Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 43 del 23 / 10 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 22 settembre 2003, n. 53-10486

Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Istituzione di ACS nel territorio di competenza del CA CN 5

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare, per le motivazioni specificate in premessa, il Comitato di gestione del CA CN 5 ad istituire, limitatamente alla stagione venatoria 2003/2004, le aree a caccia specifica “Cabanaira” e “Monte Murin”

Il perimetro dell’ACS, di cui si autorizza l’istituzione con il presente provvedimento, deve essere delimitato da apposite tabelle, contenenti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell’articolo di legge regionale di riferimento.

Nelle ACS l’attività venatoria è disciplinata dal Regolamento proposto dal Comitato di gestione per la vigente ACS “La Creusa” integrato con le seguenti disposizioni:

- nell’ACS “Cabanaira” non è consentito il metodo di caccia della braccata al cinghiale;

- nell’ACS “Monte Murin” il metodo della braccata al cinghiale è consentito;

- nelle ACS è consentita la caccia alla volpe solo da parte di squadre preventivamente autorizzate;

- nelle ACS è vietato l’uso e la detenzione di munizione spezzata salvo che per le battute autorizzate alla specie volpe.

Le ACS sono finalizzate alla tutela ed all’incremento delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina in esse presenti. Sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000. La Provincia, cui il presente provvedimento sarà trasmesso, è invitata ad adottare tutti gli opportuni accorgimenti al fine di vigilare sulla corretta fruizione delle ACS in questione da parte dei cacciatori ammessi ad esercitarvi l’attività venatoria.

L’eventuale rinnovo delle ACS in argomento, al termine della validità delle stesse, è subordinato alla valutazione positiva dei risultati conseguiti in ordine alla salvaguardia ed incremento delle specie oggetto di tutela.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)