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Bollettino Ufficiale n. 43 del 23 / 10 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 22 settembre 2003, n. 16-10450

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilita’ ambientale relativo al progetto di “Rinnovo dell’autorizzazione per il completamento del progetto di coltivazione di cava finalizzato al ripristino ambientale ed alla costituzione di aree di interesse naturalistico” situato in località Fontane dei Comuni di Faule (CN) e Pancalieri (TO), proponente Societa’ Fontane S.a.s.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di esprimere giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale del progetto di “Rinnovo dell’autorizzazione per il completamento del progetto di coltivazione di cava finalizzato al ripristino ambientale ed alla costituzione di aree di interesse naturalistico” relativo al sito di cava ubicato in loc. Fontane dei Comuni di Faule (CN) e Pancalieri (TO), presentato dalla Società Fontane S.a.s. con sede legale in Pancalieri - Regione Fontane, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche nonché di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- la prosecuzione dell’attività estrattiva proposta non compromette la capacità riproduttiva delle risorse naturali coinvolte;

- gli interventi di riqualificazione ambientale proposti consentono di restituire l’area all’originaria vocazione perifluviale del territorio interessato in accordo con le finalità del Piano di Assetto idrogeologico (PAI) e del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po;

- lo sviluppo cronologico del progetto consente la progressiva dismissione delle aree a favore della fruizione pubblica secondo le modalità già fissate nella convenzione stipulata tra la Società proponente ed Ente di Gestione dell’Area Protetta ai sensi dell’articolo 3.10 del Piano d’Area citato;

* la realizzazione del progetto tra l’altro consente la connessione funzionale dei due S.I.C. Po-Varaita e Po-Pellice, migliorando quindi l’efficienza naturalistica degli stessi;

- l’intervento proposto, ancorché finalizzato alla sistemazione definitiva dell’ambito n. 16, consente di garantire i livelli di produttività, per tutto il periodo previsto e richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano d’Area, ed esigenze di ordine estrattivo.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per ottimizzare la sistemazione finale dell’area conformemente al Piano d’Area sopra citato, è valido alle seguenti condizioni:

- i lavori di coltivazione e di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo il progetto presentato e secondo le prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale e del piano di monitoraggio e di controllo in corso d’opera, contenute negli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante (Allegati A e B);

- entro 120 giorni dalla comunicazione del presente atto la convenzione prevista dall’art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po, già stipulata, registrata il 4 dicembre 1998 n. 5400, dal proponente con l’Ente di Gestione deve essere integrata all’art. 12 prevedendo, una commissione di controllo in cui siano rappresentati il Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, l’Ente di Gestione del Parco e i Comuni;

- entro un anno dal presente atto la Società proponente è tenuta a verificare il livello di rumorosità assoluta e differenziale presso il ricettore sensibile individuato nella cartografia di progetto con la sigla R1;

- nel periodo primavera - estate (marzo-settembre) e comunque durante la nidificazione la Società è tenuta a mettere in atto le opportune cautele per la salvaguardia delle colonie di avifauna nidificanti, in particolare gruccione e topino; la Società inoltre è tenuta a segnalare all’Ente di Gestione la presenza di dette colonie al fine di consentire osservazioni scientifiche.

Di dare atto che, ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998, vengono riconfermate le seguenti autorizzazioni, già precedentemente rilasciate per il progetto in oggetto:

- deliberazioni n. 20 del 8 giugno 1998 e n. 69/1997 del 23 dicembre 1997 con le quali i Consigli comunali rispettivamente di Faule e Pancalieri hanno approvato il Piano Esecutivo Convenzionato richiesto dall’art. 4.1 del Piano d’Area per la parte dell’intervento posta all’interno allo Schema Grafico dell’ambito n. 16 che costituisce modifica sostanziale, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 501 CR 12393 del 28 ottobre 1998, nei confronti del relativo Schema Grafico dell’ambito;

- autorizzazioni del Comune di Faule (CN) n. 6/1998 del 15 luglio 1998 e del Comune di Pancalieri (TO) n. 16/1998 del 29 giugno 1998, con le quali l’intero intervento estrattivo ed il relativo progetto di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico è stato autorizzato ai sensi della Legge 431/1985 ora D.lgs. 490/1999;

- determinazione ai sensi della l.r. 69/1978, della Direzione Industria n. 134 del 11 novembre 1998;

- entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto la Società esercente è tenuta, ai sensi dell’art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del P.A.I. a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato. L’atto liberatorio deve essere inviato ai Comuni di Faule e Pancalieri, all’Amministrazione regionale e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

- allegato tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito (Allegato A);

- allegato relativo alla Normativa Tecnica concernente i monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, dei rilievi planimetrici, batimetrici e fotografici e di controllo ambientale (Allegato B);

- verbale di Conferenza relativo alla riunione del 25 luglio 2003 (Allegato C).

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’A.R.P.A. l’inizio lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata ai soggetti proponenti e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)