Bollettino Ufficiale n. 43 del 23 / 10 / 2003
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 728-248265 del 30.9.2003
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione per estratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 728-248265 del 30.9.2003:
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dellacqua, alla So.Met S.p.A., (omissis) con sede legale in Costigliole dAsti Via Testore n. 12, che subentra alla Teksid S.p.A., il rinnovo della concessione di derivazione dacqua dal Torrente Gravio già assentita con D.M. n. 7239 del 23.1.1941 nonché la concessione in sanatoria dal Rio Puta nel territorio del Comune di Condove, rispettivamente in misura di mod. max 6.00 e mod. medi 2.80 e mod. max 0.89 e mod. medi 0.28, per produrre sul salto di metri 286.44 la potenza nominale media complessiva di kW 864.94;
2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto sottoscritto in data 2.9.2002 e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
3) di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data di scadenza delloriginario provvedimento di concessione e cioé fino al 31.1.2011, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare ed al pagamento del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi, con i tempi e i modi previsti dalla normativa vigente;
4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione dei sovracanoni di cui agli artt. 52 e 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 rispettivamente a favore dei Comuni rientranti nel bacino imbrifero montano del Fiume Dora Riparia e degli Enti rivieraschi (Provincia di Torino e Comune di Condove);
5) lonere dei canoni e dei sovracanoni rimasti eventualmente insoluti é a carico della So.Met S.p.A.;
6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonché allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 2.9.2002:
Art. 7 - Garanzie da osservarsi
A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.
Il concessionario terrà sollevata e indenne lAutorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.
A carico del concessionario sarà lapposizione ed il mantenimento dei capisaldi alle prese, alle camere di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dellacqua.
Art. 8 - Condizioni particolari
In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve:
a) includere alle opere di presa dal Torrente Gravio e dal Rio Puta una scala di risalita per littiofauna adatta alle esigenze biologiche delle specie ittiche presenti, da realizzare in conformità agli elaborati citati allart. 3;
b) lasciare defluire liberamente a valle delle opere di presa e attraverso la sopracitata scala di risalita, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, le portate istantanee minime (D.M.V.) di seguito elencate:
per il Torrente Gravio 96 l/s;
per il Rio Puta fino al 31.12.2004 20 l/s;
dal 1.1.2005 50 l/s.
Lesercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.
É facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nellambito del disciplinare;
c) predisporre in corrispondenza delle soglie delle scale di risalita per littiofauna unasta idrometrica tarata sulla quale siano ben evidenziati i valori di DMV da rilasciare citati al punto b) del presente articolo;
d) attuare le manovre di invaso e svaso del canale di carico della centrale con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso dacqua.
(omissis)
Art. 12 - Termini per lattuazione delle opere
Il concessionario dovrà:
a) iniziare con adatta organizzazione i lavori relativi alle opere non incluse nelloriginario provvedimento che si rinnova entro mesi dodici dalla data di notificazione da parte del Servizio Gestione Risorse Idriche del provvedimento di concessione, dando comunicazione con congruo anticipo al medesimo Servizio ed al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della data di inizio dei lavori, al fine di consentire leventuale recupero della fauna ittica;
b) condurre a termine detti lavori entro mesi trentasei dalla data predetta.
Ultimati i lavori il concessionario dovrà darne immediatamente avviso al Servizio Gestione Risorse Idriche per leffettuazione delle operazioni di collaudo.
(omissis)