3 comma 2 il ruolo di “valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e sperimentazione dei linguaggi, di scambi di proposte con vari profili culturali, di confronto di esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di rappresentazione di attività frutto di geniale ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica”.

Riconoscendo ai Comuni uno specifico e fondamentale ruolo nella regolamentazione e nella valorizzazione delle attività di cui alla presenta legge, in quanto elemento di incontro e di raccordo fra gli artisti, la popolazione e il territorio, la L.R. 17/2003 prevede all’art 6 comma 1 l’istituzione di cinque premi annuali, definiti in Euro 50.000,00 ciascuno, a favore di Comuni che abbiano promosso e sostenuto espressioni artistiche in strada, da assegnarsi sulla base di criteri individuati con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale competente, che tengano conto della specificità geografica e tipologica dei comuni e delle caratteristiche delle manifestazioni ivi organizzate.

Lo stesso art. 6, al comma 2, istituisce inoltre cinque premi annuali, dell’importo di Euro 5.000,00 ciascuno, a favore di artisti singoli o in gruppo che operino in modo organizzato o a cappello e che si siano distinti per particolare bravura, da assegnarsi con criteri definiti con le stesse modalità individuate per i premi ai Comuni.

Nello spirito e secondo i principi e le finalità della L.R. 17/2003, sono quindi stati definiti i criteri sopra richiamati, che sono riportati nell’allegato A alla presente deliberazione, di cui fanno parte integrante e sostanziale. I criteri definiscono altresì la composizione e le modalità di nomina della commissione giudicatrice preposta all’assegnazione dei premi. Su tali criteri è stata sentita in data 17/09/2003, secondo quanto previsto dall’art. 6 della Legge regionale in oggetto, la Commissione consiliare competente, che ha espresso parere positivo

Sulla base di criteri sopra richiamati viene altresì approvato il bando per la pubblicizzazione dell’istituzione dei premi per l’anno 2004, secondo lo schema di cui all’allegato B alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- di approvare, ai sensi dell’art 6 della Legge regionale 15 luglio 2003 n. 17 “Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada”, sentita in data 17.09.2003 la Commissione consiliare competente, i criteri di cui all’allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l’assegnazione dei seguenti premi istituiti dalla legge regionale in oggetto:

- cinque premi annuali, definiti in Euro 50.000,00 ciascuno, a favore di Comuni che abbiano promosso e sostenuto espressioni artistiche in strada;

- cinque premi annuali, dell’importo di Euro 5.000,00 ciascuno, a favore di artisti singoli o in gruppo che operino in modo organizzato o a cappello e che si siano distinti per particolare bravura.

I criteri definiscono altresì la composizione, le modalità di nomina e la durata della commissione giudicatrice preposta all’assegnazione dei premi.

- di dare corso all’assegnazione dei premi previsti all’art. 6 a partire dall’anno 2004.

- di approvare altresì il bando di concorso per l’anno 2004, secondo lo schema di cui all’allegato B, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Alla spesa complessiva per l’anno 2004, pari a Euro 275.000,00, si farà fronte con lo specifico stanziamento previsto sul bilancio regionale per l’anno 2004.

La Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo provvederà a individuare, con apposito provvedimento e sulla base delle indicazioni contenute nel sopra citato allegato A, i nominativi dei componenti della giuria e a impegnare le somme ad essa assegnate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Legge regionale 15 luglio 2003 n. 17. Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada. Criteri per l’assegnazione dei premi di cui all’art 6

Ai sensi dell’art 3 della Legge regionale 15 luglio 2003 n. 17 “Valorizazzione delle espressioni artistiche in strada”, la Regione Piemonte promuove l’ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esibite in spazi aperti al pubblico.

A tal fine la Regione Piemonte istituisce, ai sensi dell’art. 6, i seguenti premi:

a) cinque premi annuali, definiti in Euro 50.000,00 ciascuno, a favore di Comuni piemontesi che abbiano promosso e sostenuto espressioni artistiche in strada;

b) cinque premi annuali, dell’importo di Euro 5.000,00 ciascuno, a favore di artisti singoli o in gruppo che operino in modo organizzato o a cappello e che si siano distinti per particolare bravura.

Secondo quanto previsto in particolare all’art. 3 comma 2, i soggetti candidati all’assegnazione dei premi previsti dalla legge regionale devono svolgere, realizzare o sostenere attività artistiche in strada che rappresentino occasione di “valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e sperimentazione dei linguaggi, di scambi di proposte con vari profili culturali, di confronto di esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di rappresentazione di attività frutto di geniale ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica”.

Le richieste di partecipazione al concorso devono essere presentate alla Regione Piemonte dai soggetti definiti ai successivi punti A) e B) entro il 28 febbraio di ogni anno.

I premi vengono assegnati entro il 31 maggio di ogni anno da una Commissione giudicatrice, composta secondo quanto previsto al successivo punto C), il cui giudizio è insindacabile. Le decisioni della Commissione devono essere opportunemente motivate.

A un soggetto può essere assegnato un solo premio annuale.

A) Istituzione di cinque premi annuali, definiti in Euro 50.000,00 ciascuno, a favore di Comuni che abbiano promosso e sostenuto espressioni artistiche in strada.

Sono ritenute ammissibili le candidature avanzate da Comuni singoli o associati che nel corso dell’anno precedente a quello in cui viene presentata richiesta abbiano realizzato, in forma diretta o tramite affidamento di incarico ad altro soggetto, manifestazioni, raduni, festival e rassegne di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esibite in spazi all’aperto con libero accesso al pubblico.

Con riferimento alle caratteristiche delle manifestazioni, vengono considerati elementi salienti e qualificanti, che costituiscono requisiti prioritari e preferenziali per l’assegnazione dei premi:

1) l’inserimento della manifestazione all’interno di un più generale progetto di recupero urbano, di rivalutazione del patrimonio storico-architettonico e di sviluppo del turismo culturale;

2) la definizione di linee progettuali caratterizzate in particolare da:

a) rivalutazione di forme espressive e artistiche proprie del patrimonio storico-culturale del Piemonte;

b) sperimentazione di nuove forme espressive, in particolare di carattere multidisciplinare;

3) la realizzazione di un programma di iniziative che contempli, a latere delle attività di spettacolo o artistiche, attività quali seminari, incontri, laboratori per le scuole, i giovani, la cittadinanza; vengono altresì tenute in considerazione ulteriori iniziative realizzate nel corso dell’anno che siano propedeutiche o comunque coerenti con la manifestazione principale;

4) la realizzazione di un programma di ospitalità che si contraddistingua per il suo carattere internazionale, europeo o nazionale.

Con riferimento alla specificità geografica e tipologica dei soggetti, si definisce qui di seguito l’articolazione territoriale per l’assegnazione dei premi:

1) i premi sono assegnati tenendo conto di un’adeguata diffusione e distribuzione sul territorio regionale;

2) un premio viene assegnato a una Comunità Montana o Collinare o, in sua assenza, a un Comune facente parte di una Comunità Montana o Collinare;

3) gli altri quattro premi vengono assegnati tenendo conto delle indicazioni di cui al punto 1), valutando i programmi e le attività realizzate e il relativo impegno economico in corrispondenza con la dimensione demografica e organizzativa dei Comuni candidati.

I soggetti cui viene assegnato il premio devono presentare, entro la data di scadenza del bando per l’anno successivo, uno specifico e dettagliato rendiconto che documenti l’impiego del fondo di Euro 50.000,00, che può essere utilizzato per finanziare la successiva edizione della manifestazione oggetto del premio, ivi compresa l’istituzione di premi per gli artisti che vi prenderanno parte, per realizzare ulteriori iniziative che abbiano come tema le attività artistiche in strada, nonchè per acquistare arredi, attrezzature e strutture volte a favorire le attività artistiche e di spettacolo all’aperto.

La mancata presentazione del rendiconto nei termini sopra indicati comporta la non ammissibilità al bando per gli anni successivi.

B) Istituzione di cinque premi annuali, dell’importo di Euro 5.000,00 ciascuno, a favore di artisti singoli o in gruppo che operino in modo organizzato o a cappello e che si siano distinti per particolare bravura

I premi vengono assegnati secondo la seguente articolazione:

1) due premi vengono riservati a giovani artisti con età inferiore ai 30 anni alla data di scadenza per la presentazione delle candidature;

2) tre premi sono attribuiti ad artisti singoli o associati che presentino un curriculum di almeno tre anni di attività documentabile;

3) la Giuria ha facoltà di assegnare uno dei premi di cui al punto precedente ad un artista, associazione, ente o istituzione che si sia distinto nel tempo per il particolare valore sociale e culturale della propria opera. L’attribuzione del premio prescinde dalla presentazione di una specifica candidatura;

Costituiscono elementi preferenziali nella valutazione delle candidature i seguenti requisiti:

1) specifico curriculum formativo;

2) realizzazione o partecipazione a significative e radicate iniziative sul territorio regionale;

3) partecipazione a festival o incontri di carattere internazionale, europeo o nazionale;

4) significativo curriculum di attività collaterali a quella propriamente artistica (realizzazione di stages e laboratori per scuole, enti pubblici, istituzioni, pubblicazioni, ecc.);

5) curriculum artistico le cui linee essenziali siano contraddistinte in particolare da:

a) rivalutazione di forme espressive e artistiche proprie del patrimonio storico-culturale della regione di appartenenza;

b) sperimentazione di nuove forme espressive, in particolare di carattere multidisciplinare.

C) Composizione e durata della Commissione giudicatrice

Compongono la Commissione giudicatrice preposta all’assegnazione dei premi:

1) l’Assessore alla Cultura della Regione Piemonte in carica pro-tempore o suo delegato;

2) due rappresentanti designati all’interno della VI Commissione consiliare della Regione Piemonte;

3) un rappresentante designato dall’AGIS - Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, Delegazione Interregionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta;

4) due rappresentanti designati da Associazioni rappresentative del settore;

5) un critico o esperto in materia.

La Commissione è presieduta dall’Assessore alla Cultura della Regione Piemonte in carica pro-tempore o dal suo delegato.

Un funzionario della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo partecipa alle riunioni della Commissione in qualità di segretario verbalizzante.

Il Direttore della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo provvede a nominare, con apposito provvedimento e sulla base dell’articolazione sopra descritta, i componenti della Commissione giudicatrice.

La Commissione dura in carica tre anni.

Allegato B

Legge regionale 15 luglio 2003 n. 17. Premio per la valorizzazione delle espressioni artistiche in strada. Bando di concorso per l’anno 2004

Art. 1

1. Nel quadro delle finalità della Legge regionale 15 luglio 2003 n. 17 “Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada” la Regione Piemonte istituisce i seguenti premi:

a) cinque premi annuali, definiti in Euro 50.000,00 ciascuno, a favore di Comuni piemontesi che abbiano promosso e sostenuto espressioni artistiche in strada;

b) cinque premi annuali, dell’importo di Euro 5.000,00 ciascuno, a favore di artisti singoli o in gruppo che operino in modo organizzato o a cappello e che si siano distinti per particolare bravura.

Art. 2

1. I soggetti candidati all’assegnazione dei premi previsti dalla legge regionale devono svolgere, realizzare o sostenere attività artistiche in strada che rappresentino occasione di “valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e sperimentazione dei linguaggi, di scambi di proposte con vari profili culturali, di confronto di esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di rappresentazione di attività frutto di geniale ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica”.

Art. 3

1. Le richieste di partecipazione al concorso devono essere presentate o inviate mezzo posta raccomandata entro il 28 febbraio 2004 a Regione Piemonte, Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo, Settore Spettacolo - Via Meucci 1 - 10121 Torino (tel. 011.4324391 - 011.4324075 - fax 011.4325379).

2. Le richieste devono pervenire in busta chiusa e sigillata recante sul dorso la scritta “Premio per la valorizzazione delle espressioni artistiche in strada - Sezione A Comuni piemontesi” o “Sezione B - Artisti”.

3. Le istanze devono essere presentate utilizzando gli specifici moduli di domanda reperibili presso il sito internet www.regione.piemonte.it/spettacolo, cui deve essere allegata la documentazione ivi indicata, pena la non ammissibilità dell’istanza.

Art. 4

1. I premi vengono assegnati entro il 31 maggio 2004 da una Commissione giudicatrice, il cui giudizio è insindacabile.

Sezione A

Premio ai Comuni piemontesi

Art. 5

1. Sono ritenute ammissibili le candidature avanzate da Comuni singoli o associati che nel corso dell’anno 2003 abbiano realizzato, in forma diretta o tramite affidamento di incarico ad altro soggetto, manifestazioni, raduni, festival e rassegne di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esibite in spazi all’aperto con libero accesso al pubblico.

Art. 6

1. Vengono considerati elementi salienti e qualificanti, che costituiscono requisiti prioritari e preferenziali per l’assegnazione dei premi:

1) l’inserimento della manifestazione all’interno di un più generale progetto di recupero urbano, di rivalutazione del patrimonio storico-architettonico e di sviluppo del turismo culturale;

2) la definizione di linee progettuali caratterizzate in particolare da

a) rivalutazione di forme espressive e artistiche proprie del patrimonio storico-culturale del Piemonte;

b) sperimentazione di nuove forme espressive, in particolare di carattere multidisciplinare;

3) la realizzazione di un programma di iniziative che contempli, a latere delle attività di spettacolo o artistiche, attività quali seminari, incontri, laboratori per le scuole, i giovani, la cittadinanza; vengono altresì tenute in considerazione ulteriori iniziative realizzate nel corso dell’anno che siano propedeutiche o comunque coerenti con la manifestazione principale;

4) la realizzazione di un programma di ospitalità che si contraddistingua per il suo carattere internazionale, europeo o nazionale.

Art. 7

1. Con riferimento alla specificità geografica e tipologica dei soggetti, i premi vengono assegnati tenendo conto dei seguenti criteri di ripartizione

1) i premi sono assegnati tenendo conto di un’adeguata diffusione e distribuzione sul territorio regionale;

2) un premio viene assegnato a una Comunità Montana o Collinare o, in sua assenza, a un Comune facente parte di una Comunità Montana o Collinare;

3) gli altri quattro premi vengono assegnati tenendo conto delle indicazioni di cui al punto 1), valutando i programmi e le attività realizzate e il relativo impegno economico in corrispondenza con la dimensione demografica e organizzativa dei Comuni candidati.

Art. 8

1. I soggetti cui viene assegnato il premio devono presentare, entro il 28 febbraio 2005, uno specifico e dettagliato rendiconto che documenti l’impiego del fondo di Euro 50.000,00, che può essere utilizzato per finanziare la successiva edizione della manifestazione oggetto del premio, ivi compresa l’istituzione di premi per gli artisti che vi prenderanno parte, per realizzare ulteriori iniziative che abbiano come tema le attività artistiche in strada, nonchè per acquistare arredi, attrezzature e strutture volte a favorire le attività artistiche e di spettacolo all’aperto.

2. La mancata presentazione del rendiconto nei termini sopra indicati comporta la non ammissibilità al bando per gli anni successivi.

Sezione B

Premio agli artisti

Art. 9

I premi vengono assegnati secondo la seguente articolazione:

1) due premi vengono riservati a giovani artisti con età inferiore ai 30 anni alla data di scadenza per la presentazione delle candidature;

2) due premi sono attribuiti ad artisti singoli o associati che presentino un curriculum di almeno tre anni di attività documentabile;

3) la Giuria ha facoltà di assegnare uno dei premi di cui al punto precedente ad un artista, associazione, ente o istituzione che si sia distinto nel tempo per il particolare valore sociale e culturale della propria opera. L’attribuzione del premio prescinde dalla presentazione di una specifica candidatura;

Art. 10

1. Costituiscono elementi preferenziali nella valutazione delle candidature degli artisti seguenti requisiti:

1) specifico curriculum formativo;

2) realizzazione o partecipazione a significative e radicate iniziative sul territorio regionale;

3) partecipazione a festival o incontri di carattere internazionale, europeo o nazionale;

4) significativo curriculum di attività collaterali a quella propriamente artistica (realizzazione di stages e laboratori per scuole, enti pubblici, istituzioni, pubblicazioni, ecc.);

5) curriculum artistico le cui linee essenziali siano contraddistinte in particolare da:

a) rivalutazione di forme espressive e artistiche proprie del patrimonio storico-culturale della regione di appartenenza;

b) sperimentazione di nuove forme espressive, in particolare di carattere multidisciplinare.