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Bollettino Ufficiale n. 43 del 23 / 10 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 22 settembre 2003, n. 71-10504

L.R. 70/96. Approvazione dei piani numerici di prelievo alla tipica fauna alpina. Integrazione alla D.G.R. n. 105-10163 del 28/07/2003 concernente l’approvazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) - di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, i piani numerici di prelievo alle specie coturnice, pernice bianca, fagiano di monte e lepre variabile, nei Comprensori alpini (CA), così come riportati nella tabella allegata alla presente deliberazione;

- di stabilire, ai fini di una maggiore tutela delle specie:

1. chiusura dell’attività venatoria alla specie coturnice al tramonto del 29 ottobre su tutto il territorio regionale;

2. i Comitati di gestione, a seguito della verifica presso i Centri di controllo dell’andamento dei piani numerici di prelievo al termine del giorno 29 ottobre, su indicazione dei coordinatori faunistici regionali, debbono immediatamente procedere alla chiusura dell’attività venatoria alle specie: pernice bianca, fagiano di monte e lepre variabile, nel caso in cui il numero dei capi presentati sia inferiore od uguale al 50% del piano autorizzato, dandone adeguata pubblicità secondo le indicazioni previste al punto 12) - Pubblicità degli atti - del calendario venatorio per la stagione venatoria 2003/2004;

- di approvare altresì le seguenti modalità:

- MODALITA’ DI ACCESSO AI PIANI DI PRELIEVO:

1 - L’accesso ai presenti piani numerici di prelievo è riservato ai cacciatori muniti di abilitazione venatoria in zona Alpi ed ammessi ad esercitare la caccia nei CA.

2 - Il Comitato di gestione provvederà, per le specie pernice bianca, coturnice, fagiano di monte e lepre variabile, a rilasciare ad ogni singolo cacciatore che ne faccia richiesta un contrassegno inamovibile di colore azzurro da apporre all’animale appena abbattuto.

3- Il Comitato di gestione consegna altresì ai cacciatori che esercitano la caccia alle specie di tipica fauna alpina appositi tagliandi di presenza da compilare, prima dell’inizio di ogni giornata di caccia, ed imbucare nelle cassette di raccolta, all’uopo predisposte; l’ubicazione delle cassette dovrà essere comunicata all’atto della consegna degli stessi tagliandi. Tale adempimento è facoltativo per la stagione venatoria 2003-2004. Diventerà obbligatorio a partire dalla stagione venatoria 2004-2005.

- MODALITA’ DI PRELIEVO

1 - Ad abbattimento avvenuto, il cacciatore provvederà immediatamente all’apposizione del contrassegno inamovibile alla specie lepre al tendine dell’arto posteriore e alle specie coturnice, pernice bianca e fagiano di monte all’ascellare, ed alla rimozione dal contrassegno stesso delle tacche relative al giorno e mese dell’abbattimento; ai fini della verifica del completamento dei piani numerici di prelievo, il cacciatore deve inoltre presentare il capo abbattuto al centro di controllo dove il tecnico incaricato provvederà a compilare la scheda rilevamento dati.

Tale scheda, compilata in ogni sua parte, avrà la seguente destinazione: l’originale da trasmettere al Settore regionale Caccia e Pesca, una copia da consegnare al cacciatore, una copia da trattenersi da parte del Comitato di gestione.

2 - Il Comitato di gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani numerici di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti quantitativi autorizzati per ciascun CA e delle modalità previste nel presente provvedimento.

- La Regione fornisce ai Comitati di gestione dei CA gli appositi contrassegni e le schede rilevamento dati.

I contrassegni non utilizzati dovranno essere restituiti da parte dei cacciatori al Comitato di gestione del CA entro e non oltre il 15 febbraio 2004. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 1, lett. qq), della l.r. 70/96.

D) - Al raggiungimento del numero di animali prelevabili sulla base del piano numerico i Presidenti dei Comitati di gestione devono provvedere a pubblicizzare la chiusura dell’attività venatoria a tali specie secondo le indicazioni previste al punto 12) - Pubblicità degli atti - del calendario venatorio.

E) - Il Comitato di gestione a conclusione del presente piano di abbattimento è tenuto a trasmettere, entro il 28 febbraio 2003, al Settore regionale Caccia e Pesca, una relazione dettagliata sui risultati del piano autorizzato, le schede di rilevamento dati debitamente compilate e i dati desunti dalle schede stesse su supporto informatizzato fornito dal Settore Caccia e Pesca.

2) - di autorizzare, ad integrazione della D.G.R. n. 105-10163 del 28.7.2003, concernente l’approvazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati, la variazione, nel CA CN 7, del carniere stagionale di cui all’art. 46, comma 3, della l.r. 70/96, da uno a due capi complessivi per le specie capriolo e camoscio.

3) - di vietare il prelievo venatorio alla specie coturnice nel CA CN 5 - Vallone di Desertetto, nell’area percorsa da incendio, individuata dal Comitato di gestione su indicazione del coordinatore faunistico regionale e d’intesa con l’Osservatorio faunistico regionale. Il Comitato di gestione provvederà a pubblicizzarne i confini ai sensi del punto D) del presente provvedimento, dandone contestuale comunicazione al Settore Caccia della Regione e della Provincia di Cuneo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)